Blog

Ecobonus 2020 Pompe di Calore

Ecobonus 2020 Pompe di Calore

Ecobonus 2020 Pompe di Calore   Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 che proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Ecobonus 2020 pompe di calore, incentivi per la sostituzione: L’Ecobonus incentiva la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria è accessibile a tutti i contribuenti che: sostengono le spese di riqualificazione energetica; posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio; In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito (per maggiori informazioni si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate del 28.08.2017”. Ecobonus 2020 pompe di calore: edifici incentivabili: alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi; devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla FAQ n.24; Ecobonus 2020 pompe di calore: entità del beneficiario: è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute; il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare. Ecobonus 2020 pompe di calore: requisiti dell’intervento: Requisiti tecnici specifici: l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedi FAQ n. 20 e 21bis); le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09; qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%; nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.lgs. 28/2011 (COP >2,6). Ecobonus 2020 pompe di calore, spese agevolabili: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria. Ecobonus 2020 pompe di calore: documentazione necessaria Documentazione da trasmettere all’ENEA: “Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate); Documentazione da conservare a cura del cliente: Di tipo tecnico Impianti di potenza utile nominale <100 kW (in base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005). certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici.  Impianti di potenza utile nominale ≥100 kW (in base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005). asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i medesimi requisiti tecnici. E per tutti gli impianti: originale della Scheda descrittiva inviata all’ENEA, debitamente firmata; schede tecniche. Di tipo amministrativo fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Norme correlate Vademecum Enea Link utili Portale ENEA

Related Articles