- TITOLO I - GENERALITA’
- ART. 1 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- ART. 3 - INTERVENTO PREVENTIVO
- ART. 4 - INTERVENTO DIRETTO
- ART. 4-bis – SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
- ART. 5 - ISTANZA PER TITOLO ABILITATIVO
- ART. 6 – VOLTURA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 7 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
- ART. 8 – INTERVENTI PER NUOVE COSTRUZIONI
- ART. 9 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART. 10 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- ART. 11 - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
- ART. 12 - INTERVENTI ESEGUIBILI D’URGENZA
- ART. 13 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI PIANI DI INTERVENTO PREVENTIVO
- ART. 14 - CONVENZIONI DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE
- ART. 15 - RICHIESTA DEI TITOLI ABILITATIVI
- TITOLO II - ESECUZIONE DELLE OPERE
- ART. 16 - RICHIESTE E CONSEGNA DI PUNTI FISSI E DEI CAPOSALDI DI RIFERIMENTO
- ART. 17 - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI E VERIFICHE TECNICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE
- ART. 18 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE
- ART. 19 - RECINZIONI PROVVISORIE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA
- ART. 20 - STRUTTURE PROVVISIONALI
- TITOLO III - DESTINAZIONI D’USO E LICENZA D’USO
- ART. 21 - DESTINAZIONI D’USO - MUTAMENTI DELLE STESSE
- ART. 22 - DICHIARAZIONI DI INIZIO, FINE LAVORI E AGIBILITÀ
- TITOLO IV REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI: CONTROLLI E SANZIONI ART. 23 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 24 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE
- ART. 25 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
- TITOLO V - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 26 - PARAMETRI URBANISTICI
- ART. 27 - PARAMETRI EDILIZI
- ART. 28 - COMPUTO DEI VOLUMI
- ART. 29 - SATURAZIONE DEGLI INDICI
- ART. 30 - CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE
- ART. 31 - DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI
- ART. 32 - DISTANZE MINIME DAI CONFINI DI PROPRIETÀ
- ART. 33 - DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI FRA I QUALI SIANO INTERPOSTE STRADE
- ART. 33-bis - DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE
- TITOLO VI - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
- ART. 34 - TIPOLOGIA DEI LOCALI
- ART. 35 - REQUISITI MORFOLOGICI DI AGIBILITÀ PER GLI EDIFICI IN GENERE
- ART. 36 - REQUISITI MORFOLOGICI DI AGIBILITA’ PER GLI EDIFICI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E AMPLIAMENTO
- ART. 37 - CARATTERI DISTRIBUTIVI E COMPOSITIVI
- ART. 38 - PRESENZA DI ATTREZZATURE E SERVIZI
- TITOLO VII - NORME PER LA FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI DI USO PUBBLICO E DEGLI EDIFICI DA PARTE DI PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE POSSIBILITA’ MOTORIE
- ART. 39 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 40 - ACCESSO ALLE COSTRUZIONI
- ART. 41 - SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE EDILIZIE
- ART. 42- ASCENSORI
- ART. 43 - EDIFICI RESIDENZIALI
- ART. 44 - SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ
- TITOLO VIII - PRESCRIZIONI IGIENICO – EDILIZIE E DI SICUREZZA ART. 45 - ISOLAMENTO DALL’UMIDITÀ
- TITOLO IX - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
- ART. 46 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME
- ART. 46-bis - PROGETTAZIONE, MESSA IN OPERA ED ESERCIZIO DI EDIFICI E DI IMPIANTI.
- ART. 47 - ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI
- ART. 48 - CONTROLLI E VERIFICHE
- TITOLO XI - PRESCRIZIONI VARIE ART. 49 - TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI
- ART. 50 - INDICATORI E APPARECCHI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI
- ART. 51 - ELEMENTI AGGETTANTI
- ART. 52 - INTERCAPEDINI
- ART. 53 - RECINZIONI
- ART. 54 - DEPOSITI DI MATERIALE
- ART. 55 - AUTORIMESSE PRIVATE
- ART. 55-bis - UNITA’ ESTERNE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
- TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- ART. 56 - ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI
- ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- ART. 58 - INOSSERVANZA DELLE NORME DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- ART. 59 - DEROGHE
TITOLO I - GENERALITA’
ART. 1 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
- L’attività costruttiva edilizia, la realizzazione di opere e urbanizzazioni che modificano la conformazione del territorio, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio, e, più in generale, ogni attività comportante trasformazione urbanistica del territorio comunale sono disciplinate, oltre che dallo strumento urbanistico generale, dal presente regolamento, dalla legge urbanistica nazionale n. 1150 del 17/08/1942, dalla legge n. 10 del 28/01/1977 della legge n. 457 del 05/08/1978, dalla L.R. n. 23/85, dalla L.R. n. 45/89 e dal P.R. 380/01, oltre alle leggi urbanistiche regionali, dalle altre leggi urbanistiche regionali e nazionali, dalle altre leggi nazionali e regionali e dalle disposizioni regolamentari applicabili in materia.
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Il presente regolamento disciplina tutte le attività di costruzione e di demolizione, di trasformazione dell’ambiente fisico, di utilizzazione o sistemazione del suolo e del sottosuolo; i controlli sull’esecuzione delle opere, e le variazioni di destinazioni d’uso.
- Tutti gli interventi nel territorio comunale indicati dal precedente comma sono subordinati al titolo edilizio previsto dalla L.R. 23/85 e dalla L.R. 24/2016 (procedimento SUAPE), secondo i casi specificati nel precedente Regolamento in conformità alle disposizioni legislative vigenti regionali e
- Qualsiasi intervento subordinato a titolo abilitativo o autocertificativo è ammesso a condizione che sia conforme alle previsioni e prescrizioni urbanistiche vigenti.
ART. 3 - INTERVENTO PREVENTIVO
- 1. L’intervento urbanistico preventivo è obbligatorio soltanto nelle zone del territorio comunale indicate dallo strumento urbanistico generale e richiede una progettazione urbanistica particolareggiata intermedia tra il Piano e il progetto edilizio.
- 2. I Piani di intervento preventivo di iniziativa comunale sono i seguenti:
- 2.1. Piani Particolareggiati d’esecuzione, di cui all’art. 13 della legge 17/08/1942 n. 1150;
- 2.2. Piani delle aree destinati all’Edilizia Economica e Popolare, di cui alla legge 14.04.1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2.3. Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 22.101971 n. 865;
- 2.4. Piani di recupero di iniziativa pubblica di cui all’art. 28 della legge 05/08/1978 n. 457.
- 3. I Piani di intervento preventivo di iniziativa privata sono:
- I Piani di lottizzazione convenzionata, di cui all’art. 10 della legge 06/08/1967 765
- I Piani di recupero di iniziativa privata di cui all’art. 30 della legge 05/08/1978 n. 457.
ART. 4 - INTERVENTO DIRETTO
- In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento preventivo è ammesso l’intervento Nelle zone dove è prescritto l’intervento preventivo, l’intervento diretto è consentito solo dopo l’intervento preventivo.
- L’intervento diretto è subordinato a Permesso di costruire, Permesso di costruire in accertamento di conformità, sanatoria autocertificata, Provvedimento conclusivo del procedimento, dichiarazione autocertificativa unica a 30 giorni, dichiarazione autocertificativa unica a 0 giorni, interventi di edilizia libera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), o a comunicazione.
- Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10-bis e 15 della legge regionale 23/85:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
- gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).
Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento.
Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.
- Sono soggetti a S.C.I.A., ai sensi dell’art. 10-Bis della L.R. n. 23/21985 e s.m.i., i seguenti interventi:
- opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell’edificio;
- opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
- opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
- serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;
- interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;
- opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della
presentazione della segnalazione;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq.
j-bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali.
- La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche.
- L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite del SUAPE.
- La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.
- Nei casi di cui al comma 1, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.
Sulle asseverazioni di cui al comma 2 sono effettuati, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di SCIA, controlli a
campione dal SUAPE. Il campionamento, da effettuarsi mediante sorteggio pubblico o attraverso strumenti informatici basati su un criterio di scelta casuale, ha a oggetto un numero non inferiore al 25 per cento delle istanze presentate e concerne la verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio, e della veridicità di tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e asseverazioni allegate alla SCIA. È fatta salva la possibilità di verifiche in soprannumero secondo criteri definiti dalle singole amministrazioni comunali. Le asseverazioni relative agli interventi di cui al comma 1, lettera f), sono, in ogni caso, oggetto di controllo ove riguardino la ricostruzione di edifici crollati o demoliti..
INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
- Ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 23/1985 e smi, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
- interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative nazionali;
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo- pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
- interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- J) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti; j) realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
j-bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali;
j-ter) gli interventi d’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;
j-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna).
- Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
- interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
- interventi di risanamento dall’amianto;
- opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
- opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità;
- manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
- vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
- interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
- muri di cinta e cancellate;
j-bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
j-ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
j-quater) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio dell’attività ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4-bis della legge regionale
14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
- l’installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
- la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi
- L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE.
- Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.
- Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j-quater), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indichi i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.
- Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
- Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
- Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.
ART. 4-bis – SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell’edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.
ART. 5 - ISTANZA PER TITOLO ABILITATIVO
- Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo
- Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.
Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATIVE
Le dichiarazioni autocertificative sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio esclusivamente per via telematica.
È ammesso l'utilizzo della procura speciale.
L’interessato ha l’obbligo di fornire tutti gli elementi necessari per l’istruttoria previsti dal presente Regolamento in relazione ai vari tipi di intervento.
ONERI RELATIVI ALL’INTERVENTO EDILIZIO
Per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrazione in vigore nel comune competente; l’effettivo versamento di
tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l’effettivo avvio dei lavori.
Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge 24/2016.
Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti;
i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.
EFFICACIA TEMPORALE DEI TITOLI ABILITATIVI
Ogni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente (art. 15 D.P.R. 380/01 e s.m.i.), decorrenti dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia. Per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, i termini di validità decorrono dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.
ART. 6 – VOLTURA DEL TITOLO ABILITATIVO
- La voltura del Titolo Abilitativo è ammesso purché non comporti il frazionamento del Titolo stesso, i cui termini di efficacia restano comunque
- Dopo l’ultimazione dei lavori non è più ammessa la voltura del Titolo
ART. 7 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
- Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, tali interventi sono rivolti a trasformare un fabbricato esistente mediante un’insieme sistematico di opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni volte al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico (così come previsto dall’art. 2 comma 3 della L.R. n. 19/2013). Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- Al progetto di ristrutturazione devono essere allegati i seguenti elaborati:
- Estratto dell’azzonamento del P.d.F. in scala 1: 2000 su cartografia aerofotogrammetrica in formato numerico fornita dalla Amministrazione;
- Rilievo quotato, almeno in scala 1:100,o comunque in scala adeguata, dello stato di fatto dell’edificio comprendente piante, alzati e sezioni relativamente a tutti i piani, anche non abitabili, alla copertura, ai volumi tecnici con l’indicazione delle destinazioni d’uso;
- Planimetria generale in formato numerico su cartografia fornita dalla Amministrazione con inserito l’edifico oggetto dell’intervento
- Progetto almeno in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, comprendente piante, alzati e sezioni con i necessari dettagli in scala adeguata e l’indicazione dei materiali, dei colori e delle destinazioni d’uso;
- Tavole di confronto tra il rilievo e il progetto (piante, alzati, sezioni) con l’indicazione senza campitura delle murature da conservare, con campitura gialla delle murature da eliminare, con campitura rossa delle murature da costruire, con campitura a tratteggio di quelle da rinnovare;
- Titolo di proprietà o di disponibilità legale ;
- Planimetria catastale;
- Copia dell’istanza di parere preventivo dei Vigili del Fuoco, se prescritto;
- Copia dell’istanza di nullaosta degli organi competenti per gli edifici soggetti ai vincoli imposti dal D.Lgs n. 42/2004;
- Documentazione
- Tutti gli elaborati grafici facenti parte del progetto dovranno obbligatoriamente essere presentati nel formato digitale previsto dalle normative SUAPE.
- Relativamente agli interventi ricadenti all’interno del Comprensorio del Consorzio di Porto Rotondo, al fine di prenderne visione, al momento della presentazione della pratica presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), deve essere comprovata l’avvenuta comunicazione con invio del progetto in formato digitale PDF-DWF al Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo tramite ricevuta via PEC.
ART. 8 – INTERVENTI PER NUOVE COSTRUZIONI
- Sono da considerarsi "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, meglio elencati dall’art. 3, lettera e) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., non rientranti nelle categorie a), b), c) e d) come definite dal medesimo articolo 3 del citato D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii...
Alla domanda di titolo abilitativo, redatta sui moduli SUAPE, devono essere allegati:
- Delega del proprietario o dell’avente titolo;
- estratto dell’azzonamento del P.d.F. in scala 1:2000 su cartografia aerofotagrammetrica in formato numerico;
- per ricostruzioni: rilievo quotato, almeno in scala 1: 100, o comunque in scala adeguata, dello stato di fatto dell’edificio comprendente piante, alzati e sezioni relativamente a tutti i piani, anche non abitabili, alla copertura, ai volumi tecnici con l’indicazione delle destinazioni d’uso;
- planimetria generale in formato numerico su cartografia fornita dalla Amministrazione con inserito l’edificio oggetto dell’intervento;
- Progetto almeno in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, comprendente piante, alzati e sezioni con i necessari dettagli in scala adeguata e l’indicazione dei materiali, dei colori e delle destinazioni d’uso;
- Per ricostruzioni o varianti in corso d’opera: tavole di confronto tra il rilievo e il progetto (piante, alzati, sezioni) con l’indicazione senza campitura delle murature da conservare, con campitura gialla delle murature da eliminare, con campitura rossa delle murature da costruire, con campitura a tratteggio di quelle da rinnovare;
- Titolo di proprietà o di disponibilità legale;
- Planimetria catastale;
- Relazione energetica
- Progetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, a firma di un tecnico abilitato, completo degli elaborati tecnici di cui all’art.3 dell’Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 05.04.2016
- Copia dell’istanza di parere preventivo dei Vigili del Fuoco, se prescritto;
- stralcio della tavola fondamentale dell’eventuale piano di intervento urbanistico preventivo;
- planimetria dello stato di fatto in scala 1: 200 con le indicazioni degli edifici sulle proprietà confinanti, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno.
- planimetria in scala 1:200 dove rappresentare, nelle sue linee, dimensioni e distanza dai confini, l’opera progettata. Devono altresì essere rappresentate l’andamento altimetrico dell’area ed una sistemazione della parte libera da edificazione;
- Documentazione fotografica puntuale e panoramica dell’area interessata dall’intervento;
- Tabella dei calcoli di verifica delle conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche dello strumento generale e del regolamento Edilizio col calcolo analitico dei volumi e la relativa dimostrazione grafica;
- Disegni in rapporto 1:100, o comunque in scala adeguata, delle piante di tutti i piani, anche non abitabili e della copertura delle opere, con l’indicazione di:
- destinazioni d’uso dei vani;
- quote planimetriche e altimetriche;
- dimensioni e superfici delle aperture esterne;
- superficie dei singoli vani;
- strutture portanti (c. , acciaio, muratura, ecc.);
- pianta della
- Disegni in rapporto 1:100, o comunque in scala adeguata, di tutti i prospetti dell’opera progettata con l’indicazione delle aperture e dei relativi infissi.
- Rilievo quotato in scala minima di 1: 200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative.
- Autorizzazione ai sensi dell’art. 7 D. 30.12.1923 n° 3267 per le costruzioni da eseguire in zone soggette a vincolo idrogeologico.
Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi o, in alternativa, dal soggetto incaricato di procura alla firma.
Relativamente agli interventi ricadenti all’interno del Comprensorio del Consorzio di Porto Rotondo, al fine di prenderne visione, al momento della presentazione della pratica presso il SUAPE, deve essere comprovata l’avvenuta comunicazione con invio del progetto in formato digitale PDF-DWF al Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo tramite ricevuta via PEC.
ART. 9 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
- Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001n. 380 e ss.mm.ii., tali interventi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti esistenti quali:
- Demolizione o ricostruzione totale o parziale di pavimenti;
- Demolizione o ricostruzione parziale o totale di rivestimenti o intonaci interni e loro coloritura;
- Rifacimento o sostituzione di infissi interni o esterni
- Riparazione e sostituzione apparecchi sanitari;
- Impianti come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, gas, sempre che non comportino creazione di nuovi volumi tecnici;
- Riparazione di recinzioni;
- Riparazione di grondaie, pluviali e simili
- Riparazione di terrazze, balconi;
- riparazione del manto di copertura e della piccola orditura del tetto;
- Riparazione, sostituzione e rifacimento parziale con materiale avente le stesse caratteristiche di quello preesistente, dei manti di copertura, delle pavimentazioni esterne dei cortili e cavedi;
- Coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole;
- Intonaci delle facciate e tinteggiature con ripristino del colore
- E’ fatta salva la possibilità di intervento da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, ove le opere non appaiano coerenti con quelle elencate nel presente articolo.
ART. 10 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso:
- apertura, chiusura o modificazione di porte, balconi, finestre e porte d’ingresso;
- rivestimenti di prospetti esterni;
- rifacimento di solai di calpestio e di copertura fatiscenti;
- rifacimento di tetti senza modificare le quote di colmo e di gronda;
- opere di consolidamento riguardanti le fondazioni e le strutture portanti verticali che non comportino alterazioni delle strutture murarie originarie dell’edificio, muri di sostegno esterni che facciano corpo col terreno o con muri preesistenti;
- costruzione e demolizione di tramezzi interni a singoli corpi di fabbrica anche se comportino una diversa distribuzione delle unità immobiliari, sempre che non implichino modifiche alla destinazione d’uso delle unità immobiliari preesistenti o di parte di esse;
- realizzazione ed integrazione dei servizi igienico – sanitari (bagni, cucine) o destinazione a tali funzioni di locali compresi nell’edificio;
- impianti per servizi accessori relativi agli edifici come scale, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, gas, accessori ed opere inerenti.
- Relativamente agli interventi ricadenti all’interno del Comprensorio del Consorzio di Porto Rotondo, al fine di prenderne visione, al momento della presentazione della pratica presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), deve essere comprovata l’avvenuta comunicazione con invio del progetto in formato digitale PDF-DWF al Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo tramite ricevuta via PEC.
ART. 11 - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
- Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., sono considerati gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- Negli edifici soggetti ai vincoli imposti dal D.Lgs 42/04, nonché nei fabbricati isolati di particolare pregio elencati dallo strumento urbanistico generale sono ammessi solo interventi di restauro o di risanamento conservativo.
ART. 12 - INTERVENTI ESEGUIBILI D’URGENZA
- Possono essere eseguite senza preventiva concessione o autorizzazione le sole opere provvisionali richieste da improrogabili e documentate necessità, a condizione che le stesse siano comunque limitate a quanto necessario per ovviare allo stato di pericolo.
- Entro 5 giorni dalla richiesta deve essere inoltrata la documentazione dei lavori eseguiti, o in corso di esecuzione, per la necessaria autorizzazione o
ART. 13 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI PIANI DI INTERVENTO PREVENTIVO
- I piani di intervento preventivo sono costituiti dai seguenti elementi:
- Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale, su cartografia numerica fornita dalla Amministrazione, e della relativa normativa con l’individuazione delle aree interessate dall’intervento preventivo;
- Studio di compatibilità paesistico ambientale, se previsto, relativo all’area interessata dall’intervento;
- Relazione illustrativa circa i caratteri e la entità dell’intervento, da cui risulti altresì la compatibilità del medesimo con le previsioni del programma Pluriennale di Attuazione se prescritto;
- Planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1:500 della zona interessata dall’intervento preventivo, con la individuazione delle quote, delle curve di livello dei capisaldi di riferimento, delle presenze naturalistiche e ambientali, degli eventuali vincoli idrogeologici o paesaggistici, per un’estensione che consenta di verificare la congruità dell’intervento col contesto;
- Planimetria delle aree e delle opere relative alle urbanizzazioni primarie ed eventualmente secondarie in scala non inferiore a 1: 1000;
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria e dei particolari di arredo;
- Planimetria delle aree destinate ai nuovi insediamenti, delle costruzioni da trasformare e delle eventuali demolizioni, con la verifica di tutti gli indici urbanistici ed edilizi;
- Progetto planivolumetrico dell’intera area almeno in scala 1 : 500, con la individuazione delle aree di uso pubblico e di quella da cedere in proprietà al Comune, con l’indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;
- Tavola delle destinazioni d’uso previste per gli edifici progettati o per quelli da ristrutturare o risanare;
- Scheda di controllo dalla quale risultino gli elementi per il riscontro della conformità degli interventi preventivi alle prescrizioni dello strumento urbanistico generale e dell’eventuale Programma Pluriennale di Attuazione, ai vincoli eventualmente gravanti sulle aree interessate, nonché alla legislazione vigente in materia di cessione di aree e assunzione di oneri;
- Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà comprese nel piano;
- Titolo di disponibilità legale o atti da cui risultino diritti reali, vincoli o servitù gravanti sulle aree interessate da trasformazioni edilizie (questi documenti sono prescritti solo per gli interventi preventivi di iniziativa privata).
- Sono elementi costitutivi dei piani di intervento preventivo relativi ad aree libere, in aggiunta a quelli previsti dal 17.1 i seguenti:
- Raffigurazione fotografica a colori che documenti panoramicamente da più punti di vista sia le caratteristiche ambientali e naturali dell’ara, sia i rapporti paesaggistici che intercorrono tra l’area e il territorio circostante;
- Progetto urbanistico - architettonico relativo a tutte le opere sia pubbliche, sia private previste nell’area, comprendente i singoli edifici con l’indicazione delle linee di gronda, delle coperture e relative pendenze, le strade, la pubblica illuminazione, la sistemazione, piantumazione e pavimentazione degli spazi scoperti, gli accessi, i parcheggi e le relative rampe.
- Sono elementi costitutivi dei piani di intervento preventivo relativi a edifici esistenti, oltre a quelli previsti al 17.1, i seguenti:
- Raffigurazione fotografica di cui al 17.2.1 tale da consentire una valutazione di insieme delle caratteristiche architettoniche;
- Planimetria con l’indicazione della dotazione e della destinazione d’uso attuale degli edifici insistenti sull’area oggetto dell’intervento e di quelli in relazione visiva con la stessa, corredata da una descrizione integrativa concernente le caratteristiche storiche architettoniche e la destinazione originaria dei singoli edifici.
- Tutti gli elaborati grafici e gli allegati facenti parte del piano preventivo dovranno obbligatoriamente essere predisposti su cartografia numerica fornita dalla Amministrazione e presentati in formato digitale PDF-DWF. In tutti gli elaborati dovranno essere indicati gli estremi del versamento con cui il tecnico ha acquistato dalla Amministrazione la cartografia numerica aerofotogrammetria.
ART. 14 - CONVENZIONI DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE
- I Piani di Lottizzazione (PDL) sono corredati da uno schema di convenzione predisposto dall’Amministrazione e approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 27/02/2012 che dovrà contenere:
- La cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e l’assunzione, a carico della proprietà, degli oneri e della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
- L’ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti al Comune e la ripartizione degli stessi fra le proprietà che eventualmente concorressero a presentare il PDL;
- La concessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria previste internamente al PDL dello strumento urbanistico generale e l’assunzione, a carico della proprietà se autorizzata dalla Amministrazione, degli oneri e della esecuzione delle opere suddette, calcolate a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria;
- I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria di cui ai punti precedenti, dovranno essere realizzati secondo le indicazioni e con la supervisione del Comune. In particolare per quanto riguarda i progetti esecutivi delle reti idrica, fognaria acque bianche e per la viabilità e marciapiedi dovranno essere assunti in convenzione i seguenti impegni: realizzazione della rete idrica con tubazioni in ghisa sferoidale, della rete fognaria in gres ceramico, della rete per acque meteoriche in cemento rotocompresso. La/le carreggiate stradali della viabilità principale della Lottizzazione, intendendo per essa la/le dorsali sovracomparto, dovranno avere una larghezza minima pari a 10.00 metri ed i marciapiedi, da ambo i lati larghezza minima 1,50 ,dovrà essere inoltre inserita la viabilità ciclabile di larghezza non inferiore a mt. 2,00.
- La distribuzione e l’ubicazione delle superfici destinate a standard all’interno del PDL potrà avvenire in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del comparto in rispondenza a specifiche esigenze della Amministrazione.
- L’impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fino a quando tali opere non siano acquisite dal Comune nei tempi previsti dalla convenzione;
- L’impegno ad operare la cessione gratuita di tutte le aree dovute al Comune per le opere di urbanizzazione primaria e le opere stesse entro l’ultimazione dei lavori oggetto del PDL e comunque dieci anni dalla stipula della convenzione.
- La contestuale cessione gratuita, unitamente alla firma della convenzione, delle aree a standard previste nel piano di
- L’impegno ad ultimare tutte le opere di urbanizzazione primaria prima della richiesta delle concessioni edilizie per la realizzazione degli
edifici previsti nel PLC la cui attuazione potrà avvenire per stralci funzionali programmati. L’impegno ad ultimare comunque le opere di urbanizzazione primaria entro 10 anni dalla stipula della convenzione anche qualora in detto arco di tempo non venga richiesta alcuna concessione edilizia per la realizzazione di edifici all’interno del PDL.
- I termini stabiliti per il versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e per la eventuale costruzione e completamento delle opere relative a scomputo dei medesimi, se autorizzate, anche suddivisi per fasi proporzionali alla realizzazione dell’insediamento, ma comunque entro dieci anni dalla stipula della In caso di inadempienza, dopo un’eventuale proroga concessa dal Comune per comprovati motivi, il PDL approvato decade automaticamente per la parte non realizzata, restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e gli oneri di urbanizzazione dovuti per la parte realizzata;
- I termini stabiliti per l’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal PDL, anche suddivisa per fasi, ma comunque da ultimare entro dieci anni dalla stipula della convenzione; in caso di inadempienza dopo eventuale proroga concessa dal Comune per comprovati motivi il PDL approvato decade completamente per la parte non realizzata, restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e gli oneri di urbanizzazione relativi anche alla parte non realizzata;
- Congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- L’obbligo di trasferire tutti gli impegni, gli oneri, i vincoli, le servitù incluse nel PDL agli acquirenti di lotti, edifici, immobili o unità immobiliari compresi nel PDL.
- Entro e non oltre 90 giorni dall’esecutività della deliberazione che approva il PDL, il Dirigente invita i lottizzanti a presentarsi avanti il Segretario Comunale o un notaio per la stipulazione della convenzione di lottizzazione.
- Ove tutti i convenzionandi non si presentino avanti il notaio o il segretario comunale nel giorno indicato, il Dirigente può comunicare formalmente l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del PDL approvato. Qualora entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione i convenzionandi non abbiano provveduto alla firma della convenzione o non abbiano richiesto eventuale giustificata dilazione, il Dirigente propone al Consiglio Comunale la revoca della deliberazioni di adozione e approvazione del PDL.
- La convenzione, una volta stipulata deve essere trascritta a cura e spese dei lottizzanti.
ART. 15 - RICHIESTA DEI TITOLI ABILITATIVI
Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE tramite le seguenti modalità:
- di norma, la pratica va presentata al SUAPE tramite il software regionale;
- nel caso in cui la SCIA sia contestuale a Comunicazione Unica, la pratica deve essere inviata tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Registro Imprese;
- nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, in caso di urgenza la pratica può essere inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) del SUAPE.
Tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere comunque regolarizzate a cura dell’interessato mediante caricamento sul software regionale.
La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un codice univoco. Ogni pratica può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti, con l’indicazione del codice univoco. Ad eccezione dei provvedimenti, non è pertanto necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAPE, l’interessato e gli enti coinvolti nel procedimento unico, la cui registrazione e conservazione sono assicurati dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti.
All’atto della presentazione della pratica, il software regionale rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema
TITOLO II - ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 16 - RICHIESTE E CONSEGNA DI PUNTI FISSI E DEI CAPOSALDI DI RIFERIMENTO
- Prima di presentare istanza per ottenere il titolo abilitativo, laddove le condizioni del sito lo rendessero necessario, il proprietario può chiedere all’Amministrazione Comunale la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici. In tale eventualità, nell’ esecuzione dell’opera egli deve attenersi scrupolosamente ai punti fissi di linea e di livello, che gli sono comunicati e consegnati dall’Amministrazione Comunale, non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda relativa. Di dette operazioni viene redatto verbale da sottoscrivere dalle parti interessate. Tutte le spese sono a carico del richiedente che deve provvedere al versamento dell’atto della
- Il verbale di consegna dei punti fissi di linea e di livello è valido anche ai fini della determinazione definitiva della superficie fondiaria del lotto
- Negli elaborati di progetto devono essere indicati l’eventuale linea di confine con gli spazi pubblici, i punti fissi e i capisaldi di riferimento in aree edificabili con aree di proprietà pubblica (standard) di cui ai commi
ART. 17 - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI E VERIFICHE TECNICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE
- Il titolare del titolo abilitativo e il Direttore dei lavori sono tenuti a dare comunicazione scritta tramite il portale regionale SUAPE dell’inizio dei lavori.
- All’atto della comunicazione di inizio lavori, da presentare su moduli predisposti dalla Regione sul portale, il titolare del titolo abilitativo deve comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori, dell’Impresa Appaltatrice e, a pena di inammissibilità della comunicazione, i dati del D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori.
- Il titolare del titolo abilitativo deve fornire manodopera, strumenti e mezzi necessari per la effettuazione delle visite di controllo da parte degli incaricati degli uffici Comunali. Per ogni visita si redige verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere.
- L’Amministrazione Comunale ha, in qualsiasi momento, facoltà di effettuare visita per verificare la rispondenza del fabbricato al progetto approvato.
- Relativamente agli interventi ricadenti all’interno del Comprensorio del Consorzio di Porto Rotondo, deve essere obbligatoriamente trasmessa via PEC al Consorzio suddetto la comunicazione di inizio lavori.
ART. 18 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE
- Nei cantieri, dove si eseguono gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa al pubblico una tabella chiaramente leggibile, nella quale devono essere indicati:
- gli estremi del titolo abilitativo,
- il nominativo del titolare,
- il nome dell’impresa costruttrice e il direttore dei
- ove previsto, il nome del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.Lsg. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti
- Nei cantieri dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori devono essere conservati: il progetto dell’opera, una relazione illustrativa da cui risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali da impiegare firmata dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei lavori e dal costruttore, oltre a ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente.
- E’ fatto obbligo all’assuntore dei lavori di osservare tutte le cautele per evitare pericoli di danno a persone o cose e per attenuare le molestie a
ART. 19 - RECINZIONI PROVVISORIE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA
- Il cantiere deve essere recintato per tutta la durata dei lavori e dotato di segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), di dispositivi rifrangenti ed integrazioni d’illuminazione stradale installate e gestite dal costruttore che né è responsabile. Il recinto non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità, le porte di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l'interno.
- Quando le opere di chiusura comportano l’occupazione temporanea di area pubblica, il titolare dell’autorizzazione e della concessione edilizia deve preventivamente richiedere all’Amministrazione Comunale la relativa
- L’autorizzazione è rinnovabile ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione si spazi ed aree pubbliche ed al versamento di cauzione idonea a garantire la rimessa in pristino, sia della pavimentazione sia della
- La rimessa in pristino deve essere effettuata entro il termine di scadenza dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
ART. 20 - STRUTTURE PROVVISIONALI
- Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcatura, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e stabilità atti a garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose ed essere conformi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
TITOLO III - DESTINAZIONI D’USO E LICENZA D’USO
ART. 21 - DESTINAZIONI D’USO - MUTAMENTI DELLE STESSE
- no individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:
- a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
- b) turistico-ricettiva;
- c) artigianale e industriale;
- d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
- e) agricolo-
1-bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
- no servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione. La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo.
2-bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C all’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, è consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.
- stituisce mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all’interno della medesima categoria funzionale, l’assegnazione dell’unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento
- mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici è soggetto a comunicazione al SUAPE.
- mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla
legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994).
- stituisce mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
- mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA ed è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.
- mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo se l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
- sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d’uso degli immobili per destinarli ad attività sportive.
- mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso.
- nsentito, in aggiunta ai casi previsti dai commi 2-bis, 5, 7 e 9, il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura
- fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).
- casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.
13-bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione
progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.
- tta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10- bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformità di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.
Ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n° 11 del 2017 è stata emanata la Direttiva riportante la "specificazione dei dati dimensionali" in materia di servizi strettamente connessi alla residenza ai fini dell'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2017.
ART. 22 - DICHIARAZIONI DI INIZIO, FINE LAVORI E AGIBILITÀ
Nei casi previsti dalle norme vigenti, l’inizio e la fine dei lavori edilizi sono comunicati al SUAPE attraverso l’apposita funzionalità informatica di comunicazione sulla pratica con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori, e non necessitano del rilascio di alcuna ricevuta da parte del SUAPE.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE un’apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. Essa è immediatamente efficace ed abilita all’utilizzo dell’immobile sin dalla data della sua trasmissione al SUAPE.
La dichiarazione di agibilità deve essere presentata al SUAPE esclusivamente in formato digitale, secondo quanto previsto dai precedenti articoli per i procedimenti in autocertificazione.
Nei soli casi di cui all’art. 7 quater della L.R. n. 23/1985, che prevedono la possibilità di conseguire l’agibilità in deroga ai requisiti igienico sanitari ordinari, si applica il procedimento in conferenza di servizi.
La dichiarazione di agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica.
TITOLO IV REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI: CONTROLLI E SANZIONI ART. 23 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- I proprietari sono obbligati a mantenere a loro cura e spese gli edifici esistenti, le aree che ne costituiscono pertinenza e le aree inedificate nelle condizioni di abitabilità e di decoro stabilite dalle leggi e dai regolamenti Comunali di edilizia e di igiene.
- Il Dirigente, valendosi dei funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale, quando accerti l’insufficienza o la carenza delle condizioni di cui al comma precedente, può ordinare le opportune riparazioni, complementi o rifacimenti di fabbricati, di parti di essi o delle facciate e dei rivestimenti fissando a questo scopo un termine non inferiore a 30 giorni.
- Nel caso che sussista pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose, il Dirigente, dopo le constatazioni dell’Ufficio Tecnico, ingiunge al proprietario i necessari provvedimenti. In caso di inadempienza si provvederà immediatamente ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo rivalsa delle spese.
ART. 24 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE
- Le opere consentite dal titolo abilitativo devono essere eseguite in conformità alle norme vigenti, al progetto ed alle prescrizioni e modalità esecutive previste nel titolo e non possono essere modificate se non previa nuova autorizzazione. Il Dirigente, quando accerta che sono stati eseguiti o che sono in corso di esecuzione lavori non consentiti o non autorizzati, oppure, che per opere, anche se già ultimate, non sussiste la conformità di cui sopra, adotta i provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
- Così come previsto dall’art. 7 bis comma 1 della L.R. 23/1985, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";
- La disposizione di cui punto precedente si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime.
ART. 25 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
- Il Dirigente adotta il provvedimento di sospensione dei lavori, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l’inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, il Dirigente ordina l’immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
- Non si procede alla sospensione dei lavori nel caso di esecuzione di varianti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, la volumetria, le superfici e la destinazione d’uso delle costruzioni per le quali è stato rilasciato il titolo.
- Il Dirigente adotta il provvedimento suddetto altresì quando accerti che il Direttore dei Lavori non ne ha assunto l’effettiva direzione o, che, intervenuto un cambiamento dello stesso o della ditta esecutrice, non ne è stata data tempestiva comunicazione all’ufficio competente del Comune.
- L’adempimento dell’ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e funzionari all’uopo preposti che svolgono sul cantiere periodica Se l’ordine di sospensione viene trasgredito si procede all’immediata comunicazione al Tribunale per gli ulteriori provvedimenti penali e per l’eventuale piantonamento del cantiere.
- Nel caso di opere difformi non consentite o non autorizzate sono responsabili in solido con il committente, il titolare dell’impresa che esegue i lavori ed il Direttore dei lavori.
- Nel caso di opere prive di concessione o difformi dal progetto approvato, il Dirigente farà seguito all’ordinanza di sospensione con i provvedimenti previsti dalla legge.
TITOLO V - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 26 - PARAMETRI URBANISTICI
- St = Superficie territoriale
Un’area a destinazione omogenea di zona nella quale lo strumento urbanistico generale si attua a mezzo di intervento preventivo, comprensiva delle aree per l’urbanizzazione secondaria, non indicate in planimetria, che fosse necessario reperire nel corso dell’attuazione. La St è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dallo strumento urbanistico generale e al lordo delle strade destinate al pubblico transito, previste dallo strumento attuativo.
- Sf = Superficie fondiaria
Un’area a destinazione omogenea di zona nella quale lo strumento urbanistico generale si attua a mezzo di intervento diretto, successivo o meno all’intervento preventivo, comprensiva di quelle aree per l’urbanizzazione primaria non indicate dalla planimetria, ma previste parametricamente dalle norme. La Sf è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dallo strumento urbanistico generale e dalle strade realizzate o da realizzare, destinate al pubblico transito, che siano previste all’interno dell’area dallo strumento attuativo.
- S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
- strade a servizio degli insediamenti;
- strade pedonali;
- spazi di sosta e parcheggio pubblico;
- rete fognaria, idrica, distribuzione dell’energia elettrica, del gas, del telefono;
- spazi per il verde attrezzato pubblico e
- S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
- asili nido;
- scuole materne;
- scuole dell’obbligo (elementari e medie inferiori);
- attrezzature collettive civiche pubbliche a livello comunale (centri civici, attrezzature amministrative, culturali sociali, sanitarie assistenziali, ricreative, commerciali, ecc.);
- attrezzature collettive religiose;
- spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;
- spazi per il verde sportivo e gli impianti
- Ut = Indice di utilizzazione territoriale
La massima superficie utile Su espressa in metri quadrati, costruibili per ogni ettaro di superficie territoriale St.
- Uf = Indice di utilizzazione fondiaria
La massima superficie utile Su espressa in metri quadri, costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf.
- It = Indice di fabbricabilità territoriale
Il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale St.
- If = Indice di fabbricabilità fondiaria
Il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf.
- Le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale indicano per ogni zona i limiti minimi e massimi degli indici e i criteri di applicazione
ART. 27 - PARAMETRI EDILIZI
- Su = Superficie utile
La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al netto di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensori, scale e cavedi, ecc.). Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati pubblici e privati
(qualora non superino il 50 % della superficie coperta Sc, se esterni alla stessa Sc), le logge rientranti, i balconi, i servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica di condizionamento, cabina elettrica) e gli accessori, solai, immondezzai, ecc.);
Negli edifici esistenti alla data di adozione del presente Regolamento sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare per la ricostruzione: le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate.
- Sl = Superficie lorda
E’ la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell’edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, compresi i volumi aggettanti.
Non vengono considerati agli effetti del calcolo della superficie lorda:
- le scale e ballatoi di accesso;
- androni di ingresso per l’accesso alle unità immobiliari in edifici almeno bifamiliari;
- vani ascensore;
- cavedi per impianti tecnici e chiostrine;
- porticati pubblici o di uso pubblico o comunque destinati a spazi comuni
- porticati per posti auto ivi inclusi i piani pilotis;
- le superfici relative ai volumi tecnici emergenti dalla copertura piana a dalle falde del tetto destinati ad extracorsa degli ascensori, ai locali strettamente necessari per impianti serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie;
- Sc = Superficie coperta
L’area rappresentata dalla proiezione orizzontale del fabbricato compresi sporti e aggetti, verande e porticati. Ai soli fini del calcolo del volume e delle superfici verandate, per superficie coperta si intende la proiezione orizzontale dell’unità edilizia con esclusione di sporti, aggetti, verande, porticati etc.
- Rc = Rapporto di copertura (Sc/Sf)
La percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.
- H - Altezza del fabbricato
L’altezza massima a monte, misurata dal piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede della fronte) all’estradosso dell’ultimo solaio per edifici con copertura piana o inclinata fino al 35 %; dal piano di utilizzo alla linea di colmo più alta, per gli edifici con copertura a inclinazione superiore al 35 %.
- V - Volume del fabbricato
Pari alla somma dei prodotti della superficie lorda dei singoli piani comprese le verande chiuse per tre lati con profondità maggiore di 2,50 metri, anche se risultano inferiori al 50% della superficie coperta relativa all’unità edilizia ad esse annessa (esclusi sporti, aggetti, verande, porticati), per le rispettive altezze computate da piano a piano dei vari intradossi; per gli edifici con copertura inclinata superiore al 35 %, il calcolo dei volumi dovrà comprendere anche l’intero sottotetto. Le verande coperte, i porticati privati, ecc. partecipano al computo dei volumi del fabbricato per la parte eccedente il 50% della superficie coperta relativa all’unità edilizia ad esse annessa. Si specifica che qualora l’unità edilizia si sviluppa su più piani il limite del 50% di cui sopra deve intendersi riferito alla superficie coperta del singolo piano. Il computo dei volumi ai fini dell’applicazione dell’indice di fabbricabilità va effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 36. Limitatamente agli edifici localizzati in aree a rischio idraulico per i quali le norme di attuazione del PAI – ovvero lo studio di compatibilità idraulico approvato dall’autorità idraulica competente – prescrivano l’innalzamento della quota di pavimento rispetto alla quota del terreno, non partecipa al computo dei volumi la porzione di fabbricato compresa tra il piano naturale di campagna sul prospetto a monte e la quota prescritta dalle predette norme di attuazione del PAI e/o dallo Studio di compatibilità idraulica.
Non partecipano altresì al computo dei volumi del fabbricato: le scale, i ballatoi di accesso e gli androni di ingresso, in edifici almeno bifamiliarii vani ascensore cavedi per impianti tecnici e chiostrine; volumi tecnici ricavati nei piani intermedi mediante la realizzazione di un controsoffitto nella misura strettamente necessaria per il passaggio degli impianti; porticati pubblici o di uso pubblico o comunque destinati a spazi comuni o posti auto;i piani pilotis; le superfici relative ai volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto destinati ad extracorsa degli ascensori; i locali strettamente necessari per impianti serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie. Non partecipano al computo delle volumetrie i piani terra degli alberghi adibiti a reception, hall, sala ristorante e le aree comuni per l’altezza netta eccedente i 3 metri.
Non partecipa, in ogni caso, al calcolo dei volumi la parte destinata a vespaio, massetto e pavimento che fuoriesce dal terreno sistemato fino a un massimo di 50 cm. fuori terra; si escludono i fabbricati e/o le parti di fabbricato con sottostanti piani interrati o seminterrati.
ART. 28 - COMPUTO DEI VOLUMI
- Per il computo dei volumi fuori terra si assume come altezza il segmento verticale che ha per estremi:
- il punto medio della linea formata dalla intersezione del piano verticale esterno della muratura sul prospetto a monte del piano del terreno Qualora la quota del piano del terreno sistemato a monte sia superiore a quella del piano di campagna, sono consentite variazioni non superiori a 100 cm, fatto salvo il caso di terreni depressi e per motivi di carattere igenico sanitario;
- il primo punto di intersezione tra l’intradosso dell’ultimo solaio e la superficie esterna della parete.
- Per il computo dei volumi seminterrati non adibiti a cantina, garages, ecc. si assume come altezza il segmento verticale pari ad un mezzo della differenza di quota tra i piani di campagna naturale preesistente all’intervento edilizio.
- L’altezza così misurata viene quindi utilizzata per il calcolo del volume e solo per questo, dovendo essa computarsi, ai fini del rispetto dell’altezza massima prescritta dallo strumento urbanistico, secondo i criteri prescritti dall’art. 35.4.
- In caso di corpi sfalsati sia altimetricamente che planimetricamente le altezze vengono computate per singolo corpo.
- Non si tiene conto del volume del sottotetto che abbia pendenze inferiori o uguale al 35%, sempre che si tratti di tetti a capanna o a padiglione con linea di gronda allo stesso livello sia a monte che a valle.
- Per tetti sfalsati o con falde asimmetriche non si tiene conto del volume del tetto sempre che le due falde differiscano meno di un quinto della lunghezza della falda maggiore; in caso contrario, come pure nel caso di falda unica, tutto il sottotetto va computato ai fini del volume.
- Gli elementi architettonici, i servizi tecnici dei fabbricati, i locali accessori quali cantine, locali di sgombero ecc. non concorrono a determinare volume, limitatamente alla porzione delimitata dal piano ideale posto sulla stessa quota del piano verticale esterno della muratura sul prospetto a monte del piano del terreno sistemato a monte per una altezza massima di cm 120 esclusivamente per terreni depressi e per motivi di carattere igienico sanitario e la parte interrata; non si tiene quindi conto di quella parte di volumi interrati e/o seminterrati sottostanti al di sopra del descritto punto a), del precedente 36.1. sempre che siano adibiti a servizi tecnici o locali accessori con altezza non superiore a m 2,40. Ove detti locali siano invece
destinati ad abitazione, attività artigianali, commerciali e simili o siano adibiti a servizi tecnici o locali accessori, quali cantine, locali di sgombero, ecc. con altezza superiore a m 2,40, i vani interrati o seminterrati partecipano al computo dei volumi solo per la parte emergente dal piano sistemato sovrastante al piano ideale che congiunge le linee seguenti:
- la linea formata dall’intersezione del piano verticale esterno della muratura sul prospetto a monte del piano del terreno sistemato; Qualora la quota del piano del terreno sistemato a monte sia superiore a quella del piano naturale di campagna, sono consentite variazioni non superiori a 100 cm, fatto salvo il caso di terreni depressi e per motivi di carattere igienico sanitario;
- la linea corrispondente formata a
- Nelle zone F turistiche ed in quelle E agricole a distanza inferiore a metri mille dal mare devono essere computati tutti i volumi, salvo quelli delle parti totalmente o parzialmente interrate per almeno due lati, destinati a cantine, depositi, locali caldaie, garages e simili, di altezza inferiore a mt. 2,40.
- In conformità alle disposizioni di cui all’art. 11. del decreto legislativo n. 115 del 2008, e ss.mm.ii., nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai
30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
ART. 29 - SATURAZIONE DEGLI INDICI
- La saturazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria, di quello di utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura relativi ad un’area determinata, esclude ogni successiva richiesta di concessione ad edificare su quell’area, indipendentemente da qualunque frazionamento di proprietà, salvo il caso di demolizione o ricostruzione.
- L’Ufficio Tecnico all’atto del rilascio del titolo abilitativo che comporta la saturazione degli indici, redige un certificato in duplice copia in cui devono essere indicati:
- la superficie e gli estremi catastali dell’area;
- gli indici applicati;
- il provvedimento che ha comportato la saturazione degli
- Una copia del certificato di saturazione è consegnata al titolare della
- L’altra copia è conservata in Comune in apposito
- In caso di frazionamento, successivo all’adozione di nuovi strumenti urbanistici generali, di un’area a destinazione funzionale omogenea in cui insistano fabbricati autorizzati o assentiti o ad ogni modo costruiti non abusivamente, la concessione per l’edificazione in uno dei lotti dal frazionamento può essere rilasciata solo previa verifica dell’osservanza degli indici in riferimento a tutta la superficie frazionata, a cui possono essere aggiunte altre superfici libere contigue non risultanti dal frazionamento, appartenenti a chi richiede la concessione. Agli effetti della superficie coperta del fabbricato progettato vanno aggiunti la volumetria, la superficie utile e la superficie coperta dei fabbricati esistenti.
- Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile tra aree a diversa destinazione di zona o di uso. Il trasferimento è invece ammesso tra aree contigue e non contigue, aventi medesima destinazione di zona, oppure di aree non contigue incluse nelle zone agricole, senza alcuna limitazione di raggio, se interessate da opere di miglioramento fondiario eseguite esclusivamente da imprenditori agricoli a titolo principale, per opere strettamente collegate all’attività agro-zootecnica principale. Esclusivamente per gli imprenditori agricoli a titolo principale (I.A.P.) o altre figure equivalenti riconosciute per legge, la disposizione di cui al presente comma, deve essere intesa nel senso che l’accorpamento di corpi aziendali separati, senza alcuna limitazione di raggio, è consentito anche ai fini del raggiungimento della superficie minima del lotto su cui si intende edificare, così come stabilito dal vigente programma di fabbricazione.
- In caso di trasferimento di volumetria, così come previsto dall’art. 5, comma 3 della Legge n. 106 del 2011 (Decreto Sviluppo), per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, previsti da normative statali e regionali, ovvero da strumenti di pianificazione, dovranno essere registrati e trascritti con le stesse modalità del contratto di compravendita.. A tal fine,dovrà essere creato e gestito un apposito registro, in formato digitale,
nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni e gli estremi delle concessioni rilasciate sulla base di atti di trasferimento di volumetria, al fine dei controlli preventivi nella fase istruttoria dei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi.
ART. 30 - CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE
- Distanze dal confine
- La distanza dal confine di un fabbricato si misura sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra la linea di confine del lotto e il perimetro esterno del fabbricato segnato dall’intersezione delle pareti del fabbricato col piano di campagna senza tener conto del limite esterno dei balconi, delle scale a giorno e degli altri elementi aggettanti purché non abbiano un aggetto superiore a m. 1,50, fatto salvo il rispetto della distanza minima dal confine di mt. 1,50 prevista dal codice civile.
- Gli elementi aggettanti relativi alle nuove costruzioni quali balconi, pensiline, scale a giorno, o simili, sono consentiti purché l’aggetto non superi m. 1,50, fatto salvo il rispetto della distanza minima dal confine di mt. 1,50 prevista dal codice civile. In caso di sporgenza superiore l’edificio dovrà essere arretrato in modo che la distanza minima tra il profilo dell’elemento aggettante ed il confine sia pari alla misura minima consentita dal presente Regolamento. Salvo quanto disposto per tutte le zone omogenee dal successivo art. 41bis.
- Distanze tra fabbricati
- La distanza tra fabbricati si misura tra le pareti o parti di pareti fronteggianti appartenenti a edifici diversi disposte fra loro in parallelo o ad angolo inferiore a quello retto.
- I criteri per la misurazione delle distanze tra edifici non si applicano alle logge rientranti di dimensioni planimetriche minime pari a metri 00x3.00, ed ai patii interni dello stesso edificio aventi dimensioni planimetriche minime pari a metri 6.00x6.00.
- Tale distanza è misurata sulla perpendicolare alle proiezioni orizzontali delle pareti o parti di parete che si fronteggiano fra loro in parallelo. Nel caso in cui le proiezioni orizzontali di due pareti si fronteggiano fra loro non in parallelo e con angolo inferiore a quello retto, la distanza è misurata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima fra le
- Distanza di un fabbricato dal ciglio della strada
- La distanza di un fabbricato dal ciglio della strada si misura dal perimetro esterno del fabbricato alla perpendicolare alla linea di ciglio della
- Si definisce ciglio della strada la linea limite dalla sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi
incluse le banchine o altre strutture non transitabili (parapetti, arginelle e simili). Salvo quanto disposto per tutte le zone omogenee dal successivo art. 41bis.
ART. 31 - DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI
- Nelle zone di recupero di cui all’art. 27 della legge 05/08/1978 n. 457 le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- In tutte le altre zone è prescritta la distanza minima tra pareti prospicienti entrambe finestrate, pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 10,00, con esclusione delle Zone A e B (in applicazione dell’articolo 9 del D.M. 1444/68 e ss.mm.ii.).
- Questa norma si osserva anche quando una sola parete sia finestrata solo se gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a m. 12.
- Quando gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a m. 12 tra una parete finestrata e una non finestrata si deve osservare solo la distanza minima di m. 6.
ART. 32 - DISTANZE MINIME DAI CONFINI DI PROPRIETÀ
- Per i nuovi edifici è prescritta una distanza dai confini dei fondi altrui di almeno 5 metri.
- La costruzione in aderenza al confine con proprietà altrui è ammessa se:
- preesistente al confine una parete di fabbrica, ovvero una porzione di parete senza finestre. In questo caso è possibile costruire in aderenza solo in corrispondenza della porzione di confine su cui preesiste il fabbricato
- preesistente al confine un muro esistente regolarmente autorizzato più alto di metri 3, sempre nel rispetto della distanza tra edifici e dal confine per la parte di fabbricato eccedente i tre metri di altezza;
- il lotto attiguo è inedificato, previo assenso del confinante ovvero presentazione di un piano di utilizzo proposto dai proprietari dei lotti interessati, per modificare la prescrizione di cui al punto 40.1
- il lotto attiguo è edificato in aderenza non su tutto lo sviluppo del lato, fatto salvo quanto prescritto alla lettera a), previo atto di assenso del confinante ovvero predisposizione di un piano di utilizzo proposto dai proprietari dei lotti interessati, per modificare le prescrizioni di cui al punto 40.1.
- In un fabbricato esistente alla data di adozione del Presente regolamento è consentito creare aperture che consentano la vista verso terzi, purché vengano rispettate le distanze previste dal Codice Civile.
- Nelle zone “B”, esclusivamente per edifici uni o bifamiliari, per lotti aventi uno dei due lati inferiore a m. 24, quando l’osservanza delle distanze di cui agli articoli precedenti comporti l’impossibilità di utilizzare l’area o una soluzione tecnica inaccettabile sotto l’aspetto funzionale o estetico, la distanza minima fra fabbricati potrà essere ridotta a m. 3,00 e quella dal confine a m. 1,50, con l’obbligo del rispetto della distanza di metri 1.50 dal confine. Nel caso di edifici composti da più di due unità immobiliari da edificarsi nei lotti confinanti, dovrà essere rispettata una distanza di 5 metri dal confine di proprietà.
- Nelle zone “B” sono consentite sopraelevazioni di volumi esistenti, nei limiti stabiliti dalla normativa specifica di zona, purché le stesse non fuoriescano dalla superficie coperta esistente, esclusa quella di balconi, tettoie, verande, ecc..
ART. 33 - DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI FRA I QUALI SIANO INTERPOSTE STRADE
- Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- 6,50 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
- 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra m. 7 e
- 15;
- 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
- Quando le distanze fra fabbricati computate risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto tali distanze devono essere aumentate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
- Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel presente articolo e nel caso di intervento preventivo con previsione planivolumetrica.
- Le nuove costruzioni nelle zona B e nelle zone servizi dovranno sorgere arretrate rispetto al filo strada di almeno 1,50 metri purché la loro distanza dall’asse stradale non sia inferiore a 6,50 metri, se trattasi di strada aperta da destinarsi a pubblico transito.
- E’ fatta salva la possibilità di conservare l’allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito.
ART. 33-bis - DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE
In tutte le zone omogenee del territorio comunale la disciplina delle distanze, fatte salve le disposizioni minime previste dal Codice Civile , non si applica:
- ai terrazzi, balconi, sporti, cornicioni, gronde, aggetti, linde e simili sporgenti dalla sagoma dell’edificio fino ad un massimo di 1,50 m, agli elementi di sostegno di balconi e/o terrazzi sporgenti dal filo dell’edificio se finalizzati all’eliminazione dei ponti termici, purché venga rispettata la distanza minima di m. 1,50;
- ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità e per quelli a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione, della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature e simili);
- alle strutture aperte di arredo di facile rimozione (gazebo, pensiline pompeiane, opere artistiche e simili);
- ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza e/o a confine;
- alle pensiline e ai box prefabbricati di utilità pubblica al servizio di strutture di arredo stradale;
- ai muri di recinzione di altezza fino ai 2,40 m e relativi manufatti a protezione di ingressi (es. Bussole);
- alle strutture di sostegno di tendoni, strutture temporanee, ed elementi similari;
- alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici e dei solai intermedi e/o di copertura, qualora comportino un ispessimento delle predette strutture superiore a 30 cm;
- agli ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di 3m prevista dal Codice Civile);
- agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (box antincendio, gruppo di spinta, motocondensanti, depositi R.S.U.
, sfiati per locali tecnici in muratura e/o profilati metallici ed elementi similari);
- alle scale aperte sporgenti dalla sagoma dell’edificio per non più di 1,50 m;
- alle scale di sicurezza esterne, aperte, quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi;
- ai barbecue e simili ubicati al confine con le pubbliche vie ;
- alle fontane e vasche d’acqua d’arredo e piscine private scoperte;
- ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi, rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati;
- per le zone non residenziali, agli impianti tecnologici quali silos, depuratori, sfiati di locali tecnologici e simili che necessitino di installazioni separate dall’edificio principale o che si rendano necessari per adeguamento a normative speciali, ed altri elementi similari e/o assimilabili.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di
copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, , alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
TITOLO VI - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
ART. 34 - TIPOLOGIA DEI LOCALI
- Sono locali di abitazione e di lavoro quelli destinati alla permanenza o all’attività delle persone e si distinguono nelle seguenti categorie:
- A1 - soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto, uffici, studi privati, gabinetti medici, locali da adibire ad attività formativa (corsi di formazione professionale e similari);
- A2 - negozi di vendita, sale da esposizione, sale da riunione, sale da gioco, Uffici pubblici;
- laboratori scientifici – tecnici;
- officine meccaniche, laboratori industriali o di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico - scarico e pulizia.
-
- Sono locali accessori o di servizio quelli in cui la permanenza delle persone è limitata al tempo necessario per eseguire determinate operazioni:
- S1 - servizi igienici e bagni;
- S2 - scale che collegano più di due piani;
- corridoi e disimpegni;
- magazzini, depositi e archivi, cantine di pertinenza di edifici residenziali;
- autorimesse di solo posteggio;
- salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;
- lavanderia e stenditoi;
- stalle, porcilaie,
- S3 - disimpegni
- ripostigli o magazzini ;
- vani scala colleganti solo due piani;
- salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.
- I locali non espressamente indicati nell’elenco devono essere inclusi per analogia nelle classi di categoria S.
- Sono fatta salve le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano l’edilizia speciale (scuole, ospedali, case di cura, palestre scolastiche).
ART. 35 - REQUISITI MORFOLOGICI DI AGIBILITÀ PER GLI EDIFICI IN GENERE
- La superficie utile minima per unità residenziale deve essere maggiore di 28 mq. nel monolocale e mq. 38 nel caso di bilocali.
- L’altezza interna minima dei locali, anche ai fini della loro agibilità, è stabilita come segue:
- 2,70 per le categorie A1;
- 2,40 per la categoria S, con esclusione dei locali non destinati a permanenza delle persone: cantine, autorimesse private, locali di sgombero, lavanderie, per i quali è prevista un’altezza interna minima di m. 2,20
- m 3.00 per la categoria A2 e per tutte le altre categorie diverse dalla A1
- 2,00 per i locali tecnici da utilizzare per l’alloggio di impianti e quadri elettrici, pompe di sollevamento, rastrelliere di irrigazione, filtri, caldaie e simili.
- Nel caso di soffitti inclinati, si terrà conto solo della media delle altezze del locale; la minima di tali altezze interne non potrà peraltro essere inferiore a
- 1,90 per i locali di categoria A.
- I locali destinati a “camera da letto” devono avere una superficie minima di mq. 9,00 ad eccezione della stanza di soggiorno e della stanza da letto per due persone che non possono scendere sotto i mq. 14; nel caso delle cucine la misura minima è di mq. 6,00.
- I soppalchi nei locali abitabili sono conteggiati nella superficie utile e sono ammessi quando:
- la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda ½ della superficie del locale;
- l’altezza minima del locale inferiore ottenuto col soppalco, sia nelle unità abitative che commerciali, dovrà essere non inferiore a metri 2,40 , mentre la parte superiore, nel caso di tetto inclinato, dovrà avere altezza minima di metri 1,90 con altezza media sempre pari a metri 2,40,
- le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore sia munita di balaustra;
- il rapporto aeroilluminante del locale è calcolato sulla base delle superfici spettanti alla parte del locale libero e alle superfici superiori e inferiori al
- Possono essere realizzati soppalchi anche in difetto della superficie aeroilluminante se esiste il condizionamento integrale del locale rispondente alle prescrizioni del regolamento comunale di igiene.
Sono ammesse cucine in nicchia, in unità edilizia fino a 100 mq di superficie netta, purché siano collegate a locali regolamentari.
- Tutti i locali di categoria A1 devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni ad esclusione degli uffici qualora siano dotati di idonei impianti di areazione. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente e devono aprirsi agevolmente. La loro altezza deve permettere a una persona seduta di guardare fuori. Il rapporto tra la superficie delle finestre apribili e quella del pavimento non dovrà essere inferiore ad 1/8.
- Tutti i locali di cat. A2 possono essere illuminati e aerati artificialmente. In questi locali è consentito un rapporto minimo tra superficie delle finestre e quella del pavimento di 1/10. Qualora il rapporto sia inferiore a 1/10, dovrà essere previsto idoneo impianto di ventilazione e illuminazione.
- I locali di categoria S possono anche essere aerati (ad eccezione della centrale termica), da cave di oppure con aspirazione forzata. In questi locali il rapporto tra la superficie delle finestre e quella del pavimento non dovrà essere inferiore a 1/12).
- i sottotetti non abitabili non possono avere finestre, abbaini o lucernari che superino in superficie 1/15 di quella del locale.
- I locali di categoria S3 possono essere senza luce ed aria
- Per i locali adibiti a ricovero animali sono ammesse anche diverse prescrizioni per superfici finestrate, previo parere del veterinario comunale, in relazione alle diverse tecniche di allevamento e alle consuetudini agricole.
- La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale in edifici residenziali dovrà essere non inferiore a m. 0,80 netti. Per le scale ad uso condominiale o al servizio di più unita abitative la larghezza minima è fissata in metri 1,20 .
- Ogni scala può servire una superficie massima di piano pari a:
- 350 per edifici di abitazione;
- 300 per edifici speciali (Uffici edifici commerciali, industriali, scuole, alberghi, collegi, ecc.).
ART. 36 - REQUISITI MORFOLOGICI DI AGIBILITA’ PER GLI EDIFICI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E AMPLIAMENTO
- Nel restauro, nell’ampliamento, ai sensi della normativa di settore, e nel risanamento degli edifici, regolarmente assentiti, ricompresi nella zona omogenea A di Olbia e San Pantaleo e nel Piano Particolareggiato di Porto Rotondo, per i quali si attuano interventi di carattere conservativo e/o di ampliamento come sopra, i nuovi locali classificati come A1 - S e A2 nell’art. 42 sono considerati agibili quando l’altezza interna non sia inferiore a m. 2,40, qualora si dimostri l’impossibilità tecnica di adottare altezze conformi al Decreto Ministero della Sanità del 05/07/1975.
- Quando venga effettuato il recupero dei sottotetti a fini abitativi l’altezza minima riferita all’altezza media, è soggetta alle prescrizioni dettate all’art. 43 del presente regolamento.
- Il recupero di sottotetti su edifici esistenti può avvenire secondo la normativa di settore. Le scale di collegamento su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenute nelle dimensioni originarie anche quando le rampe risultino di larghezza inferiore a
- 0,80 . Sono consentite scale non illuminate ed aerate direttamente dall’esterno, purché provviste di idonei sistemi di areazione ed illuminazione indirette ed artificiali ai sensi dell’art. 19 della legge n. 166/1975.
ART. 37 - CARATTERI DISTRIBUTIVI E COMPOSITIVI
- Ogni unità edilizia d’abitazione deve essere fornita di almeno un servizio igienico. In caso di uffici, negozi, laboratori, ecc., possono essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antibagno con lavabi.
- I locali di cat. S1 non possono avere accesso diretto da locali di cat. A, con esclusione dei bagni secondari annessi alle camere da letto per i quali non è richiesta la realizzazione del disimpegno.
ART. 38 - PRESENZA DI ATTREZZATURE E SERVIZI
- Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:
- distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica;
- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami dei rifiuti solidi e liquidi;
- riscaldamento;
- trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli edifici con meno di quattro piani di calpestio oltre il piano terreno; il numero e le caratteristiche degli impianti dovranno essere proporzionati in base alle destinazioni dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento e di attesa, al numero delle fermate;
- protezione dei rischi connessi con l’esistenza dell’impianto elettrico;
- protezione dagli
- Gli alloggi devono essere dotati di impianti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti altri servizi:
- Espulsione dei gas
- Gli impianti ed il loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, devono essere ubicati in luoghi appositi, opportunamente dimensionati, finiti, accessibili alle persone autorizzate.
- Gli impianti e la loro installazione devono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane e i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, per la manutenzione, per la sostituzione, per la rimozione. I comandi e gli interruttori per la luce, per il riscaldamento, per l’allarme, il gas, i citofoni, ecc. devono essere sistemati in luogo accessibile e protetto.
- Gli edifici con impianto di riscaldamento centrale alimentato da oli combustibili dovranno essere dotati di canna fumaria innalzatesi oltre il tetto secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 152/06 e ss.mm.ii..
- Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici produttivi, gli uffici o studi, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità di questo, di cassette per la raccolta della corrispondenza.
- In ogni condominio individuato secondo il vigente RE, ai fini della individuazione del soggetto responsabile dello stabile e alla sicurezza pubblica, deve essere apposto sul lato esterno fronte strada in prossimità della colonna citofonica, una targa identificativa del condominio riportante i seguenti dati:
- Nome del Condominio (es. Condominio via Olbia 1);
- Numero di Unità Immobiliari;
- Recapiti dell’amministratore del condominio (Nome e Cognome e/o Ragione Sociale, sede, numero di telefono);
TITOLO VII - NORME PER LA FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI DI USO PUBBLICO E DEGLI EDIFICI DA PARTE DI PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE POSSIBILITA’ MOTORIE
ART. 39 - DISPOSIZIONI GENERALI
- Le seguenti norme sono vincolanti per tutti gli edifici pubblici e di uso pubblico di una nuova costruzione in quanto compatibili con le soluzioni tecniche realizzabili e per gli interventi su edifici pubblici e di uso pubblico
ART. 40 - ACCESSO ALLE COSTRUZIONI
- I varchi e le porte esterne delle strutture edilizie, i disimpegni verticali, le scale e gli ascensori, sia interni che esterni agli edifici, quando gli stessi non sono alla quota del percorso pedonale devono essere ad esso raccordati con rampe (o rampe abbinate a scale) di pendenza non superiore all’8 %. Ogni m. 10 di sviluppo lineare la rampa deve presente un ripiano di lunghezza minima di m. 1,50. La larghezza delle rampe non deve essere inferiore a m. 1,50 e la pavimentazione deve essere eseguita con materiale
- Gli accessi alle costruzioni devono avere una luce netta minima di m. 1,20. Le zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano ed allo stesso livello, estendendosi ciascuna per almeno 1,50 di profondità. La zona antistante deve essere protetta dagli agenti atmosferici. Nel caso di soglia essa deve essere arrotondata, il dislivello non deve superare i cm. 2,5.
ART. 41 - SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE EDILIZIE
- All’interno delle strutture edilizie il passaggio dai principali percorsi orizzontali ai principali percorsi verticali deve essere mediato da “piattaforma di distribuzione” con superficie minima di 6 e lato minore non inferiore a m.
- Queste piattaforme devono permettere l’accesso ai vari ambienti con percorsi orizzontali e/o servo – assistiti (ascensori). I corridoi e i passaggi devono avere larghezza minima di m. 1,50 e non presentare variazioni di livello non raccordate tramite rampe.
- Le scale devono presentare andamento regolare in tutto il loro sviluppo. I gradini devono avere pedata minima di cm. 30, alzata massima di cm. 16 e pavimentazione antisdrucciolevole. Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. Quest’ultimo deve avere sezione atta ad assicurare buona prensilità, essere presente da ambedue i lati, essere posto ad un’altezza di m. 0,90, prolungarsi dalla parte delle pareti almeno di cm. 30 oltre il primo e l’ultimo gradino, ed essere continuo dalla parte del parapetto. Qualora la larghezza della scala sia uguale o superiore a m. 3 occorre predisporre un corrimano Qualora il traffico predominante
sia costituito da bambini occorre un secondo corrimano ad altezza proporzionata.
- Le porte all’interno degli edifici devono avere luce netta minima di m. 0,80, con dimensione ottimale di m. 0,90. Nel caso di porte a due battenti deve essere garantito il passaggio con luce minima predetta o con unico battente a manovra unica. Nel caso di porte successive deve essere garantito uno spazio intermedio di almeno m. 1,50. Le porte interamente trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurarne l’immediata percezione. L’altezza massima delle maniglie (possibilmente a leva) deve essere di m. 0,90.
- Gli uffici pubblici, i negozi, i bar, le sale di riunione e di gioco, i laboratori, gli edifici industriali e sportivi, i cinema, i teatri, le scuole, devono essere forniti di almeno un servizio igienico con le seguenti caratteristiche:
- dimensioni minime di m. 1,80 x m. 1,80 con porta di accesso apribile verso l’esterno;
- la tazza del WC situata nella parete opposta all’accesso e in una posizione tale da garantire all’interno dell’ambiente uno spazio utile per la rotazione di una carrozzina;
- il lavabo deve essere posto ad altezza di m. 0,80 ed essere a mensola;
- sulle pareti a lato del WC e del lavabo vanno posti corrimano
- In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti, in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti relativamente ai locali adibiti a uffici pubblici, negozi, bar, sale di riunione e di gioco, laboratori, edifici industriali e sportivi, cinema, teatri e scuole, gli stessi devono essere dotati di un servizio igienico per disabili avente dimensioni minime di m. 1,50 x m. 1,40 con porta di accesso scorrevole o apribile verso l’esterno, nel rispetto delle indicazioni del punto
8.1.6 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
ART. 42- ASCENSORI
- Negli edifici con oltre 3 piani fuori terra, ad eccezione del quarto piano comunicante con scala interna, si deve prevedere almeno un ascensore, preferibilmente tale da garantire il servizio a tutte le unità immobiliari, deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina con dimensioni minime di 1,50 x m. 1,30, con l’apertura delle dimensioni minime di 90 cm.;
- porta della cabina di luce libera minima pari a m. 0,90 con porte interne e corrimano laterale. Se automatiche esse devono restare aperte almeno 8 secondi ed il tempo di chiusura non deve essere inferiore ai 4 secondi;
- le bottoniere interne ed esterne, preferibilmente orizzontali devono avere il tasto più alto (allarme e stop compresi) ad altezza massima di m. 1,20;
- inizio corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione;
- meccanismo di autolivellamento tra pavimento della cabina e quello della fermata;
- presenza di luce libera sul ripiano di fermata di fronte all’apertura della cabina di almeno m. 1,50.
ART. 43 - EDIFICI RESIDENZIALI
- Tutti gli edifici di edilizia pubblica residenziale di nuova costruzione, con un numero di alloggi superiore a venti unità, devono rispettare le norme contenute negli articoli 48 – 50 precedenti.
- Per i suddetti edifici inoltre, 1/10 delle unità immobiliari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- i corridoi e passaggi devono avere la larghezza minima di 1,20 e non presentare variazioni di livello non raccordate tramite rampe;
- Le porte devono avere luce netta minima di m. 0,85 con dimensione ottimale di m. 0,90; nel caso di porte a due battenti deve essere garantito il passaggio con luce minima predetta o con un unico battente o con battenti a manovra unica; nel caso di porte successive deve essere garantito uno spazio intermedio di almeno m. 1,50; l’altezza massima delle maniglie (possibilmente a leva) deve essere di m. 0,90;
- Devono essere fornite di un servizio igienico con le seguenti caratteristiche:
- dimensioni minime di m. 1,80 x 1,80 con porta di accesso apribile verso l’esterno;
- la tazza del WC situata nella parete opposta all’accesso e in una posizione tale da garantire, all’interno dell’ambiente, uno spazio utile per la rotazione di una carrozzina;
- il lavabo deve essere posto ad altezza di m. 0,80 ed essere a mensola;
- sulle pareti a lato del WC e del lavabo vanno posti corrimano
- Nelle tavole di progetto le suddette unità immobiliari dovranno essere indicate con apposito segno grafico.
- In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti, in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti relativamente ai locali adibiti a uffici pubblici, negozi, bar, sale di riunione e di gioco, laboratori, edifici industriali e sportivi, cinema, teatri e scuole, gli stessi devono essere dotati di un servizio igienico per disabili avente dimensioni minime di m. 1,50 x 1,40 con porta di accesso
scorrevole o apribile verso l’esterno, nel rispetto delle indicazioni del punto
8.1.6 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
ART. 44 - SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ
- Gli edifici e le strutture che tengono conto delle norme per l’abolizione delle barriere architettoniche devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 503/1996.
- Le presenti norme sono integrate dalle disposizioni della Legge n° 13 del 09/01/1989.
TITOLO VIII - PRESCRIZIONI IGIENICO – EDILIZIE E DI SICUREZZA ART. 45 - ISOLAMENTO DALL’UMIDITÀ
- Prima dell’edificazione il terreno deve essere bonificato da eventuali materiali inquinanti.
- Gli edifici devono essere isolati dall’umidità del suolo. Nei locali di nuova costruzione di categoria A1 e S1, l’elevazione del piano terreno sulla quota del punto più alto del terreno circostante dovrà essere di almeno m. 0,50 che verrà utilizzato a vespaio. La sopraelevazione suddetta può essere ridotta a 0,10 allorquando nel sotterraneo siano previsti scantinati, o locali d’altro genere, oppure quando in tutto o in parte l’intero edificio sia realizzata un’intercapedine aerata della larghezza non inferiore a cm 60 ed aventi una profondità, rispetto alla quota del terreno, non inferiore al sottostante vespaio da ricavarsi per un’altezza di almeno cm 30. Potranno essere prese in considerazione tecniche diverse di isolamento che non comportino la realizzazione di intercapedini, purché ritenute idonee dall’Ufficiale Sanitario, in tal caso dovrà essere allegata al progetto specifica documentazione tecnica.
- Non può essere usato per abitazione anche nelle case esistenti alcun locale che in tutta la sua altezza sia sotterraneo. Può essere usato per abitazione qualsiasi locale seminterrato che presenti almeno un fronte libero interamente fuori terra. Nei lati contro terra dovrà essere prevista una intercapedine aerata di larghezza minima pari a 60 cm.
- Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l’edificio possono essere utilizzati per destinazioni di categoria A2 purché l’altezza netta non sia inferiore ai 3,00, la quota del soffitto in tutti i punti sia almeno di m. 0,20 più alta della quota del marciapiede circostante l’edificio, previo nulla osta da parte dell’Ufficio di igiene pubblica della ASL.
- Qualora i locali siano completamente interrati la loro utilizzazione per destinazioni di categoria A2, in deroga al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, è ammessa previo nulla osta da parte dell’Ufficio di igiene pubblica della ASL.
TITOLO IX - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
ART. 46 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME
- Le norme per il contenimento del consumo energetico si applicano a tutti gli impianti termici, destinati sia al riscaldamento degli ambienti, sia alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari alimentati da combustibili solidi, liquidi e gassosi da installare in fabbricati, in un’insieme di locali, in un locale isolato di una nuova costruzione ovvero preesistenti, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali o artigianali.
- Sono regolati dalle norme vigenti i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dal DPR 380/01.
ART. 46-bis - PROGETTAZIONE, MESSA IN OPERA ED ESERCIZIO DI EDIFICI E DI IMPIANTI.
Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e 17 DPR 380/01 nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 10/91 e ss.mm.ii. in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’ articolo 3 DPR 380/01 e ss.mm.ii.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 10/91 e ss.mm.ii., individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli interventi in assemblea.
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della legge 10/91 e ss.mm.ii., devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica. A tal fine progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
ART. 47 - ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI
- Il titolo abilitativo per la costruzione di nuovi edifici può essere rilasciato solo se le caratteristiche di isolamento termico siano comprese nei limiti fissati dalla normativa vigente.
ART. 48 - CONTROLLI E VERIFICHE
- Il Comune può procedere al controllo della conformità degli impianti, sia in corso di esecuzione dei lavori stessi, valendosi eventualmente di enti con specifica competenza tecnica.
- Quando in corso d’opera siano accertate difformità rispetto al progetto e alla documentazione e violazione di prescrizioni, il Dirigente sospende l’esecuzione dei lavori di costruzione e ordina, quando sia possibile l’esecuzione delle modifiche necessarie per conformare gli impianti alle caratteristiche progettate e alle prescrizioni legislative e regolamentari.
TITOLO XI - PRESCRIZIONI VARIE ART. 49 - TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI
- Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici e sulle recinzioni senza che i proprietari possano fare opposizione o chiedere indennizzi. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro
- Quando per l’installazione di tabelle stradali o indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici sono necessari uno o più pali di sostegno, essi non devono essere d’ingombro rispetto al marciapiede, riducendone la larghezza minima o essendo di ostacolo alla viabilità pedonale.
ART. 50 - INDICATORI E APPARECCHI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI
- Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e far collocare, previo avviso agli interessati e senza indennizzo, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni, i segnali e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici ed alla viabilità. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
ART. 51 - ELEMENTI AGGETTANTI
- Sui prospetti a filo degli spazi pubblici sono vietati:
- aggetti o infissi ad altezza minore di 2,50;
- serramenti che si aprono verso lo spazio pubblico al di sotto di m. 2,50, se per ragioni di sicurezza sono prescritti, devono essere opportunamente arretrati;
- balconi aperti, pensiline e insegne a bandiera ad altezza netta inferiore a 3,50 dal piano del marciapiede sopraelevato e a m. 4,50 da quello non sopraelevato.
- Le unità esterne facenti parte di impianti di condizionamento a pompa di calore non possono essere installate sul fronte degli edifici che si affacciano su pubbliche vie o piazze, salvo che siano inserite su apposite nicchie idoneamente mascherate e che non sporgano dal filo della parete.
ART. 52 - INTERCAPEDINI
- Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di areazione eventualmente aperte sul marciapiede devono
presentare resistenza alla ruota do automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
ART. 53 - RECINZIONI
- Le aree non edificate fronteggianti spazi pubblici possono essere delimitate o recintate. Qualora lo ritenesse opportuno, il Dirigente può ordinare che le aree libere vengano recintate con rete metallica al fine di mantenerle nelle condizioni di decoro, sicurezza e di igiene.
- Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all’ambiente e non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione. In particolare in prossimità degli incroci potranno essere prescritte delle condizioni e modalità di esecuzione al fine di garantire la sicurezza della
- Le recinzioni interne ed esterne devono essere realizzate con muro pieno di altezza non superiore a m. 1,80 o in alternativa anche in prossimità di incrocio stradale senza adeguati marciapiedi, ai fini della visibilità, la recinzione può essere realizzata parte con muro fino a mt. 1,00 oltre a sovrastante ringhiera o similare. Sui confini interni le recinzioni possono essere realizzate con muro pieno fino a una altezza massima di metri 2,50 da misurare nel lato a quota inferiore.
- Nelle sole zone industriali, sono consentite anche su strade recinzioni piene con altezza non superiore a m. 2,20 purché il Comune riconosca la loro compatibilità con l’ambiente e la loro necessità.
- Nelle recinzioni di aree pertinenziali a complessi residenziali e/o commerciali costituiti da un numero maggiore di 2 unita immobiliari, è ammessa la realizzazione di un unico vano/nicchia, per l'installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni quali il citofono, il videocitofono, i campanelli e la cassetta delle lettere, alloggi contatori ecc; detti locali, contenenti l’ingresso pedonale all’immobile, dovranno essere aperti su due lati, avere dimensione ridotta e fare parte integrante della recinzione ( tipologia, materiali, colori); gli stessi potranno essere opportunamente coperti al fine di proteggere dalle intemperie gli impianti tecnologici.
- In alcun caso dovrà essere impedita o comunque disturbata la visibilità per la circolazione.
ART. 54 - DEPOSITI DI MATERIALE
- Nelle zone residenziali sono vietati i depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati. Sono ammessi invece nelle zone produttive purché contornati da alberi, quando sia comunque palese ed evidente che non costituiscano bruttura o pericolo per l’igiene pubblica e del suolo o per l’incolumità delle persone.
ART. 55 - AUTORIMESSE PRIVATE
- La costruzione di autorimesse private, unicamente ai fini della distanza tra fabbricati e della distanza del ciglio stradale dovrà rispettare la distanza minima di m. 1,50 oppure andare a confine di proprietà, purché l’altezza delle autorimesse non sia superiore a m. 2,50.
ART. 55-bis - UNITA’ ESTERNE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
La unità esterne di trattamento aria connesse ad impianti di condizionamento non potranno essere posizionate a vista sulle pareti dell’edificio. In tutti i nuovi edifici si dovrà prevedere già in fase di progettazione l’alloggiamento di dette unità che non potranno più essere a vista ma opportunamente mascherate.
La mascheratura e mimetizzazione dovrà essere già verificata in fase di istruttoria dal Responsabile del Procedimento.
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 56 - ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI
- Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purché l’inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della concessione rilasciata e le opere vengano ultimate entro tre anni dalla data del rilascio della concessione stessa.
- Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento devono, in caso di ricostruzione o riforma sostanziale, adeguarsi alle presenti norme.
ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul B.
- R. A. S. , che sarà effettuata successivamente alla approvazione regionale secondo la normativa vigente. Si applicano le norme di salvaguardia-
ART. 58 - INOSSERVANZA DELLE NORME DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- La violazione alle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale comporta l’irrogazioni delle sanzioni previste dal DPR 380/2001, dalla R. n. 23/85 e dal Testo Unico Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, per quanto applicabili;
- Nel caso di non ottemperanza agli ordini del Dirigente (o suo delegato) emanati per l’osservanza del presente Regolamento, oltre alla comunicazione dell’art. 650 Codice Penale, potrà procedersi d’ufficio alla esecuzione a spese degli intimati, salvo e riservato ogni altro
ART. 59 - DEROGHE
Il Dirigente, previa Deliberazione del Consiglio Comunale, rilascia Autorizzazione in Deroga alle norme del presente Regolamento ed a quelle generali dello strumento urbanistico, con le procedure di legge, nel rispetto della disciplina sovraordinata statale e regionale.
La deroga viene accordata per edifici, impianti o interventi edilizi pubblici o di pubblico interesse.
Per edifici, impianti o interventi edilizi di pubblico interesse sono da intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti
proponenti – enti pubblici o privati – siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l’aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso, ecc.: quali ad esempio: conventi, scuole di carattere religioso o assimilabili , strutture sanitarie, R.S.A., alberghi e case albergo, impianti turistici, bagni pubblici, cinema e teatri, impianti di distribuzione di carburante, impianti sportivi e simili.
Fermo restando quanto prescritto dal D.M. 02.04.1968 n. 1444, può essere concessa la deroga ai limiti di altezza e distanza, agli indici massimi di utilizzazione e di fabbricabilità e al rapporto massimo di copertura nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
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