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Sentenza n.24 anno 2022 Piano casa Sardegna LR 1/2021

Sentenza n.24 anno 2022 Piano casa Sardegna LR 1/2021

Lo sguardo inclemente della Corte Costituzionale ha colpito la legge regionale 1/2021. Un verdetto amaro. Scopri la parte finale di questa decisione che ha scosso "il Piano Casa della Sardegna"

Testo finale della sentenza


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017);
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui inserisce l’art. 26-ter, comma 2, nella legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l’art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, nella parte in cui consente nella fascia costiera nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G – al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale – di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che introduce nell’art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 il comma 7-quater, nella parte in cui consente nella fascia costiera – al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale – di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l’art. 34, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui aggiunge all’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l’inciso «senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire»;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l’art. 40, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, introducendo il periodo «Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa»;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, primo periodo, della legge Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
  • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e secondo, lettera s), della Costituzione, all’art. 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettere a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettere m) ed s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge Sardegna n. 1 del 2021, nella parte concernente gli incrementi volumetrici nelle zone urbanistiche omogenee A, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui introduce il comma 7-bis nell’art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettere m) ed s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui introduce il comma 7-ter nell’art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettere m) ed s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere b), d), f), g) e h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettere a) e b), della legge Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sostituiscono la determinazione dell’ufficio tecnico comunale alla deliberazione del Consiglio comunale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui disciplina gli interventi di demolizione e ricostruzione con riguardo ai beni culturali, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9, 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 13, comma 61, lettere a), b) e c), della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  • dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all’art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2021. F.to:

AUTORE

Alberto Fiori
Alberto FioriIngegnere Civile
Laureato all'Università degli Studi di Roma Tre con la votazione di 110. Dal 2018 titolare dello Studio Ingegneria Fiori. Esperto in strutture, impianti, energetica, urbanistica ed edilizia.

Le informazioni e i dati forniti nell'articolo sono il risultato di studi e interpretazioni personali dell'autore e non devono essere considerati consulenze tecniche di applicazione generale per ogni situazione relativa all'argomento. Si consiglia di valutare tali questioni in modo professionale e mirato.

STUDIO TECNICO INGEGNERIA FIORI

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