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Nuovo piano casa Sardegna 2021 2023, Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Nuovo piano casa Sardegna 2021 2023, Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Nuovo Piano casa Sardegna 2021 2023, interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Con il nuovo piano casa 2021 vengono apportate sostanziali modifiche alla legge Regionale 8 del 23 Aprile 2015, con il quale la Regione Sardegna ha legiferati in materia di semplificazioni e riordino delle disposizioni riguardati l’urbanistica, l’edilizia e il miglioramento del patrimonio esistente. Tale legge nota come “Nuovo Piano Casa” consiste in un insieme di provvedimenti che consentono l’ampliamento di abitazioni e immobili residenziali e non residenziali in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti vigenti.

In particolare per gli interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti vengono apportate modifiche all'articolo 32 della legge regionale 8 2015.


Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto

Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F (LR 01/2021) sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è consentito (modificato dall’art. 34 della L.R. 1/2019) purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

Ai fini dell’ammissibilità degli interventi, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi costituiscono quindi sottotetti:

a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall'ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell'immobile o dell'unità immobiliare, indipendentemente dall'attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall'ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;

b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;

c) gli spazi e i volumi, anche non urbanisticamente rilevanti, come previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali;

d) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla. (LR 01/2021)

Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all'imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento."; (LR 01/2021)

Nelle zone urbanistiche A (negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto), B, C e F (LR 01/2021) sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.

Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;

b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento.

L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante:

a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

Ingegneria Fiori esegue progettazioni di piano casa su tutto il comune di Arzachena compresi Cannigione, Baja Sardinia, Abbiadori, Porto Cervo. Per qualunque tipo di informazione o delucidazione non esitate a contattarci sarà nostro scrupolo e dovere darvi delle risposte con professionalità e competenza.

Norme correlate

Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8

Norme per la semplifi cazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio.

Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11

Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23

Norme regionali di controllo dell’attività urbanistico edilizia

Link utili

UrbisMap

Consulazioni piani urbanistici, paesaggistici e vincolistici della regione sardegna

AUTORE

Alberto Fiori
Alberto FioriIngegnere Civile
Laureato all'Università degli Studi di Roma Tre con la votazione di 110. Dal 2018 titolare dello Studio Ingegneria Fiori. Esperto in strutture, impianti, energetica, urbanistica ed edilizia.

Le informazioni e i dati forniti nell'articolo sono il risultato di studi e interpretazioni personali dell'autore e non devono essere considerati consulenze tecniche di applicazione generale per ogni situazione relativa all'argomento. Si consiglia di valutare tali questioni in modo professionale e mirato.

STUDIO TECNICO INGEGNERIA FIORI

Studio tecnico di ingegneria civile sito ad Arzachena specializzato nella progettazione strutturale, energetica, impiantistica e urbanistica. Operiamo in tutto il comune di Arzachena, che comprende località come Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione e Abbiadori, e anche nei comuni limitrofi di Palau ed Olbia.

La nostra esperienza e competenza nel campo dell'ingegneria civile ci permettono di offrire una vasta gamma di servizi professionali. Siamo in grado di fornire progetti strutturali, energetici, impiantistici ed urbanistici.

La nostra missione è fornire soluzioni innovative e di qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Siamo pronti a supportarti nel vostro progetto, offrendo consulenza tecnica, competenza professionale e un servizio personalizzato.

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