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Ecobonus 2020 Pompe di Calore

Ecobonus 2020 Pompe di Calore

Ecobonus 2020 Pompe di Calore
 

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 che proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Ecobonus 2020 pompe di calore, incentivi per la sostituzione:

L’Ecobonus incentiva la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria è accessibile a tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito (per maggiori informazioni si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate del 28.08.2017”.

Ecobonus 2020 pompe di calore: edifici incentivabili:

  • alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla FAQ n.24;

Ecobonus 2020 pompe di calore: entità del beneficiario:

  • è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;
  • il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.

Ecobonus 2020 pompe di calore: requisiti dell’intervento:

Requisiti tecnici specifici:

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedi FAQ n. 20 e 21bis);
  • le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
  • qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%;
  • nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.lgs. 28/2011 (COP >2,6).

Ecobonus 2020 pompe di calore, spese agevolabili:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Ecobonus 2020 pompe di calore: documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all’ENEA:

“Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate);

Documentazione da conservare a cura del cliente:

Di tipo tecnico

Impianti di potenza utile nominale <100 kW (in base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005).

  • certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici.

 Impianti di potenza utile nominale ≥100 kW (in base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005).

  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i medesimi requisiti tecnici.

E per tutti gli impianti:

  • originale della Scheda descrittiva inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche.

Di tipo amministrativo

  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Norme correlate

Link utili

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