CAPPOTTO TERMICO E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Per la realizzazione di interventi di realizzazione di cappotto termico volti a migliorare l'efficienza energetica dell'involucro edilizio degli immobili è di fondamentali importanze chiarire se in presenza di vincolo paesaggistico ai sensi del D.L. 42/2004 posso essere eseguito senza autorizzazione paesaggistica o se necessita di autorizzazione ordinaria o semplificata.
IMMOBILI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA?
Le aree tutelate per legge perché di interesse paesaggistico (es. territori costieri, parchi e riserve, ecc.) sono individuate dall’art. 142 del D. Lgs 42/2004.
L’art. 136 del D. Lgs 42/2004 individua quali immobili ed aree di interesse paesaggistico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte II del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
I vincoli imposti dalle lettere a) e b) sono vincoli imposti sul singolo immobile, quelli di cui alle lettere c) e d) - al pari di quelli di cui all’art. 142 del D. lgs 42/200 riguardano intere zone.
QUALI SONO LE PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA?
Allo stato attuale, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica sono presenti due procedure:
- Procedure ordinaria stabilita dall'articolo 146 del D. Lgs 42/2004;
- Procedura semplificata stabilita dal Dpr del 13 febbraio 2017 che riguarda interventi lievi presenti nell'allegato B del presente decreto.
QUANTO DURA UN AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA?
La durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è di 5 anni dal momento in cui diviene efficacie il titolo edilizio.
Le autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate in procedura ordinaria, possono essere rinnovate con il procedimento semplificato purché non siano scadute da più di un anno relative ad interventi in tutto o in parte non realizzati sempre a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedente autorizzato e a specifiche prescrizioni eventualmente sopravvenute.
CAPPOTTO TERMICO OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE?
Prendendo in considerazione l'allegato A del PR del 13 febbraio 2017 del punto A2, che si riporta integralmente
Punto A2 allegato A
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
Tale punto descrive gli interventi possibili senza autorizzazione in aree vincolate e relativo agli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma.
Punto B5 allegato B
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
Si pone quindi la questione di capire se la realizzazione del cappotto termico rientri nel punto A2, quindi esenti da autorizzazione paesaggistica o nel punto B5, quindi con autorizzazione semplificata.
Affinché la realizzazione del cappotto termico possa rientrare nel punto A2 del DPR 31/07 (e quindi essere escluso dalla necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica) occorre il rispetto dei seguenti specifici requisiti:
- che non siano realizzati elementi o manufatti emergenti dalla sagoma;
- che siano rispettate le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
A chiarire la questione la Circolare 04/03/2021, n. 4, ha evidenziato che gli interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale e/o della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico atteso dall’intervento.
Pertanto, si deve escludere che tali interventi possano ritenersi sempre eseguibili nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
Ne segue, sempre secondo la Circolare 4/2021, che per verificare l’applicabilità o meno della liberalizzazione, occorrerà avere riguardo anche alla natura del vincolo, perché la liberalizzazione non potrà essere applicata agli immobili per i quali siano rilevanti le intrinseche caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche e dei materiali.
Quindi in riferimento alla natura del vincolo in relazione alla caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche e dei materiali secondo quanto espresso nella circolare in riguardo al regime applicabile agli interventi di isolamento a cappotto in relazione alla natura del vincolo si può concludere che:
- possono rientrare nel punto A2 (in presenza degli altri presupposti) gli interventi di cappotto termico realizzati su beni che ricadono in aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs 42/2004, oppure ai sensi della lettera d) di cui all’art. 136 del D. Lgs 42/2004, oppure ai sensi della lettera c) di cui all’art. 136 del D. Lgs 42/2004, la cui data di costruzione sia successiva al 31/12/1945 (edilizia contemporanea);
- devono rientrare nel punto B5 gli interventi di cappotto termico realizzati su beni che ricadono in aree vincolate ai sensi della lettera c) di cui all’art. 136 del D. Lgs 42/2004, la cui data di costruzione sia entro il 31/12/1945 (edilizia storica), oppure su beni vincolati ai sensi delle lettere a) e b) di cui all’art. 136 del D. Lgs 42/2004.
CONCLUSIONE
Sulla base di tutte le considerazioni, possiamo sintetizzare.
Per poter rientrare nel punto A2 l’intervento per la realizzazione del cappotto termico deve rispettare tutti i seguenti requisiti:
1) essere di lieve entità;
2) essere inquadrato in un complessivo intervento che sia di manutenzione straordinaria, oppure di restauro conservativo, che non alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell’edificio;
3) non comportare la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma;
4) essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
5) essere eseguito su beni ricadenti in aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs 42/2004, oppure in aree vincolate ai sensi dell’ art. 136 del D. Lgs 42/2004, lettera d) oppure lettera c), purché si tratti di immobile costruito dopo il 31/12/1945.
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