Regolamento edilizio Comune di Arzachena
CAPITOLO I – DISCIPLINA URBANISTICA
ART. 1 OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA O AD AUTORIZZAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
A) Chiunque intenda eseguire opere comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale deve chiedere la concessione al Sindaco.
Le opere soggette a concessione sono le seguenti:
- Nuove costruzioni.
- Trasformazioni strutturali e volumetriche.
- Costruzioni in sottosuolo, fognature, acquedotti, elettrodotti, reti telefoniche ecc.
- Decorazioni e restauri di parti esterne.
- Opere destinate ai cimiteri.
- Impianti di illuminazione esterni.
- Impianti mobili o fissi su area pubblica o privata o su suolo di proprietà demaniale indipendentemente dalle concessioni rilasciate
dagli enti competenti.
- Strade pubbliche o private.
- Parcheggi.
- Camping.
- Reti infrastrutturali di trasformazione del territorio.
- Esecuzione di bacini, dighe, installazione di tralicci.
- Cambiamenti di destinazione d’uso, nei limiti consentiti per ogni tipo edilizio dallo strumento urbanistico vigente.
B) Chiunque intende svolgere le attività ed opere sottoelencate, dove chiedere specifica autorizzazione al Sindaco.
- Le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo Nulla-Osta delle competenti autorità.
- I depositi su aree scoperte.
- Le occupazioni di suolo pubblico.
- Apertura di pozzi.
- Grandi operazioni di disboscamento o rimboschimento del terreno.
- Le consistenti modificazioni morfologiche del suolo c/o la rettifica di corsi fluviali, escluse le opere agricole dirette alla
coltivazione dei fondi rustici e al miglioramento fondiario degli stazzi.
- Baracche di cantiere.
- Recinzioni di muri di cinta, cancellata modifiche del terreno.
- Aperture di spazi privati al pubblico transito.
- Tende, tettoie e parti sporgenti su spazi pubblici.
- Realizzazione, trasformazione, restauro di vetrine, insegne, mostre.
- Pavimentazioni esterne.
- L’apertura di cave estrattive di qualsiasi natura.
- Le discariche.
- Demolizioni.
ART. 2 DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE
Per ottenere la concessione edilizia e/o l’autorizzazione, deve essere fatta domanda al Sindaco accompagnata dal progetto debitamente firmato dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, e dal progettista.
Nella domanda redatta su apposito modulo in bello dovranno essere indicati:
a) l’impegno di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio e le leggi vigenti;
b) l’elezione del domicilio nel Comune, da parte del proprietario, nonché la data e il luogo di nascita;
c) l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori con l’accettazione dello stesso, del costruttore e
dell’eventuale assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi gli eventuali cambiamenti intervenuti, sotto pena, in caso
di inadempienza della decadenza d’ufficio della concessione o dell’autorizzazione;
d) l’indicazione del numero di codice fiscale del richiedente, o della partita IVA se trattasi di Società. In questo caso dovrà essere rimesso al Comune il certificato di vigenza della Società, e dovranno essere comunicati i dati anagrafici completi del legale rappresentante di essa.
Il progettista ed il direttore dei lavori, a seconda delle competenze professionali necessarie per le singole opere da realizzare, devono essere iscritti all’albo degli Ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti edili e dimostrare la loro iscrizione mediante l’apposizione dai relativi timbri sugli elaborati tecnici.
ART. 3 PROGETTO ED ALLEGATI.
A corredo della domanda per opere edilizie c/o urbanistiche è obbligatoria la presentazione dei seguenti elaborati in tre copie;
a) Corografia in scala 1:4000 o 10.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente qualora l’opera ricada al di fuori dei centri urbani di Arzachena e Cannigione, nel qual caso la scala suddetta sarà quella prevista dagli allegati al Programma di fabbricazione;
b) Certificato catastale o altro titolo che dimostri la proprietà o la disponibilità dell’area con allegata la planimetria catastale;
c) Planimetria quotata della zona in scala non superiore a 1:1000, estesa ad una porzione di terreno sufficiente ad individuare la località in oggetto riportante la precisa ubicazione dell’opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti, le distanze dei confini e lo stato di diritto la relazione ad eventuali servitù attive o passive;
d) Un rilievo esatto dal terreno sul quale s’intende edificare, con planimetria quotata e numero adeguato di sezioni del terreno in adeguata scala, con indicata la natura del terreno stesso e le alberature;
e) I prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con indicazione delle sovrastrutture ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell’edificio nella direzione della linea di massima pendenza del terreno riferita ad un determinato punto fisso per un’estensione a monte ed a valle di m. 20. con l’indicazione dell’andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione in scala 1:1000 o 1:50;
f) Planimetria stralcio del Piano di Lottizzazione con individuazione del lotto e specificazione degli elementi planivolumetrico del P. di L. Qualora il lotto stesso non sia compreso in una lottizzazione convenzionata, tale planimetria dovrà essere lo stralcio della cartografia in uno presso il comune per la zona interessata.
g) Prospetto di specificazione della potenzialità edificatoria del lotto, delle superfici coperte e volumi in progetto.
A richiesta il progetto dovrà essere corredato da particolari esecutivi in scala 1:10, con l’indicazione dei materiali da impiegare.
Ogni disegno sarà quotato nelle principali dimensioni; saranno indicati cioè i lati esterni ed interni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’edificio.
Si dovranno indicare le zone di parcheggio privato.
Potranno essere richiesti i particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni, plastici, che siano ritenuti necessari per l’esame ed il giudizio dell’opera progettata.
Per ogni progetto relativo alle zone turistiche potranno essere richieste sagome al vero sul posto, sufficienti ad individuare l’altezza delle gronde, dei colmi e le inclinazioni dei tetti.
Il progetto va inoltre corredato di una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimarranno inedificabili, del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.
I disegni e gli allegati al progetto convenientemente piegati dovranno avere le dimensioni di cm. 21x31.
Il progetto non potrà essere ripresentato che nel caso di varianti, le quali giustifichino un nuovo esame.
Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro dei fabbricati saranno segnate con punteggiature le demolizioni e con tratteggio le ricostruzioni; inoltre su copia, in nero le opere preesistenti, in giallo le demolizioni, in rosso le ricostruzioni, ed in marrone gli scavi.
Qualora l’opera per la quale si chiede la concessione edilizia sia sottoposta a Nulla-Osta di altri enti, il richiedente dovrà provvedere direttamente ad espletare le relative pratiche e sarà tenuto ad esibire i Nulla-Osta conseguiti.
ART. 4 LOTTIZZAZIONI
Circa la procedura, la documentazione ed i contenuti dei P. di L. si rinvia ai successivi artt. 38 e 39.
ART. 5 CAVE
La domanda di autorizzazione per l’apertura di cave di qualunque natura e per le modificazioni morfologiche del suolo indicate al precedente art. 1 potrà essere avanzata dal proprietario del fondo o da chi abbia titolo per richiederle. Essa dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:
a) Stralci del vigente P. di F. con delimitazione della zona da sottoporre ad escavazione e dal relativo terreno di pertinenza;
b) Stralcio di cartografia 1:10.000 del territorio comunale su estratto di rilievo aerofotogrammetrico comunale con indicazione delle
zone da sottoporre a escavazione e relativo terreno di pertinenza;
c) Planimetria catastale aggiornata della zona con indicazione dei dati catastali completi del terreno o localizzazione della cava;
d) Planimetria in scala 1:1000 ed 1:2000 a curve di livello con equidistanza massima di mt. 2 estesa almeno 50 metri oltre il perimetro della zona da scavare, indicando l’effettiva zona di escavazione e la zona per il deposito degli scarti e del materiale di rifiuto;
e) Almeno due sezioni, una longitudinale ed una trasversale, ubicate in posizione ottimale per evidenziare la conformazione corografica del suolo;
f) Grafici esecutivi in scala 1:1000 di eventuali manufatti edilizi necessari per la coltivazione della cava (es. basamenti in cemento armato per gru, supporti di tramogge ecc.) e posizionamento degli stessi;
g) Ampia ed esauriente documentazione fotografica panoramica con arco visuale di 360° di tutta la zona oggetto dei lavori c/o di deposito;
h) Quantificazione in metri cubi del materiale complessivo da estrarre compresi gli scarti;
i) Tempo previsto dell’attività estrattiva;
l) Titolo di proprietà del terreno ed eventuale titolo di godimento di altri diritti reali nel caso che il richiedente non sia proprietario del suolo;
m) Nulla-Osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed alle Gallerie ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497;
n) Nulla-Osta della Soprintendenza alle Antichità;
o) Specificazione delle opere di ripristino che s’intende attuare per la sistemazione dei materiali di rifiuto e il risanamento delle incisioni operate nel terreno con l’attività estrattiva;
p) Specificazione della strada di accesso alla cava e dei percorsi degli automezzi, addetti al trasporto del materiale estratto, attraverso l’intero territorio comunale;
q) Nulla-Osta dell’Ispettorato Forestale per la zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
r) Approvazione e/o Nulla-Osta dell’Assessorato dei LL.PP. – Ufficio Tutela delle acque fluviali, nel caso che le opere si riferiscano a modifiche di corsi d’acqua.
ART. 6 AUTORIZZAZIONE ALL’ESCAVAZIONE
L’autorizzazione del Sindaco alla coltivazione delle cave potrà essere rilasciata dopo l’istruttoria della pratica da parte della Commissione Edilizia e dopo l’acquisizione dei Nulla-Osta elencati al precedente art. 5, previa stipula di atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal richiedente e debitamente trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari. Dall’atto d’obbligo dovranno risultare chiaramente gli oneri a carico del titolare circa il ripristino dei luoghi ed il versamento del contributo di urbanizzazione primaria per il mantenimento della rete stradale interessata dal traffico dei mezzi addetti al trasporto dei materiali estratti ai sensi dell’art. 10 L. 23 Gennaio 1977 n. 10.
Gli obblighi di ripristino dovranno essere preventivamente quantificati e dovrà essere costituita integrale garanzia fidejussoria per l’importo determinato.
ART. 7 DIVIETI DI APERTURA DI CAVE
È consentita l’apertura di cave nelle zone E1. Per motivi di tutela ambientale è vietata l’apertura di cave in tutte le altre zone omogenee comprese nel territorio comunale.
ART. 8 CONTROLLO DEI PROGETTI
L’istruttoria preliminare dei progetti deve essere ultimata entro 50 giorni dall’Ufficio Tecnico Comunale, che compilerà una relazione contenente i dati e le osservazioni fatte in base alle leggi vigenti e al presente Regolamento. A seguito dell’istruttoria potranno essere richiesti elaborati e documenti integrativi o insufficienti nella pratica presentata. La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l’apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione.
ART. 9 COMMISSIONE EDILIZIA COMPOSIZIONE
ABROGATO DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°153 DEL 27 DICEMBRE 2005.
La Commissione Edilizia ha voto consultivo ed è chiamata a dare il suo parere sulle seguenti opere:
a) Strumenti Urbanistici esecutivi e relative varianti (P. di L.);
b) Pratiche Edilizie per opere con volume superiore a 2.000 mc. Fuori terra;
c) Richieste di autorizzazioni Paesistiche di cui alla L.R. 28/98 e D.Lgs. 41/04 limitatamente alle opere di competenza del Comune.
ART.10 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
ABROGATO DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°153 DEL 27 DICEMBRE 2005.
La Commissione Edilizia ha voto consultivo ed è chiamata a dare il suo parere su tutte le opere pubbliche e private da effettuarsi nel Comune, siano case completamente nuove o modifiche di quelle esistenti, e su ogni questione edilizia, di igiene, o di estetica.
ART. 11 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
ABROGATO DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°153 DEL 27 DICEMBRE 2005.
La Commissione Edilizia si raduna ogni qual volta il Sindaco lo ritenga necessario ed almeno una volta al mese. Nell’avviso di convocazione sono elencate le pratiche da esaminare. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide se siano presenti almeno la metà dei membri più uno, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Qualora un membro elettivo si assenti per cinque volte consecutive senza giustificato motivo, può essere sostituito. Il verbale di ogni seduta è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente nella seduta immediatamente successiva. In caso di disaccordo sono messi a verbale i diversi pareri. L’interessato può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione una sola volta per ogni progetto. Qualora uno dei componenti sia interessato (in quanto proprietario, progettista, direttore dei lavori, assistente ai lavori) ad una pratica edilizia in discussione, deve assentarsi dalla riunione per tutto il tempo necessario per l’esame e la deliberazione del parere. A ciascun componente della Commissione Edilizia spettano i compensi previsti dal D.P.R. 11.1.1956 n. 5, modificato dalla legge 5.6.1967. Detto compenso può essere elevato con formale provvedimento dall’Amministrazione Comunale in relazione al particolare impegno imposto alla Commissione per le caratteristiche turistiche del territorio comunale, fino ad un massimo di L.15.000. La liquidazione di dette indennità o effettuata trimestralmente mediante formale provvedimento della Giunta Municipale su presentazione di apposito prospetto o firma del Presidente e del Segretario della Commissione. I fondi necessari sono tratti anche dal versamento effettuato al momento della richiesta della concessione edilizia dai singoli richiedenti nella misura di L. 30 per mc. Di volume, misurato vuoto per piano, dell’opera che s’intende realizzare, o, in caso di atti di pianificazione, in ragione di L. 5 a mq di area territoriale.
ART. 12 CONCESSIONE EDILIZIA
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, notifica agli interessati le sue deliberazioni e, in caso di concessione, restituisce una copia dei disegni firmati e bollati.
La deliberazione del Sindaco è provvedimento definitivo e deve essere comunicata entro 60 giorni dalla data della domanda, con diritto a ricorrere dopo tale data contro il silenzio – rifiuto.
Ogni diniego di concessione edilizia deve essere congruamente motivato.
La concessione edilizia costituisce solo una presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti; pertanto non esonera l’interessato dal rispetto delle leggi e dei regolamenti anche riguardo ai diritti dei terzi.
La concessione edilizia è trasferibile, dietro voltura da richiedere al Sindaco, ai successori o avanti causa.
La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
L’entità di tale contributo è determinata in relazione alle prescrizioni emanate o emanande in proposito dallo Stato, dalla Regione, o dal Consiglio Comunale.
Detto contributo non è dovuto per le concessioni gratuito previste dall’art. 9 della legge 28.1.1977 n. 10 e per le autorizzazioni gratuite.
ART. 13 OPERE URGENTI
Nel caso si prospetti la necessità di eseguire lavori indilazionabili e di evidente urgenza per motivi di incolumità, il proprietario o chi per esso può iniziarli sotto la direzione di un tecnico abilitato dandone contemporaneamente comunicazione al Sindaco e presentando entro un congruo termine domanda per ottenere la concessione edilizia. qualora dagli accertamenti d’ufficio non risultasse evidente il carattere d’urgenza, i lavori realizzati saranno considerati opere abusive.
ART. 14 DECADENZA E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
L’effetto autorizzativi della concessione decade quando i lavori non siano stati iniziati entro un anno dal rilascio o quando rimangono sospesi per 180 giorni, salvo che la sospensione sia dovuta a provvedimenti giudiziari o ad altre cause di forza maggiore riconosciute.
Tale termine può essere prorogato con provvedimento motivato del Sindaco solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante l’esecuzione.
Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle
particolari caratteristiche tecnico-costruttive di essa ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Il termine per l’inizio dei lavori concernenti opere pubbliche o di pubblica utilità o alberghiere può, per giustificati motivi essere congruamente protratto con provvedimento del Sindaco da notificare agli interessati.
La data di inizio dei lavori è ritenuta valida a seguito dell’accertamento tecnico di ufficio qualora si riscontri che l’interessato ponga in essere opere di una certa consistenza le quali dimostrino la sua reale intenzione ad utilizzare la concessione ottenuta. Tali opere non sono l’apertura del cantiere o la semplice pulizia del terreno con superficiale scrostamento, né la limitata erezione di piccoli tratti di muratura.
Il Sindaco può provvedere d’ufficio all’annullamento delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate, nei seguenti casi:
a) quando risultino ottenute in base a disegni alterati o non rispondenti al vero o quando sia stata comunque travisata la situazione di fatto;
b) quando risultino rilasciate in contrasto con norme di legge o con la normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune.
Le opere oggetto della concessione edilizia debbono comunque essere ultimate in modo che siano agibili ed abitabili, entro tre anni dall’inizio.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
Il concessionario che non abbia ultimato tempestivamente i lavori autorizzati è obbligato a procedere entro i tre mesi successivi alla scadenza ad eliminare qualsiasi inconveniente di carattere statico, estetico, igienico, viario derivante dalla parte di costruzione realizzata, in conformità alle prescrizioni emanate dal Sindaco.
ART. 15 POTERI DISCREZIONALE DEL SINDACO
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di prescrivere quelle modificazioni e riduzioni di altezza, volumi, superfici, movimenti di terra necessarie per rendere il progetto conforme alla disciplina urbanistica vigente.
ART. 16 VARIANTI
Qualora nel corso dell’esecuzione si ravvisasse la convenienza e la necessità di varianti, prima di iniziarne l’esecuzione il proprietario deve ottenere la specifica approvazione seguendo la procedura stabilita nei capitoli I – II – III del presente Regolamento.
Ogni progetto di variante deve essere proposto ripetendo l’intera progettazione dell’opera e mettendo in evidenza le parti oggetto di modifica ed i relativi conteggi tecnici di consistenza, aggiornati.
ART. 17 INIZIO LAVORI E PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO
Il concessionario, il direttore dei lavori e l’appaltatore prima di dar corso alle opere previste dal progetto dovranno procedere:
a) a delimitare con picchettazione il lotto attribuito al fabbricato secondo le indicazioni del progetto approvato;
b) a ripulire l’area di sedime del fabbricato per l’intera superficie da edificare;
c) a tracciare con picchettazione l’intero sviluppo delle fondazioni;
d) a predisporre sulle adiacenze del sedime da occupare con l’edificio uno o più capisaldi (a seconda dell’estensione del fabbricato) inamovibili quali punti di riferimento per l’individuazione delle differenze di quota tra il piano pavimento finito sito a diretto contatto col terreno, e il caposaldo stesso;
e) A picchettare l’allineamento del fabbricato, del muro di recinzione del lotto o dei lati fronteggianti la strada di accesso, qualora l’opera sia confinante con strada pubblica;
f) Ad aprire o regolarizzare la strada di accesso (quando questa non sia preesistente), secondo la livelletta stradale presumibile per la zona, onde poter verificare la quota di piano pavimento rispetto alla quota stradale;
g) A determinare in loco le posizioni degli allacci ai servizi primari, compresa la posizione dell’eventuale cancello d’ingresso o del parcheggio privato;
h) A richiedere, una volta predisposte le operazioni sopraddette a mezzo di apposito modulo da consegnare all’Ufficio Tecnico Comunale, la visita del funzionario per la compilazione del verbale;
Il concessionario col modulo di richiesta del sopralluogo dovrà designare l’impresa esecutrice con le generalità complete del legale rappresentante.
Qualora i lavori siano eseguiti in economia dovranno essere fornite le generalità complete del capo muratore.
Il funzionario effettuerà le visite di sopralluogo nei giorni stabiliti dal Comune e redigerà il verbale di allineamento e quota.
Il Sindaco ai sensi dell’art. 40 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed ai sensi del 5° comma dell’art. 96 del presente regolamento edilizio, ha il dovere e l’obbligo, quando sia necessario per la salvaguardia dell’interesse pubblico, di imporre arretramenti o rettifiche dei confini prospicienti le pubbliche strade senza che il proprietario possa richiedere particolari indennizzi.
Il concessionario dovrà mettere a disposizione i luoghi, i mezzi e le attrezzature necessarie per le operazioni di fissazione della linea e della quota del fabbricato.
Una volta esperite tutte le operazioni preliminari sopraddette, il concessionario darà comunicazione scritta dell’avvenuto inizio dei lavori.
ART. 18 RECINZIONI DEL CANTIERE
Il cantiere deve essere recintato sul confine col suolo pubblico prima dell’inizio dei lavori, con un assito decoroso alto almeno due metri, imbiancato sugli spigoli.
Le recinzioni ed eventuali altri impedimenti, devono essere segnalati all’estremità dei fanali rossi tenuti accesi durante la notte.
Il Sindaco può dispensare dalla recinzione quando non sia ritenuta indispensabile ai fini della pubblica sicurezza ed incolumità.
ART. 19 OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE NEL SUOLO PUBBLICO
È vietato occupare anche temporaneamente il suolo pubblico senza l’autorizzazione del Sindaco il quale può accordarla in seguito
all’espletamento delle formalità richieste (domanda, indicazione del suolo pubblico occupato, pagamento di apposita tassa).
Allo scadere dell’autorizzazione il concessionario è tenuto a ripristinare lo stato del suolo pubblico.
Il Sindaco può anche consentire l’occupazione di suolo o del sottosuolo pubblico e quando non si determini intralcio alla viabilità ne pregiudizio ad interessi di terzi.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adempimento delle formalità richieste.
ART. 20 PONTI DI SERVIZIO
I ponti, le scale e le rampe di servizio devono essere fatti in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché da evitare la caduta dei materiali.
Essi devono essere in tutto conformi alle disposizioni degli enti assicurativi.
Quando si eseguono lavori nei piani superiori o nel tetto di un fabbricato ed il terreno sottostante non è difeso da steccato, si dovrà darne segnalazione ai passanti mediante tavole o travicelli convenientemente appoggiati ai muri verso la strada.
I ponti di servizio verso gli spazi pubblici non devono disturbare il passaggio e comunque non possono essere disposti col primo ripiano di altezza inferiore a mt.3 dal suolo.
Essi devono essere muniti di graticci atti ad evitare la caduta del materiale minuto sul suolo pubblico.
ART. 21 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire operazioni di controllo.
Chi costruisce è obbligato:
- A tenere depositati in cantiere: copia della concessione, il progetto approvato, gli atti riguardanti l’avvenuto deposito presso il
genio Civile per le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica previsti dall’art. 5 della legge 5.11.1971 n. 1086;
- Ed esibirli ai funzionari del Comune e/o agli altri rappresentanti di enti interessati durante le operazioni di controllo.
Quando la costruzione raggiunge il livello del suolo, il titolare della concessione deve darne avviso all’autorità comune, per il controllo delle opere.
Per ogni sopralluogo eseguito dai funzionari preposti, a richiesta o nell’interesse dei privati, il richiedente o l’interessato dovrà versare alla tesoreria comunale la somma di Lit. 3.000 (Tremila) se il sopralluogo sarà effettuato nel centro di Arzachena; di Lit. 5.000 (cinquemila) se il sopralluogo verrà effettuato entro un raggio di Km. 10 (dieci) dalla sede municipale; e di Lit. 8.000 (ottomila) per le restanti zone del territorio.
ART. 22 CARTELLO INDICATORE
Nei cantieri edili deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella decorosa e chiaramente leggibile nella quale siano indicati: il nome e cognome del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa costruttrice e l’altezza massima dell’edificio, il numero della concessione e la data di rilascio.
ART. 23 CONTROLLO DA PARTE DI TERZI
Chiunque, previa domanda scritta e relativa autorizzazione del Sindaco, può prendere visione presso l’Ufficio Tecnico del Comune della concessione e dei relativi atti del progetto.
Il Comune, sempre previa domanda scritta, rilascerà a chiunque copia dei provvedimenti rilasciati.
ART. 24 NORME PER LA BUONA COSTRUZIONE
Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e la prescrizione stabilite dalla Legge 15.11.1962 n. 1684.
È vietato costruire edifici sul ciglio o ai piedi dei dirupi, su terreni di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici e franosi, o comunque atti a scoscendere.
Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunatamente ridotta ai piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza sul quale debbono essere eseguite secondo la migliore regola di arte, con buoni materiali e con accurata mano d’opera.
Nella muratura di pietrame è da vietare l’uso di ciotoli di forma rotonda. Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari diversi, si prescrive che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm.12, estesi a tutta la larghezza del muro; i tratti di muratura fra tali corsi e fasce non devono essere superiori a m. 1,50.
I muri debbono essere di dimensioni tali che il carico unitario su di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole da cui sono costituiti.
Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali ove non siano munite di adeguati accorgimenti.
I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni vigenti per l’accettazione degli agglomerati idraulici e per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato. Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme vigenti in materia.
Nella costruzione di nuove case è proibito l’impiego di materiali di demolizione, se inquinati, come pure l’uso di materiali non bene puliti o che per difetto organico, non presentassero l’assoluta garanzia di solidità e di igiene.
Nelle opere di scavo debbono essere adottate le cautele necessarie per impedire scoscendimenti, frane, o danni all’ambiente a persone o cose.
ART. 25 PERICOLO TEMUTO
Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio, un muro o un’opera permanente o provvisoria minacci rovina, provvederà a fare eseguire i necessari accertamenti per mezzo dell’Ufficio Tecnico il quale farà immediatamente proposta sulle misure da prendere.
Il proprietario dovrà uniformarsi alle intimazioni del Comune per quei provvedimenti urgenti adottati dal Comune, le spese relative saranno rifuse dal proprietario dello stabile, giusto l’art. 153 della vigente Legge Comunale e Provinciale e l’art. 76 della legge sui LL.PP. 20.3.1865.
ART. 26 EDIFICI ESISTENTI – INTERVENTI
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
c) interventi di RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
ART. 27 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ABITABILITA’
Le nuove costruzioni non possono essere occupate da persone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione di abitabilità o di agibilità.
Il Concessionario dopo aver portato a termine i lavori, dovrà darne comunicazione scritta al Comune, indicando la data in cui gli stessi sono stati ultimati e dovrà provvedere quindi alla richiesta al Sindaco, in bollo mediante gli stampati in uso presso il Comune dell’autorizzazione di abitabilità e/o agibilità dei locali, allegando alla domanda:
- certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- ricevuta di versamento delle tasse di concessione comunale;
- certificato di collaudo delle opere in c.a. previsto dall’art. 7 della legge 5.11.1971 n. 1086, qualora nell’opera sussistano strutture regolate da tale normativa;
- nulla – osta dei Vigili del Fuoco nei seguenti casi:
a) edifici industriali ed artigianali;
b) edifici commerciali;
c) magazzini e depositi;
d) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo;
e) edifici di abitazione di altezza superiore a m. 24;
f) autorimesse, anche private aventi superficie superiore a mq. 100;
g) edifici nei quali vi siano montacarichi;
h) edifici nei quali vi siano ascensori con corda superiore a m. 20;
i) edifici nei quali l’impianto termico abbia potenzialità superiore alle 30.000 khl/ora;
l) edifici a struttura metallica;
- nulla-osta dell’Associazione Nazionale Controllo Combustione, qualora sussistano impianti regolati dalle norme di cui al titolo secondo del D.M. 1.12.1975, nonché della Legge 30.4.1976 n. 373 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 28.6.1977 n. 1052;
- ricevuta di versamento a saldo degli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione previsti dalla Legge 28.1.1977 n.10.
Il Sindaco (previa ispezione del fabbricato o rapporto da parte dell’Ufficiale Sanitario e di funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale, i quali controllano la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari o di conformità ai sensi dell’art. 221 R.D. 27.7.1934 n. 1265, la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato e alla Legge 28.1.1977 n. 10, in relazione alle esigenze di avere i locali ultimati, agibili o abitabili), autorizza l’occupazione degli immobili o l’uso dei manufatti.
Il Sindaco ha comunque facoltà, qualora non sussistano la conformità al progetto approvato, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed i requisiti igienico – sanitari, di non rilasciare l’autorizzazione di abitabilità e di richiedere al concessionario l’adeguamento delle opere difformi o inefficienti.
CAPITOLO II – DISCIPLINA URBANISTICA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 28 ZONIZZAZIONE
Il programma di Fabbricazione, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, suddivide l’intero territorio comunale nelle seguenti zone:
ZONA A CENTRO STORICO.
ZONA B COMPLETAMENTO RESIDENZIALE DEL CENTRO ABITATO DI ARZACHENA.
ZONA B/1 COMPLETAMENTO RESIDENZIALE DEL CENTRO ABITATO DI CANNIGIONE.
ZONA B/2 COMPLETAMENTO RESIDENZIALE TURISTICO IN SITUAZIONI DI IMPIANTO URBANO RECENTE (LA CONIA).
ZONA C/1 ZONA DESTINATA ALL’ATTUAZIONE DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE CON PIANO DI ZONA AI SENSI DELLA LEGGE 167
DEL 18.4.1962.
ZONA C/2 ZONA PER INSEDIAMENTI MISTI COMMERCIALI, DIREZIONALI E RESIDENZIALI.
ZONA C/3 ZONA ALBERGHIERA NON STAGIONALE E SERVIZI CONNESSI.
ZONA C/4 ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE, ARZACHENA E CANNIGIONE.
ZONA C/5 ESPANSIONE FENOMENI RESIDENZIALI PERMANENTI INTEGRATI CON INIZIATIVE TURISTICHE.
ZONA C/6 ESPANSIONI RESIDENZIALI TURISTICHE DI SITUAZIONI DI IMPIANTO URBANO RECENTE. (LA CONIA).
ZONA C/7 ESPANSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI BORGHI RURALI E NUCLEI DI ACCENTRAMENTO RESIDENZIALI IN AGRO (SANTA
TERESINA – MONTICANAGLIA – PULICINU – PADULA D’IZZANA – FARINA – PORTO PERO).
ZONA D/1 ZONA PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI.
ZONA D/2 ZONA PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E COMMERCIALI.
ZONA D/3 CANTIERI PORTUALI ESISTENTI.
ZONA E/1 ZONA AGRICOLA NORMALE.
ZONA E/2 ZONA AGRICOLA LIMITROFA AL CENTRO ABITATO DI ARZACHENA.
ZONA E/3 ZONA AGRICOLA DI PARTICOLARE INTERESSE – MONTE MORO.
ZONA F/1 ZONA TURISTICA DELLA FASCIA COSTIERA.
ZONA F/2 COMPLETAMENTO DI INTERVENTO TURISTICO.
ZONA F/3 AREE TURISTICHE GIÀ OGGETTO DI LOTTIZZAZIONI APPROVATE.
ZONA H DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE DI RISPETTO O VINCOLO PARTICOLARE.
ZONA S/1 AREE DI SUPPORTO PER LA BALNEAZIONE.
ZONA S/2 AREE SPORTIVE PRIVATE.
ZONE S/3 STANDARDS ACQUISITI O DA ACQUISIRE CON LOTTIZZAZIONE.
ZONA G/1 AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
ISOLE.
La regolamentazione delle isole facenti capo al territorio comunale (Soffi, Mortorio, Le Camere, Mortoriotto, i Poveri, Nibbani, Delle Biscie, Cappuccini, Dei Fichidindia) è assoggettata alle norme di cui alla zona H, salvo l’osservanza delle norme del Codice di Navigazione.
ART. 29 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI (Modificato dalla Deliberazione di CC n°80 del 18.09.2000)
L’utilizzazione delle aree ai fini dell’edificazione consentita dallo strumento urbanistico, salvo diverse previsioni nelle normative particolari, è regolata dalle prescrizioni generali, dagli indici e dai parametri definiti di seguito:
a) SUPERFICIE TERRITORIALE (St).
La superficie territoriale è costituita dall’intera area di un ambito d’intervento interessato unitariamente da interventi pubblici e/o privati.
b) SUPERFICIE TERRITORIALE UTILE (Stu).
Si determina sottraendo dalla superficie territoriale:
- Le superfici bagnate (mari, laghi, bacini, fiumi e relativi alvei);
- Le aree che per destinazione di piano urbanistico sono sottratte all’uso edilizio privato e/o pubblico;
c) SUPERFICIE FONDIARIA (Sf).
La superficie fondiaria è costituita dalla porzione della superficie territoriale utile destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, e corrisponde pertanto alla somma dei lotti edificabili escluse le aree pubbliche o di uso pubblico, le sedi viarie, carrabili o pedonali pubbliche.
La superficie fondiaria, la cui densità edilizia risulti già eseguita in relazione alle norme del presente Regolamento, non è ammissibile a successivi frazionamenti ai fini dell’esecuzione di nuove volumetrie.
d) SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Su).
Si intende la superficie utile di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi. Si comprendono invece: ripostigli, cucine, corridoi, bagni e WC, locali di sgombero, ecc..
e) SUPERFICIE NON RESIDENZIALE – SERVIZI ACCESSORI (Snr).
Si intende la superficie utile dei servizi e accessori che riguarda:
- Cantinole, soffitto, lavatoi comuni, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- Autorimesse singole e collettive;
- Androni d’ingresso o porticati liberi;
- Logge e balconi.
f) SUPERFICIE NETTA AMBIENTI NON RESIDENZIALI (Sn).
Si intende la superficie netta degli ambienti non residenziali destinati ad attività turistiche, commerciale e direzionali. Vi sono compresi ambienti comuni quali: bagni, wc, cucina, celle frigo, deposito, ecc.
g) SUPERFICIE NETTA DEGLI ACCESSORI DI AMBIENTI NON RESIDENZIALI (Sa).
Si intende la superficie netta di servizi accessori come detto al punto c) ma relativamente ad ambienti non residenziali.
h) SUPERFICIE COMPLESSIVA (Sc).
Si intende la superficie abitabile utile (Su) più il 60% delle superfici accessorie (Snr) relative ai locali abitabili.
i) SUPERFICIE TOTALE (St).
Si intende la superficie netta non residenziale (Sn) più il 60% della superficie accessoria (Sa) relative ai locali destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali.
l) SUPERFICIE DI VENDITA (Sv).
Si intende la superficie adibita alle operazioni di vendita, sia destinata all’accesso del pubblico e del personale addetto alla vendita, sia occupata da banchi, scaffalature, ecc.
m) SUPERFICIE UTILE LORDA (Sul).
È la somma delle superficie di tutti i piani fuori terra o dentro terra misurata al perimetro esterno, compresi i porticati, tettoie, balconi e logge.
n) SUPERFICIE COPERTA (Scop).
È la porzione del lotto occupata dalla proiezione sul terreno della superficie utile lorda del piano di maggiore estensione, esclusi gli aggetti di balconi, pensiline e gronde.
o) INDICE DI EDIFICAZIONE TERRITORIALE.
È il rapporto mc/mq tra il volume edilizio complessivo ammesso e la superficie territoriale della zona di insediamento.
p) INDICE DI EDIFICAZIONE FONDIARIA.
È il rapporto mc/mq tra il volume edilizio ammesso come definito al seguente paragrafo u) e la superficie fondiaria del lotto.
q) INDICE DI COPERTURA.
È il rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto.
r) ALTEZZA MAX.
L’altezza di un edificio deve essere misurata dal piano di sistemazione definitiva dell’area circostante fino alla quota
dell’intradosso della linea di gronda. Per fabbricati coperti con tetto a due falde, l’altezza è definita rispetto alla linea di intradosso
sulle testate. Per la determinazione dell’altezza di un fabbricato coperto a terrazzo, non si tiene conto dell’altezza del parapetto
solo se lo stesso non supera m. 0,90.
L’altezza è determinata per fabbricato o per porzione dello stesso. La misurazione va fatta sul lato monte del lotto nella mezzeria
della facciata, mentre per prospetti laterali di profondità maggiore a 12 mt., la misurazione nella parete laterale in questione va
fatta a 12 m. dalla parete a monte.
In ogni caso la verifica di rispetto dei limiti massimi di altezza dei fabbricati per singole zone, è determinata per edifici o porzioni
di esso, la cui superficie sia contenuta in un quadrato di mt. 12 di lato a partire dalle zone con quote maggiori, e secondo lo
schema allegato fig. 1).
s) VOLUME TOTALE.
Il volume totale di un edificio è l’intero corpo di fabbrica costituente ingombro volumetrico sia ubicato nel soprassuolo che nel sottosuolo.
Il computo di tale volume viene determinato dal prodotto della superficie utile lorda di ogni piano per la relativa altezza fino all’intradosso dell’ultimo solaio nel caso di copertura a falda piana e intradosso della linea di gronda nel caso di copertura a falda inclinata, con pendenza inferiore o uguale al 35%.
Non si comprendono in detto computo le parti aggettanti senza soprastanti corpi chiusi come poggioli, pensiline, scale esterne aperte su almeno due lati, volumi tecnici ottenuti per contro soffittature di vani di altezza interna superiore a quella minima occorrente per l’uso cui i locali stessi sono destinati, (disimpegni, bagni, corridoi, ripostigli, garages, cantine, depositi, locali di sgombero ecc., per i quali l’altezza interna minima è di 2,40 m.).
Sono parimenti esclusi i portici assoggettati al pubblico transito, le pergole e i cannicciati previsti sia in aderenza al fabbricato che staccati, le tettoie solo se staccate dal fabbricato, mentre vengono conteggiate nel volume le eccedenze di portico privato con qualunque tipo di copertura stabile, qualora superino le percentuali di seguito indicate:
Zone omogenee A, B, C, E, F superficie lorda consentita per portici 50% della superficie coperta del fabbricato.
Strutture ricettive in genere (Bar, ristoranti, tavole calde, locali commerciali, trattorie, ecc.) superficie lorda consentita per portici in qualsiasi zona urbanistica si trovino, 60% della superficie coperta del fabbricato principale.
La verifica di tale norma relativa al portico è applicabile non per singolo piano ma anche per più piani.
Non vengono comprese nel volume totale le entità volumetriche di soffitte praticabili quando hanno destinazione non abitativa, e che comunque non comportano la permanenza prolungata di persone anche nel caso in cui le stesse siano dotate di aerazione o illuminazione naturale.
t) VOLUME FUORI TERRA.
Il volume fuori terra di un edificio è la parte di corpo di fabbrica costituente ingombro volumetrico emergente dal suolo.
Il computo di tale volume viene determinato dal prodotto della superficie coperta per l’altezza media delle facciate emergenti dal piano di campagna sistemato, fino all’intradosso del piano di gronda in caso di copertura a falda inclinata di locali abitativi, e all’intradosso dell’ultimo solaio nel caso di copertura a falda piana.
Non si comprendono in detto computo aggettanti senza soprastanti corpi chiusi come poggioli, pensiline, scale esterne aperte su almeno due lati, volumi tecnici ottenuti per controsoffittature di vani di altezza interna superiore a quella minima occorrente per l’uso cui i locali stessi sono destinati, (disimpegni, bagni, corridoi, ripostigli, garages, cantine, depositi, locali di sgombero ecc.,
per i quali l’altezza interna minima di è di 2,40 m.). Non vengono comprese nel volume fuori terra le entità volumetriche di soffitte praticabili quando hanno destinazione non abitativa, e che comunque non comportano la permanenza prolungata di persone anche nel caso in cui le stesse siano dotate di aerazione o illuminazione naturale.
Sono parimenti esclusi i portici assoggettati al pubblico transito, le pergole e cannicciati previsti sia in aderenza al fabbricato che staccati, le tettoie solo se staccate dal fabbricato, mentre vengono conteggiate nel volume le eccedenze di portico privato con qualunque tipo di copertura stabile, qualora superino le percentuali di seguito indicate:
Zone omogenee A, B, C, E, F, superficie lorda consentita per portici 50% della superficie coperta del fabbricato;
Strutture ricettive in genere (bar, ristoranti, tavole calde, locali commerciali, trattorie, ecc.) superficie lorda consentita per portici in qualsiasi zona urbanistica si trovino, 60% della superficie coperta del fabbricato principale.
La verifica di tale norma relativa al portico è applicabile non per singolo piano ma anche per più piani.
Non vengono comprese nel volume fuori terra le entità volumetriche di soffitte praticabili con destinazione non abitativa, anche nel caso le stesse, siano dotate di aerazione o illuminazione naturale diretta.
u) VOLUME DI VERIFICA.
Il volume degli edifici ai fini della verifica degli indici dell’edificabilità è quello FUORI TERRA di cui al punto t), più la parte di fabbricato interrato destinato ad attività commerciali, artigianali, direzionali, ricreative e/o terziarie con relativi accessori.
Sono escluse da detto computo le parti entroterra di cantine, depositi, legnaie, magazzini, lavanderie, stirerie, ripostigli, w.c. a servizio dei locali non residenziali, locali di servizio in generale garages e simili, purchè non eccedenti le seguenti percentuali nelle diverse zone urbanistiche:
- Zone A, B, C, E, la misura massima del 100% del volume totale fuori terra;
- Zone F, la misura massima del 60% del volume totale fuori terra. (vedi fig. 1)
Non sono soggetti alla limitazione percentuale di cui al comma precedente, (qualora venga assunto dagli interessati impegno decennale di destinazione d’uso da trascriversi nei registri immobiliari a cure e spese dei richiedenti) i locali destinati a:
1) Autorimesse collettive con attrezzature ad uso pubblico o privato connesse ad insediamenti condominiali, con fronte scoperto limitato al solo ingresso per uscita veicolare;
2) Magazzini di deposito connessi a centri commerciali senza tramezzature e con fronte scoperto limitato all’uscita di carico e scarico.
v) DISTANZE.
Le distanze dei confini di proprietà, dalle strade e dalle altre costruzioni, devono essere misurate dai punti di massima sporgenza
della costruzione esclusi cornicioni, gronde e ballatoi, sporgenti meno di 70 cm. Gli avancorpi e gli sporti abitabili aggettanti su
spazi pubblici sono consentiti alla condizione che non abbiano una sporgenza superiore a mt. 1,20 ed un’altezza minima di mt. 4
dal piano stradale o dal piano marciapiede.
z) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.
Sono quelle indicate nell’art. 4 della Legge 29/09/1964 n. 347.
y) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.
Sono quelle indicate nell’art. 44 della Legge 22/10/1971 n. 865.
w) VOLUMI TECNICI.
Sono volumi tecnici quelli atti ad ospitare impianti tecnici a servizio di un edificio che per esigenze tecniche o funzionali non trovano collocazione all’interno dell’edificio stesso. Trattasi di centrali termiche, idriche e fognarie (stazioni di sollevamento ecc.), cisterne idriche (o di altra natura) e relativi vani accessori (vano per l’autoclave), casotti di alloggiamento bombole gas, vani di ricoveromacchinari per impianti di condizionamento, centraline telefoniche, vani di ricovero boiler se esterni, locali motori accessori, forni tradizionali all’aperto e non, vani di alloggiamento per centraline di irrigazione, vani tecnici di supporto per pozzi artesiani e/o tradizionali, centrali modulari telefoniche, cabine elettriche, vani di ricovero di impianti di potabilizzazione, depuratori fognari e relativi vani accessori.
I manufatti in questione, in generale sono svincolati dal rispetto degli indici volumetrici della zona urbanistica di appartenenza, mentre devono osservare tutte le altre norme in materia di distanze dalle costruzioni, confini, strade ecc. Tuttavia per le seguenti categorie di volumi tecnici sono previste le limitazioni indicate a margine: per centrali termiche, vani per autoclave, vani di ricovero macchinari per impianti di condizionamento, vani di ricovero boiler se esterni, vani di alloggiamento centraline di irrigazione, vani di supporto pozzi artesiani; è ammessa una cubatura massima del 10%, complessiva, se detti locali sono previsti a servizio di fabbricati che non superano 400 mc fuori terra in ogni caso per fabbricati di 600 mc, è consentita una volumetria per i fini di cui sopra pari a 40 mc. Per fabbricati di volumetria maggiore detta percentuale è fissata nel 7% del V.F.T.
x) VUOTI SANITARI E INTERCAPEDINI.
Sono definiti vuoti sanitari quegli spazi ricavati sotto il piano di calpestio del piano terra o del piano cantinato, per esigenze di isolamento della struttura di fabbrica, e in generale per superare problemi di adattamento del piano fondazioni al naturale piano di campagna, purchè l’altezza interna non superi in nessun caso m. 1,50. Per altezze utili maggiori a mt. 1,50, l’intero volume del vuoto sanitario partecipa al computo delle volumetrie accessorie consentite, come se fossero cantine, garages e simili.
Sono intercapedini anche solaiate, quelle realizzate a protezione dei muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati degli edifici.
Queste non partecipano al computo dei volumi accessori, solo se hanno larghezza interna utile minore o uguale a m. 1,20. Per larghezze utili maggiori a m. 1,20, l’intero volume dell’intercapedine partecipa al computo delle volumetrie accessorie consentite, come se fossero cantine, garages e simili.
ART. 30 MEZZI DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
Lo strumento urbanistico generale è attuato mediante:
a) I Programmi Pluriennali di Attuazione;
b) I Piani particolareggiati di esecuzione;
c) I Piani di Lottizzazione di iniziativa sia privata che pubblica (lottizzazione coatta);
d) I Piani di Edilizia Economica popolare ai sensi della legge 18.4.1962 n.167 e successive modifiche;
e) I Piani di insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865;
f) I Piani di lottizzazione delle zone destinate ad insediamenti artigianali;
g) Le concessioni edilizie singole (intervento diretto).
ART. 31 CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI
Gli strumenti (o piani) attuativi di cui alla lettera b) del precedente articolo hanno lo scopo di definire le caratteristiche spaziali, l’organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nell’ambito delle relative “aree di intervento”.
Essi dovranno indicare:
a) La distribuzione delle superfici edificabili e di quelle destinate ad usi pubblici e ad attività speciali, sia di carattere privato che pubblico;
b) Il tracciato e le caratteristiche (sezioni, tipologie, parcheggi) della viabilità principale;
c) L’involucro spaziale entro il quale dovranno svilupparsi la progettazione architettonica e le sue caratteristiche tipologiche e ambientali;
d) La suddivisione in aree di edificazione e la distribuzione della quantità di edificazione;
e) I rapporti di altezza, distanza e copertura che dovranno essere rispettati dalla progettazione architettonica in esecuzione delle prescrizioni di zone del vigente strumento urbanistico;
f) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall’edificazione e la stima dei costi relativi;
g) Il computo degli standards urbanistici in relazione alle quantità di edificazione previste;
h) Il completo rilievo delle alberature e degli impianti a verde esistenti “nell’area di intervento”;
i) I P.P.E., inoltre, dovranno contenere la delimitazione dei comparti edificatori (art. 23 L.U.).
ART. 32 P.P.E.
Il P.P.E. è regolato dagli artt. 13 e seg. L.U. ed, anche se redatto da privati, costituisce il normale strumento attuativo del P.d.F.;
ciascun P.P.E. deve estendersi all’intera “area di intervento” in cui viene suddivisa la relativa zona territoriale omogenea ancorché compreso in più stralci del programma pluriennale di attuazione, di cui all’all’art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n.10.
Al deposito del progetto di P.P.E., ai sensi dell’art. 15 comma 2, L.U., sarà data la pubblicità prevista dal comma 2 dell’art.10 della Legge 22 ottobre 1971, n.865.
L’ingiunzione ai proprietari di cui al comma 1 dell’art. 20 L.U. sarà dal Sindaco formulata in una con la notifica del decreto di approvazione del P.P.E. di cui all’art. 16, comma 10, L.U.; il termine assegnato per la dichiarazione di esecuzione spontanea delle previsioni del P.P.E., non potrà essere superiore a sessanta giorni; ove nel detto termine non pervenga al Sindaco la detta dichiarazione, lo stesso diffiderà i proprietari inadempienti ad eseguire i lavori previsti dal P.P.E. presentando la domanda della relativa concessione entro il termine massimo di sessanta giorni.
Tutte le notifiche sono effettuate a mezzo di messo di conciliazione; in caso di lacunosità o di incertezza dell’indirizzo risultante dagli elenchi catastali, potranno essere effettuate col rito degli irreperibili ( art. 143 Cod. Proc. Civ. ).
Decorso il termine fissato con la diffida di cui al comma 3, ( salvo sua proroga da concedersi con deliberazione consiliare ) senza che sia intervenuta la dichiarazione di esecuzione spontanea da parte del singolo proprietario o del consorzio, il Comune procederà all’espropriazione delle aree e degli edifici compresi nel singolo comparto.
Eventuali reliquari di aree pubbliche, ivi comprese le sedi stradali comunali, che risultino dimesse, per le quali l’approvazione del P.P.E. equivale a formale declassificazione, a volere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge 12 febbraio 1958, n.126, saranno attribuiti ai proprietari delle aree finitime secondo i criteri stabiliti dall’art. 946. C.C. ed il relativo prezzo sarà determinato ai sensi degli artt. 63 e 80 della Legge 25 giugno1965, n. 2359.
Con la prima ingiunzione, di cui al comma 3 del presente articolo, il Sindaco formulerà invito a ciascun interessato a dichiarare se intende avvalersi del diritto di cui all’art. 946 del C.C. nello stesso termine ivi fissato.
L’accettazione dell’offerta di acquisto comporta la commutabilità dell’area relativa nella rispettiva caratura consortile. In caso di mancata accettazione dell’offerta si procederà ai sensi dell’u.c. dell’art. 21 L.U.
ART. 33 IL COMPARTO EDIFICATORIO
Tutti i “lotti edificabili” in cui il P.P.E. è suddiviso ai sensi dell’art. 13, punto 4, L.U., devono essere costituiti in comparto edificatorio, ai sensi degli artt. 23 L.U. e 870 C.C.; la relativa campitura all’interno del P.P.E. equivale a formale “declamazione del comparto”.
A carico dei proprietari delle aree comprese in ciascun comparto, suddivisi in proporzione della rispettiva caratura consortile, sono tutti gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, previste all’interno del comparto, nonché quota parte proporzionale degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna al comparto, prevista dal P.P.E.; tali contributi di cui all’art. 5 della Legge 28 Gennaio 1977, n.10.
Nelle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo sono comprese anche le aree di cui all’art. 24 L.U.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al comma 2 del presente articolo non sono dovuti dai proprietari dei fabbricati da cui, all’atto della relativa concessione edilizia, siano stati pagati oneri di urbanizzazione secondaria in esecuzione di deliberazioni consiliari assunte ai sensi della legge 8 agosto 1967, n. 765.
ART. 34 COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI COMPARTO
Qualora le aree comprese in un comparto edificatorio, come al comma 1 del precedente articolo determinato, appartengono a due o più proprietari, la costituzione del consorzio di comparto di cui agli artt. 870 C.C. e 23 L.U. è obbligatoria e dovrà avvenire per atto pubblico; il consorzio avrà rilevanza per il Comune solo dal momento in cui copia autentica dell’atto costitutivo dello stesso sia acquisito a protocollo comunale.
Le notificazioni effettuate ai sensi del comma 3 del precedente articolo 32 ai singoli proprietari, no saranno rinnovate al consorzio dagli stessi costituito; ciascun proprietario potrà prendere visione presso la segreteria comunale delle dichiarazioni di esecuzione spontanea delle previsioni del P.P.E. rilasciate da altri proprietari delle aree comprese nel comparto.
La quota di partecipazione del consorzio di comparto ( caratura consortile ) viene determinata esclusivamente sulla base dell’imponibile catastale.
La mancata adesione di un proprietario al consorzio di comparto deve essere fatta constatare con invito a presentarsi avanti a competente notaio per la costituzione o l’adesione al consorzio, notificato nelle forme delle citazioni civili a cura di un altro proprietario di aree comprese nello stesso comparto e con verbale di mancata costituzione o adesione al consorzio.
Su istanza del consorzio che rappresenti almeno tre quarti delle carature consortili, il Sindaco promuoverà, senza indugio, l’espropriazione a favore del consorzio delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti al consorzio.
Devono partecipare al consorzio di comparto anche i proprietari di immobili di cui il P.P.E. preveda la conservazione, salvo che si tratti di edifici e della relativa area di pertinenza, soggetti a speciale vincolo dell’A.B.C.A.
Ove il rapporto plan-ivolumetrico relativo a tali edifici sia diverso da quello previsto dal vigente strumento urbanistico, lo ius aedificandi residuo o l’area da asservire quale pertinenza di tali edifici saranno valutati ai sensi e con la procedura fissata dalla Legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le aree destinate a strade o piazze pubbliche di proprietà comunale saranno computate in sede di costituzione del consorzio di comparto.
Ove all’interno di un comparto ricadano aree edificabili di proprietà comunale, la partecipazione del Comune al consorzio di comparto dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale.
ART. 35 PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALL’ESPROPRIAZIONE
Qualora si sia proceduto, ai sensi del comma 4 del precedente articolo 34 all’espropriazione di aree comprese nel comparto, la prelazione di cui all’art. 19 L.U. viene esercitata, in sede di alienazione ai pubblici incanti delle relative aree previste dall’art. 23 ult.co., L.U. relativamente a ciascun edificio previsto dal comparto, dai proprietari dell’immobile che lo stesso sostituisce quanto a volumetria o delle aree su cui lo stesso deve sorgere; in caso di parità di offerta l’entità sarà aggiudicata al proprietario che avrebbe avuto la maggior caratura consortile, determinata i sensi del comma 3 del precedente articolo 34, ove il consorzio di comparto fosse stato costituito.
Nel bando di alienazione delle aree espropriate, che dovrà avvenire esclusivamente col metodo della candela vergine per almeno due incanti, sarà precisato il termine massimo entro cui i lavori dovranno venire iniziati ed ultimati.
L’inosservanza di tali termini – salvo proroga da concedersi per dimostrata necessità con deliberazione consiliare – e/o il mancato versamento del prezzo di aggiudicazione, comporteranno di pieno diritto la decadenza dell’aggiudicazione.
Il Sindaco pronuncia senza indugio l’intervenuta decadenza e contestualmente bandisce il nuovo incanto.
In caso di inadempimento dell’aggiudicatario o di decadenza dell’aggiudicazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 587 C.P.C.
Dopo che il primo incanto, limitato ai proprietari espropriati, sia andato deserto, si procederà a successivo nuovo incanto, aperto a tutti.
Se anche tale incanto andrà deserto si potrà procedere a trattativa privata nel rispetto delle norme vigenti; in ogni caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 del precedente art. 33.
L’aggiudicazione dell’area non equivale al rilascio di concessione edificatoria per le aree previste dal P.P.E.
ART. 36 RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDIFICATORIA ALL’INTERNO DEL P.P.E.
All’interno del comparto potranno essere rilasciate più concessioni edificatorie; peraltro, per ciascun edificio previsto, dovrà essere rilasciata una sola concessione unitaria.
In tal caso la comunione incidentale derivante dal comparto si trasforma in condominio dell’edificio, regolato secondo la caratura consortile originaria.
Nessuna concessione edificatoria potrà essere rilasciata all’interno del comparto prima che sia completata l’espropriazione delle aree di proprietà dei soggetti non aderenti al Consorzio di comparto, ovvero prima che sia pagato al Consorzio stesso il prezzo di aggiudicazione delle aree espropriate ai sensi del comma 4 dell’art. 34.
Il pagamento di tutti gli oneri di cui al comma 2 del precedente art. 33 dovrà essere effettuato all’atto del rilascio di ciascuna concessione edificatoria; eventuale rateizzazione potrà, contro opportune garanzie, eventualmente anche reali, essere accordata dalla Giunta Municipale, che viene a ciò espressamente delegata.
ART. 37 DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI
Il piano finanziario di cui all’ultimo comma dell’art. 13 L.U., eretto ai sensi dell’art. 30 della stessa legge, non comporterà impegno di spesa per il Comune.
Eventuali spese occorrenti per la realizzazione di opere previste dal P.P.E. potranno essere stanziate con successive deliberazioni, che potranno impegnare all’ uopo i fondi costituiti ai sensi dell’art. 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero essere imputato in partita di giro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1965, n. 670, in attesa dell’espletamento degli incanti di alienazione delle aree eventualmente espropriate.
Tutte le espropriazioni previste dal presente Titolo secondo saranno regolate dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; in particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della Legge n. 865 citata, non potrà essere valutata in sede di determinazione dell’indennità di espropriazione la rendita posizionale derivante dalla pianificazione.
La rendita di cui al penultimo comma dell’art. 23 L.U. va determinata senza alcun riferimento all’indennità determinata in sede di espropriazione dell’area relativa; il relativo importo sarà versato nell’apposito conto istituito dall’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 38 PIANO DI LOTTIZZAZIONE – CONTENUTI
Il P. di L. è compilato, per zone omogenee ed organicamente definite (ancorché comprese in più stralci del programma pluriennale di attuazione di cui all’art. 13 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10), ad iniziativa, a cura e spese di tutti i proprietari delle aree in esso comprese, secondo le relative prescrizioni di zona contenute nelle N.T.A. del vigente strumento urbanistico, ed è attuato, previa approvazione del Consiglio Comunale e nulla-osta regionale, sulla scorta della convenzione da stipularsi tra i privati ed il Comune, ai sensi dell’art. 28 L.U. La convenzione, che dovrà essere trascritta e registrata a cura e spese dei proprietari nella conservatoria dei RR.II., impegnerà le parti contraenti e tutti i loro aventi causa alla puntuale realizzazione del P.L.
La convenzione crea di diritto la comunione incidentale tra tutti i proprietari delle aree, per la parte di esse che servano comunque ad uso comune, ancorché non ceduto al Comune. I proprietari delle aree comprese nel P.L., potranno costituirsi in Consorzio di lottizzazione, ai sensi dell’art. 870 C.C. In tal caso il Consorzio sarà regolato dalle disposizioni contenute nel precedente capitolo.
A carico dei proprietari delle aree comprese nel P.L. saranno tutte le opere di urbanizzazione primaria, il cui onere sarà ripartito, in mancanza di accordo, in proporzione della rispettiva caratura consortile, ove il Consorzio di cui al precedente comma sia stato costituito; della rendita catastale delle rispettive aree di proprietà, in difetto di costituzione del Consorzio. Tali oneri comprendono, altresì, il contributo di cui all’art. 5 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10.
ART. 39 PIANO DI LOTTIZZAZIONE – DOCUMENTAZIONE
La domanda di autorizzazione a lottizzare firmata da tutti i proprietari interessati deve essere presentata al Sindaco corredata dai seguenti atti:
a) Estratto autentico di mappa in data non anteriore a mesi 6 con individuazione catastale dell’area da lottizzare, elencazione dei mappali e relative superfici catastali, quantificazione della complessiva estensione catastale del territorio;
b) Planimetria stralcio dello strumento urbanistico vigente con individuazione dell’area da lottizzare nell’ambito della zona;
c) Planimetria rilievo quotato a curve di livello con rappresentazione dello stato di fatto e degli elementi morfologici della zona – scala 1:1000 o 1:1500;
d) Progetto di lottizzazione in scala 1:1000 o 1:1500 comprendente tutti gli elementi che caratterizzeranno l’uso del suolo lottizzato:
- Rete viaria sia carrabile che pedonale;
- Delimitazione delle aree pubbliche distinte per specifiche destinazioni;
- Delimitazione delle aree fondiarie distinte per singoli lotti opportunamente numerati e con individuazione delle aree entro le quali potrà essere dislocato il fabbricato;
- Distinta dei lotti con superficie, volume, altezza massima destinazione d’uso del fabbricato.
e) progetto di massima delle infrastrutture primarie da realizzare nella lottizzazione compresi gli allacci ai pubblici servizi (rete stradale, marciapiedi, parcheggi, rete fognature nere, rete fognature bianche, depurazione fognaria e relativo scarico, rete idrica, rete elettrica, rete di illuminazione pubblica, sistemazione a verde delle aree libere);
f) Tipi edilizi per l’insediamento previsto;
g) Relazione generale di lottizzazione che illustri:
- Ubicazione e quantificazione del comprensorio;
- situazione dei servizi primari esistenti nella zona;
- impostazione urbanistica del progetto di lottizzazione;
- ripartizione urbanistica, tra le singole destinazioni, dell’intera superficie lottizzata;
- dimostrazione del rispetto dei parametri, previsti dal R.E. per la zona, circa il dimensionamento delle aree pubbliche;
- specifica dei lotti fondiari e relative destinazioni d’uso;
- descrizione del contenuto delle caratteristiche esecutive dell’urbanizzazione primaria;
- preventivo di spesa massima dell’urbanizzazione primaria;
- rappresentazione fotografica panoramica dell’area sottoposta a lottizzazione;
- schema di convenzione secondo il formulario adottato dal Comune, integrato di tutti gli elementi specifici della lottizzazione cui si riferisce.
La convenzione dovrà prevedere:
a) la cessione delle aree pubbliche nelle percentuali previste dal R.E. per la zona omogenea cui si riferisce;
b) l’assunzione di tutti gli oneri per l’esecuzione della urbanizzazione primaria e i tempi di esecuzione della stessa;
c) l’impegno di corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria nella misura stabilita dal Comune in relazione alle
prescrizioni della Legge 28.1.1977 n.10;
d) la costituzione garanzia finanziaria anche a mezzo di fideiussione da parte dei lottizzanti nella misura del 100% del costo totale
delle opere di urbanizzazione primaria aggiornato al momento di stipula della convenzione;
e) l’impegno di adeguamento della predetta garanzia, in relazione all’esecuzione dell’urbanizzazione primaria e ad impiego della stessa garanzia in via surrogatoria da parte del Comune.
Le norme base di cui sopra per la formulazione dello schema di convenzione, integrate delle necessarie specificazioni o ulteriori previsioni della legislazione vigente e futura, saranno sviluppate dal Comune in apposito schema da adottarsi per tutte le lottizzazioni.
ART. 40 PIANO DI LOTTIZZAZIONE – ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE
Il piano di lottizzazione proposto verrà sottoposto all’esame della C.E. e di altri eventuali organismi interni del Comune, inviato alla Sezione Urbanistica Regionale ed alla Soprintendenza ai Beni Architettonici per l’acquisizione del Nulla-Osta e/o dei pareri previsti dalla legislazione vigente.
Il Consiglio Comunale delibera entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda circa l’approvazione o meno del piano.
L’autorizzazione a lottizzare è rilasciata dal Sindaco ad avvenuta stipula, registrazione e trascrizione dell’atto pubblico di Convenzione previa approvazione del Consiglio Comunale, N.O. dell’Amministrazione Regionale e sentiti i pareri della Soprintendenza o della C.E. Comunale.
ART. 41 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA COMUNALE
Il Sindaco, potrà notificare ai proprietari delle aree edificabili comprese in zone per le quali non sia previsto il P.P.E. o il P.L. come unico strumento esecutivo, invito a presentare, previa eventuale costituzione del Consorzio di cui al precedente Capitolo, il progetto di lottizzazione e lo schema della relativa convenzione, che dovranno interessare la totalità delle aree comprese in ciascuna area di intervento, determinata ai sensi del comma 2 dell’art. 33 del Presente Regolamento, il tutto ai sensi dell’art. 28 L.U. entro congruo termine, non superiore a giorni centottanta dalla data della notifica.
Qualora il termine, come al precedente comma fissato, non venga osservato da tutti indistintamente i proprietari delle aree comprese nell’”area di intervento”, il Sindaco provvederà alla redazione del progetto di P.P.E. e della relativa convenzione che, sentito il parere della C.C.E. e dopo l’approvazione del Consiglio Comunale, saranno notificati ai proprietari delle aree ai quali era stato notificato l’invito di cui al precedente comma.
Anche al P.L. di iniziativa comunale si applicano il penultimo ed ultimo comma del precedente articolo.
Il P.L., redatto ai sensi del comma 2 del presente articolo, potrà individuare singoli “lotti edificabili”, che possono comprendere anche aree appartenenti a diversi proprietari, che costituiscono comparti edificatori. In tal caso la campitura del singolo comparto all’interno del P.L. equivale a formale “declaratoria di comparto”.
Nella formazione dei comparti dovrà essere assicurata la previsione organica delle infrastrutture relative all’intero P.L., con la determinazione dell’ammontare dei contributi di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, relativa ed a carico dei singoli comparti.
Il Consorzio dei comproprietari di cui all’art. 670 C.C. comma 23 L.U. è reso obbligatorio all’interno del singolo comparto.
Nel termine di giorni trenta dalla notifica di cui al comma 2° del presente articolo, i proprietari delle aree interessate e comprese nel P.L. possono presentare osservazioni e proposte di modifica sia sul progetto di P.L. sia sulla formazione dei singoli comparti.
Il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi sulle proposte di modifica eventualmente presentate dai proprietari; la deliberazione che si pronuncia sulle dette osservazioni e proposte dovrà essere notificata a tutti i proprietari delle aree interessate al P.L.
Ove, nel termine di giorni trenta dalla notifica di cui al precedente comma, tutti i proprietari delle aree comprese nel P.L. - nel caso in cui al suo interno non siano stati formati i comparti – o nel singolo comparto, non abbiamo sottoscritto la convenzione di lottizzazione
e l’accettazione del piano predisposto, il Sindaco chiederà, senza indugio, il nulla-osta regionale alla lottizzazione.
Ottenuto il nulla-osta regionale di cui al comma precedente, il Sindaco notificherà ai proprietari delle aree comprese nel P.L. l’invito di cui al comma 2° dell’art. 23 L.U.; il termine assegnato per la determinazione di esecuzione spontanea delle previsioni del P.L. non potrà essere superiore a giorni sessanta; nell’eventuale esecuzione spontanea delle previsioni del P.L. o del comparto, dovranno essere rispettati i termini che l’Amministrazione comunale assegnerà per l’esecuzione delle varie opere di urbanizzazione.
Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma precedente, in mancanza di comunicazione della formazione del Consorzio di lottizzazione, ove non siano previsti più comparti, o del Consorzio di comparto, nel caso siano previsti più comparti, il Sindaco chiederà senza indugio l’espropriazione delle aree comprese nel P.L. o nel singolo comparto in cui lo stesso sia stato suddiviso; nello stesso modo si procederà ove i termini assegnati per l’esecuzione spontanea, ai sensi dell’ultima parte del precedente comma, non siano rispettati.
Alla lottizzazione di iniziativa comunale si applicano, con gli opportuni adattamenti le disposizioni contenute negli artt. 38, 39, 40 del presente regolamento.
ART. 42 L’INTERVENTO DIRETTO
Nelle zone o aree per le quali non esistono o non siano previsti piani attuattivi delle previsioni dello strumento urbanistico principale, le stesse potranno essere attuate per intervento diretto, sempre nell’osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal P.d.F. e dal presente regolamento e previo pagamento di tutti i contributi di cui alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Con la concessione edificatoria di cui al precedente comma come modalità esecutiva della stessa, il Sindaco potrà, su conforme parere della C.C.E., anche al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento, prescrivere particolari disposizioni per assicurare la conservazione delle caratteristiche architettoniche particolari o del particolare pregio storico di singoli edifici, anche non assoggettati al vincolo di cui alle Leggi 1° giugno 1939, n. 1069 e 23 giugno 1939, n. 1497.
ART. 43 IL P.E.E.P. E IL P.I.P.
I piani per l’edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi sono regolati dalle leggi speciali che rispettivamente li prevedono.
CAPITOLO III – PRESCRIZIONI TIPO DELLE SINGOLE ZONE PREVISTE DAL P. DI F.
ART. 44 ZONA A – CENTRO STORICO
a) ATTUAZIONE.
Singole concessioni.
- Piani particolareggiati.
- Piani di recupero ai sensi dell’art. 28 della Legge 5.8.79 n. 457.
b) DESTINAZIONE.
In dette non sono ammesse tutte le destinazioni proprie del centro urbano, escluso l’artigianato molesto. Sono vietate tutte le altre attività non compatibili con l’insediamento urbano.
c) COMPRENSORIO DI INTERVENTO.
L’attuazione avviene mediante i seguenti strumenti:
concessione diretta:
1) Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, secondo la definizione dell’art. 31 della legge 457; per l’inserimento di elementi accessori ( servizi necessari ) si ammette la possibilità d incremento di cubatura pari al 15% del volume dell’unità abitativa interessata;
2) Per interventi di sopraelevazione fino all’altezza dei fabbricati in aderenza purché l’indice fondiario non superi il valore di 3.00 mc/mq.
Per nuove costruzioni o sopraelevazioni con indice fondiario superiore ai 3,00 mc/mq. – in assenza di indicazioni specifiche di un piano di iniziativa pubblica – i singoli proprietari possono proporre un progetto planivolumetrico esteso ad un isolato – con l’indicazione dei profili e delle quantità edilizie esistenti ed in programma – adottabile dal Consiglio Comunale nei modi previsti dalla Legge 457 del 5.8.78.
d) STANDARDS.
Per ogni abitante insediato o insediabile devono essere assicurati mq. 18 di area pubblica per attività collettive più le necessarie sedi viarie. Tale dimensionamento degli standards va verificato con il piano di coordinamento dei servizi.
e) DENSITA’ EDILIZIA.
Sono sempre consentiti gli interventi di risanamento conservativo.
La densità fondiaria e la cubatura non devono superare per tali opere quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico salvo disposizioni diverse del piano particolareggiato.
Per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ricostruzioni a seguito di demolizione, quando siano ammesse dallo strumento urbanistico, l’indice fondiario non può superare quello medio di zona.
In ogni caso non è consentito per nuove costruzioni superare l’indice fondiario massimo di 7,00 mc/mq. che si applica previo piano di coordinamento.
f) ALTEZZA.
Per le operazioni di risanamento no né consentito superare le altezze degli edifici preesistenti computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.
Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e con termini.
g) DISTANZE.
Le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale.
Salvo la possibilità di costruire in aderenza, la distanza minima fra pareti finestrate a pareti di edifici antistanti è fissata in mt. 10.
Per edifici con fronte massimo inferiore a mt. 24 di lunghezza, la distanza di mt. 10 può essere ridotta dal Sindaco previo parere favorevole della Commissione Edilizia, qualora si ravvisi la impossibilità di conseguire una soluzione tecnica accettabile, rispettando la norma sopraddetta.
In ogni caso la riduzione di cui sopra non potrà violare le disposizioni del Codice Civile.
Su fabbricati esistenti è consentita per esigenze igieniche l’apertura di finestre in vani privi di luce diretta a distanza inferiore a quella sopra indicata, purchè nel rispetto del Codice Civile.
h) TIPOLOGIA.
Ai fini della salvaguardia dei valori ambientali del vecchio nucleo, gli edifici da realizzare ex novo ed in sostituzione di vecchie costruzioni, debbono rispettare i caratteri architettonici degli edifici circostanti.
In particolare il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere delle modifiche alle facciate al fine di evitare che l’edificio, del quale viene richiesta l’autorizzazione, rompa l’armonia dell’ambiente architettonico estetico in cui esso si deve inserire.
ART. 45 ZONA B – COMPLETAMENTO RESIDENZIALE DEL CENTRO ABITATO DI ARZACHENA
a) ATTUAZIONE.
- Programmi Pluriennali di Attuazione, salvo le eccezioni previste dell’art. 3 della Legge Regionale 20.4.1978, n. 30.
- Singole concessioni.
- Piani particolareggiati.
- Piani di lottizzazione convenzionata.
- Piani di recupero ai sensi dell’art. 28 della Legge 5.8.1978, n. 457.
Il rilascio delle singole concessioni può avvenire per quei lotti di area edificabile della superficie massima di mq. 1.500 circoscritti da edificazione preesistente se opportunatamente dotati delle opere di urbanizzazione primaria ed inseriti in tessuto urbano già definito. In tal caso se non interviene la prevista quota di cessione standards, l’indice fondiario si applica al 60% della superficie disponibile e la cessione si sostituisce col corrispettivo in numerario.
b) DESTINAZIONE.
In dette zone sono ammesse tutte le destinazioni proprie del centro urbano, escluso l’artigianato molesto.
Sono vietate tutte le altre attività non compatibili con l’insediamento urbano.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
In assenza di uno dei requisiti per il rilascio della concessione diretta, si procede con la lottizzazione convenzionata, che dovrà abbracciare le aree concluse definite dal P. di F., ed in ogni caso per superfici non inferiori a 3.000 mq.
d) STANDARDS.
Per ogni abitante insediato o insediabile devono essere assicurati mq. 18 di area pubblica per attività collettive più le necessarie sedi viarie, secondo le seguenti ripartizioni:
- Aree per istruzione. Mq. 4,50 per abitante.
- Aree per interesse comune Mq. 2,00 per abitante.
- Aree per spazi pubblici attrezzati. Mq. 9,00 per abitante.
- Aree per parcheggi. Mq. 2,50 per abitante.
La determinazione del numero degli abitanti viene effettuata attribuendo ad ognuno 70 mc. di residenza.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità edilizia fondiaria consentita è di 3,00 mc/mq; la densità territoriale di zona è mc/mq.1,80. Le volumetrie risultanti dovranno essere utilizzate per almeno il 10% a servizi pubblici, almeno il 20% a servizi privati connessi alla residenza; il restante 70% potrà essere destinato a residenza.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti ed in ogni caso dovrà essere contenuta nei limiti dell’altezza media di zona.
Non è consentito superare in nessun caso l’altezza di mt. 10,50.
g) DISTANZE.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno mt. 5,00 dallo stesso.
In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di metri lineari 10,00.
Per edifici di lunghezza superiore a ml 10,00 esistenti o in progetto, il distacco delle pareti finestrate che si fronteggiano deve essere pari all’altezza dell’edificio più alto.
Escluse le nuove zone di insediamento per le aree ricadenti negli isolati più edificati, per gli edifici con fronte massimo inferiore a metri 24 di lunghezza la distanza di metri 10,00 può essere ridotta dal Sindaco previo parere favorevole della Commissione Edilizia, qualora si ravvisi l’impossibilità di conseguire una soluzione tecnica accettabile, col rispetto della norma sopraddetta.
In ogni caso la riduzione di cui sopra non potrà violare le disposizioni del Codice Civile.
Sui fabbricati esistenti è consentito per esigenze igieniche l’apertura di finestre in vani privi di luce diretta a distanza inferiore da quella sopraindicata purchè nel rispetto del Codice Civile.
La distanza dei fabbricati dall’asse stradale non potrà essere inferiore a mt. 6,00 salvo i tratti di strada urbana già definiti su entrambi i lati per i quali è fatta salva la possibilità di conservare l’allineamento dei fabbricati esistenti.
h) TIPOLOGIA.
Tutte le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ristrutturazioni dovranno rispettare la tradizionale tipologia edilizia del vecchio nucleo.
ART. 46 ZONA B/1 – COMPLETAMENTO RESIDENZIALE DEL CENTRO ABITATO DI CANNIGIONE
a) ATTUAZIONE.
- Programmi Pluriennali di Attuazione, salvo le eccezioni previste dell’art. 3 della Legge Regionale 20.4.1978, n. 30.
- Singole concessioni.
- Piani particolareggiati.
- Piani di lottizzazione convenzionata.
- Piani di recupero ai sensi dell’art. 28 della Legge 5.8.1978, n. 457.
Il rilascio delle singole concessioni può avvenire per quei lotti di area edificabile della superficie massima di mq. 1.500 circoscritti da edificazione preesistente se opportunatamente dotati delle opere di urbanizzazione primaria ed inseriti in tessuto urbano già definito. In tal caso se non interviene la prevista quota di cessione standards, l’indice fondiario si applica al 60% della superficie disponibile e la cessione si sostituisce col corrispettivo in numerario.
b) DESTINAZIONE.
In dette zone sono ammesse tutte le destinazioni proprie del centro urbano, escluso l’artigianato molesto.
Sono vietate tutte le altre attività non compatibili con l’insediamento urbano.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
In assenza di uno dei requisiti per il rilascio della concessione diretta, si procede con la lottizzazione convenzionata, che dovrà abbracciare le aree concluse definite dal P. di F., ed in ogni caso per superfici non inferiori a 3.000 mq.
d) STANDARDS.
Per ogni abitante insediato o insediabile devono essere assicurati mq. 18 di area pubblica per attività collettive più le necessarie sedi viarie, secondo le seguenti ripartizioni:
- Aree per istruzione Mq. 4,50 per abitante.
- Aree per interesse comune Mq. 2,00 per abitante.
- Aree per spazi pubblici attrezzati Mq. 9,00 per abitante.
- Aree per parcheggi Mq. 2,50 per abitante.
La determinazione del numero degli abitanti viene effettuata attribuendo ad ognuno 70 mc. di residenza.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità edilizia fondiaria consentita è di 2,00 mc/mq; la densità territoriale di zona è di 1,25 mc/mq. Le volumetrie risultanti dovranno essere utilizzate per almeno il 10% a servizi pubblici, almeno il 20% a servizi privati connessi alla residenza; il restante 70% potrà essere destinato a residenza.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima degli edifici in questa zona è prevista in metri 7,00 con non più di due piani fuori terra.
È consentita l’edificazione del terzo piano per complessi edilizi superiori a mc. 1000 per esigenze di migliore articolazione delle masse volumetriche e nella estensione massima del 20% della superficie coperta.
g) DISTANZA.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno mt. 5,00 dallo stesso. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza massima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti lineari mt.10,00.
Per i lotti già edificati, in caso di ampliamenti e/o sopraelevazioni, in distanza di mt. 5,00 dal confine e/o di mt. 10,00 tra pareti finestrate per edifici con fronte massimo inferiore a mt. 24 di lunghezza; può essere ridotta dal Sindaco previo parere favorevole della Commissione Edilizia, qualora si ravvisi l’impossibilità di conseguire una soluzione tecnica accettabile, col rispetto della norma sopra detta.
In ogni caso la riduzione di cui sopra non potrà violare le disposizioni del Codice Civile”.
Distanze dalle strade.
La viabilità interna delle zone B/2 in sede di piani di attuazione, dovrà essere classificata per ordine di importanza prevedendo:
Strade principali con viabilità principale di collegamento tra diverse zone del centro abitato. In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alla distanza minima di metri 8,00 per lato, a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede, e misurata in proiezione orizzontale.
Strade secondarie: di viabilità limitata relativa alle sole esigenze di disimpegno ai lotti. In fregio a tali strade l’edificazione potrà avvenire sul filo del marciapiede ed in ogni caso ad una distanza minima di metri 6,00 dall’asse stradale.
h) TIPOLOGIA.
Tutti gli edifici, in particolare nelle facciate e nelle coperture debbono rispettare le caratteristiche architettoniche tipiche della zona.
Non sono ammesse edificazioni in stridente contrasto con la tipologia di zona.
ART. 47 ZONA B/2 – COMPLETAMENTO RESIDENZIALE TURISTICO IN SITUAZIONI DI IMPIANTO URBANO RECENTE (LA CONIA)
a) ATTUAZIONE
- Programma pluriennale di attuazione, salvo le eccezioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.04.1979 n°30;
- Singole Concessioni;
- Piani Particolareggiati;
- Piani di Lottizzazione Convenzionata;
- Piani di recupero ai sensi dell’art. 28 della Legge 05.08.1978 n°457.
Il rilascio delle singole Concessioni può avvenire in quei lotti di area edificabile della superficie massima di mq. 1500, circoscritti da edificazione preesistente se opportunamente dotati delle opere di urbanizzazione primaria ed inseriti in tessuto urbano già definito.
In tal caso se non interviene la prevista quota di cessione standards, l’indice fondiario si applica al 60% della superficie disponibile e la cessione si sostituisce col corrispettivo in numerario.
b) DESTINAZIONE
In dette zone sono ammesse tutte le destinazioni proprie del centro urbano escluso l’artigianato molesto. Sono vietate tutte le altre attività non compatibili con l’insediamento urbano.
c) COMPRENSORIO MINIMO
In assenza di uno dei requisiti per il rilascio della Concessione Diretta, si procede con la Lottizzazione Convenzionata, che dovrà abbracciare le aree concluse e definite dal P. di F., ed in ogni caso per superfici non inferiori ai 3000 mq..
d) STANDARDS
Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche dovranno essere dimensionati nelle seguenti percentuali:
- Aree per istruzione mq. 8% della sup. territoriale;
- Aree per interesse comune mq. 4% della sup. territoriale;
- Aree per spazi pubblici attrezzati mq. 10% della sup. territoriale;
- Aree per parcheggi mq. 8% della sup. territoriale.
e) DENSITA’ EDILIZIA
La massima densità fondiaria consentita è di 1,00 mc/mq.
La densità territoriale di zona è di 0,65 mc/mq (cfr. D.A. n°1761/U del 17.10.1983).
f) ALTEZZA
L’altezza massima degli edifici in questa zona è prevista in metri 7,00, con non più di due piani fuori terra.
g) DISTANZA
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno metri 5,00 dallo stesso. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di metri lineari 10,00.
Distanza dalle strade.
La viabilità interna delle zone B/2 in sede di piani di attuazione, dovrà essere classificata per ordine di importanza prevedendo:
strade principali: con viabilità principale di collegamento tra diverse zone del centro abitato. In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alla distanza minima di metri 6,00 per lato, a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede, e misurata in proiezione orizzontale;
strade secondarie: di viabilità limitata, relativa alle sole esigenze di disimpegno ai lotti: in fregio a tali strade, l’edificazione potrà avvenire sul filo del marciapiede ed in ogni caso ad una distanza minima di metri 6,00 dall’asse stradale.
h) TIPOLOGIA
Tutti gli edifici, in particolare nelle facciate e nelle coperture, devono rispettare le caratteristiche architettoniche tipiche della zona.
Non sono ammesse edificazioni in stridente contrasto con la tipologia di zona.
ART. 48 ZONA C/1 – ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
Questa zona potrà essere destinata all’attuazione di programmi di Edilizia Economica e Popolare attraverso al formazione di appositi piani da redigersi ai sensi della Legge 18.4.1962 n.167, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso l’indice territoriale massimo, non potrà superare 1,5 mc/mq. e dovrà essere assicurato lo standard minimo di 16 mq. per abitante.
ATTUAZIONE.
- Piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata.
ART. 49 ZONA C/2 – ZONA PER INSEDIAMENTI MISTI COMMERCIALI, DIREZIONALI, RESIDENZIALI
a) Lottizzazione convezionata.
Concessioni singole dopo il convenzionamento dei Piani di Lottizzazione.
b) DESTINAZIONE.
In detta zona sono ammessi esclusivamente insediamenti misti di della L.R. n°.carattere commerciale, direzionale, abitativo.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
Intere unità di intervento individuate dal Programma di Fabbricazione.
d) STANDARDS.
Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche dovranno essere dimensionati nella misura del 30% della superficie
territoriale, di cui almeno il 50% dovrà essere destinato a parcheggio.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità edilizia fondiaria è di 2,50 mc/mq.
La densità edilizia territoriale è di 1,50 mc/mq.
Dal computo della cubatura disponibile è scoroporata la cubatura realizzata al piano terra, esclusivamente se utilizzata per attrezzature di carattere commerciale. L’edificazione dei volumi a piano terra è disciplinata dal rapporto di copertura massima pari al 50% della superficie fondiaria disponibile per un’altezza massima di metri 4,50.
f) ALTEZZA.
Le altezze in tale zona dovranno essere disciplinate da preventivo planivolumetrico ed in ogni caso non può
essere superato il valore massimo assoluto di metri 10,50.
g) DISTANZE.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno metri 5,00 dallo stesso.
In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di metri lineari 10,00.
Le edificazioni prospicienti strade provinciali o statali dovranno rispettare le distanze fissate dal D.M. 1.4.1968. Le edificazioni prospicienti strade comunali potranno avvenire alla distanza minima di ml. 6,00 a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede.
h) TIPOLOGIA.
L’edificazione dovrà rispettare la tipologia definita dal planivolumetrico.
ART. 50 ZONA C/3 – ZONA ALBERGHIERA NON STAGIONALE E SERVIZI CONNESSI
a) ATTUAZIONE.
Lottizzazione convenzionata.
Concessioni singole dopo il convenzionamento dei piani di lottizzazione.
b) DESTINAZIONE.
In dette zone possono essere realizzati solo interventi alberghieri a carattere non stagionale o servizi connessi all’albergo.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
Intera entità di intervento dimensionata dal P. di F.
d) STANDARDS.
Gli spazi minimi da destinare ad attrezzature pubbliche dovranno essere dimensionati nella misura del 30% della superficie territoriale più le necessarie sedi varie.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità edilizia fondiaria è di 2,00 mc/mq.
La densità territoriale di zona è 1,25 mc/mq.
f) ALTEZZA.
Le altezze in tale zona dovranno essere disciplinate da preventivo planivolumetrico, ed in ogni caso non può essere superato il valore massimo assoluto di metri 10,50.
Per il centro di Cannigione valgono le norme delle altezze della zona B/1.
g) DISTANZE.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno metri 5,00 dallo stesso.
In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di metri lineari 10,00.
Le edificazioni prospicienti strade provinciali o statali dovranno rispettare le distanze fissate dal D.M. 1.4.1968.
Le edificazioni prospicienti strade comunali potranno avvenire alla distanza minima di ml. 6,00 a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede.
h) TIPOLOGIA.
L’edificazione dovrà rispettare la tipologia definita dal planivolumetrico.
ART. 51 ZONA C/4 – ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ARZACHENA E CANNIGIONE
a) ATTUAZIONE.
- Piani Pluriennali di attuazione salvo le occasioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.4.1978 n. 30.
- Piani di lottizzazione convenzionata.
- Concessioni singole rilasciate successivamente al convenzionamento dei Piani di lottizzazione.
b) DESTINAZIONE.
In dette zone sono ammesse tutte le destinazioni proprie del centro urbano, escluso l’artigianato molesto. Sono vietate tutte le altre attività non compatibili con l’insediamento urbano o turistico.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
Le aree d’intervento sono quelle definite dal Piano di Fabbricazione o da un piano d’insieme.
La superficie minima è di mq 30.000.
Per la zona di espansione del centro di Arzachena, il programma individua le aree 1) già definite da una convenzione esistente;
2) articolate in un’unità di intervento; le aree 3) per le quali è necessario predisporre un piano di insieme ( da allegarsi agli elaborati di progetto delle singole lottizzazioni ) per la individuazione delle principali infrastrutture di rete e delle unità di intervento.
Le indicazioni grafiche delle superfici standards nelle aree C/4 non hanno valore di norma. Dette superfici devono essere specificate in quantità, qualità e localizzazione nel progetto di lottizzazione.
d) STANDARDS.
Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche dovranno essere dimensionati nelle seguenti percentuali:
- Aree per istruzione mq. 8% della sup. terr.le
- Aree per interesse comune mq. 4% della sup. terr.le
- Aree per spazi pubblici attrezzati mq. 10% della sup. terr.le
- Aree per parcheggi mq. 8% della sup. terr.le
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità fondiaria edilizia consentita è di 1,00 mc/mq.
La densità territoriale di zona è di 0,65 mc/mq.
Nel centro urbano di Arzachena detti indici potranno essere elevati a 2,00 mc/mq. fondiario a 1,25 mc/mq. territoriale, soltanto per le superfici disciplinate da programma pluriennale di attuazione.
Le volumetrie risultanti dovranno essere utilizzate per almeno il 10% ai servizi pubblici, almeno il 20% a sevizi privati connessi alla residenza; il restante 70% potrà essere destinato a residenza.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima degli edifici in questa zona è prevista in m. 9,00 con non più di tre piani fuori terra.
È consentita l’edificazione del quarto piano per complessi edilizi superiori a mt 1000 per esigenze di migliore articolazione delle masse volumetriche e nella estensione massima del 20% della superficie coperta.
Per la frazione di Cannigione, devono invece essere rispettate le altezze previste per la zona B/1.
g) DISTANZE.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno mt. 5,00 dallo stesso. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di ml. 10,00.
h) DISTANZE DALLE STRADE.
La viabilità interna delle zone C/4 in sede di piani di attuazione dovrà essere classificata per ordine di importanza prevedendo:
- Strade primarie:
quelle di collegamento della zona con centri abitati, frazioni, borgate, comuni, insediamenti turistici, insediamenti industriali e artigianali. In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alle distanze previste dal D.N. 1.4.1968.
- Strade secondarie:
con viabilità principale di collegamento tra diverse zone del centro abitato. In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alla distanza minima di mt. 6,00 per lato, a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede, e misurata in proiezione orizzontale.
- Strade terziarie:
di viabilità limitata alle sole esigenze di disimpegno di accesso ai lotti. In fregio a tali strade l’edificazione potrà avvenire sul filo del marciapiede, ed in ogni caso ad una distanza minima di mt. 6,00 dall’asse stradale.
i) TIPOLOGIA.
Tutte le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ristrutturazioni dovranno rispettare la tradizionale tipologia edilizia del centro abitato.
ART. 52 ZONA C/5 – ESPANSIONE FENOMENI RESIDENZIALI PERMANENTI INTEGRATI CON INIZIATIVE TURISTICHE
a) ATTUAZIONE.
- Piani Pluriennali di Attuazione salvo le occasioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.4.78 n. 30.
- Paini di Lottizzazione convenzionata estesi alla singola zona C5 individuata dalla presente variante;
- Concessione singola dopo il convenzionamento del piano attuativo.
b) DESTINAZIONE.
In dette zone possono essere realizzati insediamenti residenziali permanenti nelle percentuali stabilite dalle norme specifiche per singole zone, strutture di servizio e attrezzature di supporto all’attività turistica.
c) COMPRENSORIO MINIMO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI.
Lo studio dei piani di intervento preventivo va esteso ad ogni distinta zona C5 individuata dalla presente variante.
d) STANDARDS.
Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche dovranno essere dimensionati nelle seguenti percentuali:
- Area per l’istruzione mq 5 per abitante (100 mc per abitante)
- Aree per attrezzature di interesse comune mq 4 per abitante (100 mc per abitante)
- Aree per spazi pubblici attrezzati a parco o per il gioco o lo sport mq 15 per abitante (100 mc per abitante)
- Aree per parcheggi mq 5 per abitante (100 mc per abitante)
Tali percentuali potranno essere variate, sempre nel rispetto del 30% complessivo per provate esigenze di tutela ambientale e per soddisfare necessità contingenti.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità edilizia fondiaria consentita è di 1,00 mc/mq.
La densità territoriale di zona è 0,65 mc/mq.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima degli edifici nelle zone C5 è di norma prevista in n. 7,50 con non più di due piani fuori terra.
È consentita l’edificazione del terzo piano in complessi edilizi con cubatura superiore a mc. 1000 per esigenze di migliore articolazione delle masse volumetriche e per un estensione massima pari al 20% della superficie coperta.
Sono consentite altezze superiori a tre piani esclusivamente per strutture alberghiere o comunque previo studio
planivolumetrico.
g) DISTANZE.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno metri 5,00 dallo stesso. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di m. 10,00.
La distanza si misura tra pareti o parti di parete fronteggianti e perpendicolarmente alle medesime.
Non si considerano finestrate le pareti che comprendano solo finestre per locali di servizio igienico-sanitario, per le quali la distanza minima è quella prevista dall’art. 873 c.c.
h) TIPOLOGIA.
Le costruzioni devono rispettare la tradizionale tipologia edilizia degli insediamenti locali.
i) DISTANZA DALLE STRADE – NORME PARTICOLARI PER SINGOLE ZONE.
Per il centro di Abbiadori l’utilizzazione è subordinata alla redazione del piano particolareggiato.
Per i centri di Porto Cervo, Cala di Volpe, Razza di Juncu, dovrà avvenire rispettando le seguenti percentuali:
EDILIZIA RESIDENZIALE A CARATTERE DI BORGO.
CALA DI VOLPE 30% DEL VOLUME
RAZZA DI JUNCU 60% DEL VOLUME
EDILIZIA DI INTERESSE PUBBLICO PER COMPLESSI FUNZIONALI DI CARATTERE ALBERGHIERO O DIREZIONALE.
CALA DI VOLPE 70% DEL VOLUME
RAZZA DI JUNCU 40% DEL VOLUME
ART. 53 ZONA C/6 – ESPANSIONI RESIDENZIALI TURISTICHE IN SITUAZIONI DI IMPIANTO URBANO RECENTE LA CONIA
a) ATTUAZIONE.
- Piani Pluriennali di attuazione salvo le occasioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.4.1978 n. 30.
- Piani di lottizzazione convenzionata.
- Concessioni singole rilasciate successivamente al convenzionamento dei Piani di lottizzazione.
b) DESTINAZIONE.
In dette zone sono ammesse tutte le destinazioni proprie del centro urbano, escluso l’artigianato molesto. Sono vietate tutte le altre attività non compatibili con l’insediamento urbano o turistico.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
Per l’attuazione dei piani di lottizzazione convenzionata il comprensorio minimo è fissato in mq. 50.000. In ogni caso sono ammesse aree d’intervento secondo le definizioni stabilite in cartografie dal P. di F.
d) STANDARDS.
Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche dovranno essere dimensionati nelle seguenti percentuali:
- Aree per istruzione mq. 8% della Sup. Terr.le
- Aree per interesse comune mq 4% della Sup. Terr.le
- Aree per spazi pubblici attrezzati mq 10% della Sup. Terr.le
- Aree per parcheggi mq 8% della Sup. Terr.le
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità edilizia fondiaria di zona è 0,50 mc/mq.
La densità territoriale di zona è di 0,30 mc/mq.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima assoluta degli edifici in questa zona è prevista in mt 7,00 con non più di due piani fuori terra.
g) DISTANZE.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno metri 5,00 dallo stesso. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di ml 10,00.
h) DISTANZE DALLE STRADE.
La viabilità interna delle zone C/6 in sede di piani di attuazione, dovrà essere classificata per ordine di importanza prevedendo:
- Strade principali:
con viabilità principale di collegamento tra diverse zone del centro abitato. In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alla distanza minima di metri 6,00 per lato a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede e misurata in proiezione orizzontale;
- Strade secondarie:
di viabilità limitata relativa alle sole esigenze di disimpegno di accesso ai lotti. In fregio a tali strade l’edificazione potrà avvenire sul filo del marciapiede ed in ogni caso ad una distanza minima di metri 6,00 dall’asse stradale.
i) TIPOLOGIA.
Tutte le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ristrutturazioni, dovranno rispettare la tradizionale tipologia edilizia tipica della zona.
Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate per le quali sono applicabili le norme previste in esse convenzioni.
ART. 54 ZONA C/7 – ESPANSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI BORGHI RURALI E NUCLEI DI ACCENTRAMENTO RESIDENZIALI IN
AGRO (SANTA TERESINA, MONTI CANAGLIA, PULICINU, PADULA D’IZZANA, FARINA, PORTO PERO)
a) ATTUAZIONE.
Piani Pluriennali di attuazione salvo le occasioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.4.1978 n. 30.
Piani di lottizzazione convenzionata.
Concessioni singole rilasciate successivamente al convenzionamento dei Piani di lottizzazione.
b) DESTINAZIONE.
Dette zone sono destinate essenzialmente alla localizzazione di residenze stabili e delle attrezzature e servizi generali di
supporto alle zone agro-turistiche. È vietato l’artigianato molesto e le attività non compatibili con la residenza.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
Unità di intervento da individuarsi con strumenti attuativi di piano particolareggiato.
d) STANDARDS.
Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche sono stabilite nella misura del 10% della superficie territoriale.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La massima densità edilizia fondiaria consentita è di 0,28 mc/mq.
La densità territoriale di zona è di 0,22 mc/mq.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima degli edifici in questa zona è prevista in mt 7,00 con non più di due piani fuori terra.
g) DISTANZE.
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine o ad una distanza di almeno mt. 5,00 dallo stesso. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di ml. 10,00.
h) DISTANZE DALLE STRADE.
La viabilità interna della zona C/7 in sede di piani di attuazione, dovrà essere classificata per ordine di importanza prevedendo:
Strade primarie:
quelle di collegamento della zona con centri abitati, frazioni, borgate, comuni, insediamenti turistici, insediamenti industriali o artigianali. In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alle distanze previste dal D.M. 1.4.1968;
Strade secondarie:
con viabilità principale di collegamento tra diverse zone del centro abitato. In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alla distanza minima di mt. 6,00 per lato, a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede e misurata in proiezione orizzontale;
Strade terziarie:
di viabilità limitata alle sole esigenze di disimpegno di accesso ai lotti. In fregio a tali strade l’edificazione potrà avvenire sul filo del marciapiede ed in ogni caso ad una distanza minima di mt 6,00 dall’asse stradale.
i) TIPOLOGIA.
Tutte le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ristrutturazioni dovranno rispettare la t radizionale tipologia edilizia tipica delle zone.
l) NORME SPECIFICHE PER LA ZONA DI PADULA D’IZZANA.
In detta zona la densità territoriale e fondiaria possono essere elevate rispettivamente da 0,22 mc/mq. a 0,50 mc/mq e da 0,28
mc/mq a 0,63 mc/mq qualora l’attuazione avvenga con piano particolareggiato.
ART. 55 ZONA C/8 – ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE
ARTICOLO ANNULLATO.
ART. 56 ZONA D/1 – ZONA PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
A) ATTUAZIONE
- Piani pluriennali di attuazione salvo le eccezioni previste dall’art.: 3 della L.R. 28.04.78 n. 30
- Piano di lottizzazione di iniziativa sia pubblica che privata.
- Singole concessioni rilasciate successivamente all’approvazione e/o convenzionamento dei Piani di Lottizzazione.
- P.I.P.
b) DESTINAZIONE
In detta zona sono ammesse tutte le edificazioni di carattere industriale e artigianale di carattere non inquinante, i depositi, i magazzini, gli autoparchi e simili.
SONO PARIMENTI AMMESSI
- gli uffici annessi alle attività cui è adibito il fabbricato principale.
- Alloggio del custode, unico per lotto industriale-artigianale nella misura del 4% della volumetria complessiva del lotto e comunque non superiore ai 300 mc.
- Locali per esposizione e vendita dei prodotti inerenti l’attività svolta in azienda nella misura pari al 30% della superficie coperta autorizzata.
c) COMPRENSORIO MINIMO.
- I piani di regolamentazione ed utilizzazione della zona artigianale devono essere estesi ad un comprensorio minimo di mq. 30.000
d) STANDARD.
- Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche escluse le strade dovranno essere dimensionati nelle seguenti percentuali:
- Aree per attività collettive, verde pubblico, interesse comune mq. 8% della superficie territoriale;
- Aree per parcheggio pubblico mq. 4% della superficie territoriale.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
- La densità edilizia fondiaria è regolata dal rapporto di copertura, dall’altezza massima e dai distacchi del fabbricato dai confini.
- Il rapporto di copertura non deve essere superiore al 45% della superficie fondiaria.
f) ALTEZZA.
- L’altezza massima assoluta degli edifici non può essere superiore a mt. 10,00.
g) DISTANZE.
- Gli edifici dovranno essere costruiti alla distanza minima di mt. 6,00 dal confine e mt. 10,00 dalle sedi stradali interne della zona industriale e artigianale.
- Le portinerie ed eventuali corpi accessori a destinazione speciale potranno essere ubicate a mt. 6,00 dalle strade interne.
- La distanza minima da rispettare per le strade di accesso alla zona industriale ed artigianale, siano rese ai margini od intersecanti la zona stessa, sono quelle fissate dal nuovo codice della strada.
- Gli edifici potranno altresì essere costruiti in aderenza al confine. In ogni caso le costruzioni dovranno distare fra loro almeno 12 metri.
h) TIPOLOGIA.
- La tipologia degli edifici non è subordinata a particolari schemi ritenendosi ammissibili le soluzioni tipiche che la moderna tecnologia consente di adottare in relazione alle esigenze funzionali dell’attività.
DATO ATTO che l’area oggetto di variante al P. di F. è sufficientemente servita dalla viabilità necessaria all’uso cui la si intende destinare; tale area dista circa 2,5 Km. dalla strada statale 125 Olbia – Palau, con la quale è collegata dalla strada comunale Surrau
– La Prugnola.
Detta strada comunale che ha una carreggiata sufficientemente larga (5 – 6 mt. di media), un fondo in apprezzabile stato di conservazione ed una buona percorribilità per quanto attiene alla pendenza, passa lungo il confine dell’area di proprietà Saporiti e prosegue sino alla località La Prugnola ove si immette nella provinciale per Bassacutena.
Una diramazione intermedia che si diparte in loc. Lu Lioni, consente un ulteriore collegamento con la strada Provinciale per Bassacutena e nel contempo un più breve rientro per il centro abitato di Arzachena.
ART. 56 Bis ZONA D – ARTIGIANALE LOCALITA’ MONTICANU
Le presenti norme valgono specificatamente per la zona D artigianale oggetto di variante al P. di F. di cui alla deliberazione C.C. n. 98 del 23.11.1999.
a) ATTUAZIONE.
Singole concessioni.
b) DESTINAZIONE.
In detta zona sono ammesse solo ed esclusivamente le opere attinenti alla realizzazione di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali, rottamazione di veicoli a motore.
Sono parimenti ammessi:
a) uffici annessi all’attività di cui sopra;
b) alloggio del custode;
c) capannone per l’esercizio dell’attività citata;
Nei casi a) e b) la volumetria complessiva, sommata per entrambe le destinazioni non può superare 350 mc.
d) COMPRENSORIO D’INTERVENTO.
Il progetto di utilizzazione della zona artigianale deve essere esteso all’intero comprensorio di zona D loc. Monticanu individuato con la delibera C.C. n° 98 del 23.11.1999.
d) STANDARD.
Gli spazi minimi da destinare alle attrezzature pubbliche escluse le strade dovranno essere dimensionati nelle seguenti percentuali:
- aree per attività collettive, verde pubblico, interesse comune mq. 8% della superficie territoriale;
- aree per parcheggio pubblico mq. 4% della superficie territoriale.
e) DENSITÀ EDILIZIA.
La densità edilizia fondiaria è regolata dal rapporto di copertura, dall’altezza massima e dai distacchi del fabbricato dai confini.
Il rapporto di copertura non deve essere superiore al 30% della superficie fondiaria.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima assoluta degli edifici non può essere superiore a mt. 10,00.
g) DISTANZE.
- gli edifici dovranno essere costruiti alla distanza minima di mt. 10,00 dal confine e mt 20,00 dalle sedi stradali di accesso al lotto.
- Le portinerie ed eventuali corpi accessori a destinazione speciale potranno essere ubicati a mt. 10,00 dalle strade di cui sopra.
- La distanza minima da rispettare per le strade di accesso alla zona artigianale, siano esse ai margini od intersecanti la zona stessa, sono quelle fissate dal nuovo codice della strada.
h) TIPOLOGIA.
- la tipologia degli edifici non è subordinata a particolari schemi ritenendosi ammissibili le soluzioni tipiche che la moderna tecnologia consente di adottare in relazione alle esigenze funzionali dell’attività.
ART. 57 ZONA D/2 – PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E COMMERCIALI
a) ATTUAZIONE.
- Programmi Pluriennali di Attuazione salvo le eccezioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.4.78 n. 30.
- Piano di Lottizzazione di iniziativa sia pubblica che privata;
- Singole concessioni rilasciate successivamente al convenzionamento dei Piani di Lottizzazione.
b) DESTINAZIONE.
In detta zona sono ammesse tutte le edificazioni di carattere artigianale e commerciale come appresso specificate:
Laboratori artigianali purchè non insalubri o molesti;
Depositi, magazzini, strutture di distribuzione commerciale all’ingrosso o di livello sovracomunale e comunque con una superficie di calpestio non inferiore a 100 mq., locali accessori, locali di esposizione e vendita dei manufatti prodotti in azienda.
Sono parimenti ammessi:
Gli uffici annessi alle attività cui è adibito il fabbricato principale.
Alloggio del custode unico per lotto artigianale-commerciale, nella misura del 4% della volumetria complessiva del lotto e comunque non superiore ai 300 mc..
c) COMPRENSORIO MINIMO.
Il Piano di Lottizzazione deve essere esteso all’intero comparto individuato nella cartografia di P. di F..
d) STANDARDS.
Deve essere destinato a standards il 20% della superficie territoriale, di cui almeno il 10%, dove essere destinata a parcheggio.
Negli insediamenti commerciali gli standards devono essere integrati sino al raggiungimento di 80 mq. per ogni 100 mq. di superficie di vendita.
e) DENSITA’.
La densità edilizia fondiaria è regolata dal rapporto di copertura, dall’altezza massima e dai distacchi del fabbricato dai confini. Il rapporto di copertura non deve essere superiore al 45% della superficie fondiaria.
f) ALTEZZA.
L’altezza massima consentita è di mt. 10,00 con un massimo di due piani fuori terra.
g) DISTANZE.
Gli edifici dovranno essere costruiti alla distanza minima di mt. 6 dal confine e di mt. 10,00 dalle sedi stradali interne della zona artigianale e commerciale.
Le portinerie ed eventuali corpi accessori a destinazione speciale potranno essere ubicate a mt. 6,00 dalle strade interne.
La distanza minima da rispettare per le strade di accesso alla zona artigianale e commerciale, siano esse ai margini od intersecanti la zona stessa, sono quelle fissate dal nuovo codice della strada.
Gli edifici potranno altresì essere costruiti in aderenza al confine.
In ogni caso le costruzioni dovranno distare fra loro almeno 12 mt..
h) TIPOLOGIA.
La tipologia degli edifici non è subordinata a particolari schemi ritenendosi ammissibili le soluzioni tipiche che la moderna tecnologia consente di adottare in relazione alle esigenze funzionali dell’attività.
Nel computo delle altezze non si considerano ciminiere, comignoli, antenne e simili.
ART. 58 ZONA D/3 – CANTIERI PORTUALI ESISTENTI
Sono zone produttive sature in cui è ammesso un ampliamento delle strutture esistenti fino al massimo del 2% della superficie utile di queste.
ATTUAZIONE.
- Concessione diretta.
Art. 59 - ZONA E/1 – ZONA AGRICOLA NORMALE.
ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE di cui alla Delibera C.C. n. 68 del 27.11.2015 E ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA RAS ASS. ALL’URBANISTICA, IN SEDE DI VERIFICA DI COERENZA (DET. N. 969/DG DEL 13 MAGGIO 2016 Prot. N° 19245)
Sono definite zone agricole le parti del territorio destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all’itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.
Le presenti norme sono adeguate nei contenuti tecnico-normativi alle “Direttive per le zone Agricole” di cui al D.P.G.R. 3/8/94, n.228 che si intendono recepite integralmente.
A) ATTUAZIONE
Concessione diretta, secondo la normativa fissata dal D.A.EE.LL.FF.U 2266/U del 23.12.1983 e dalle Direttive per le zone agricole di cui al D.P.G.R. 3.8.94 N° 228.
B) DESTINAZIONE
La destinazione prevalente della zona è per usi agricoli, tuttavia sono ammessi i seguenti interventi:
1) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
2) fabbricati per agriturismo e turismo rurale, intendendo per turismo rurale, quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, archeologici, faunistici, venatori e culturali del territorio rurale.
Lotto minimo per agriturismo Ha 7,00 e 3,00 Ha per Turismo rurale.
3) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva). Lotto minimo ha 1,00.
4) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti, e per il recupero del disagio sociale;
5) punti di ristoro anche indipendenti dall’azienda agricola, intendendo come tali: bar, ristoranti, e tavole calde cui possono essere annesse altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative;
6) residenze connesse ad aziende agricole o zootecniche;
7) impianti d’interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili;
C) DENSITA’ EDILIZIA E PARAMETRI EDIFICATORI SPECIFICI
Gli indici di edificabilità massimi da applicare sono i seguenti:
0,01 mc/mq PER I FABBRICATI DI CUI AL PUNTO 1) precedente comma e deve sempre essere dimostrato il possesso del requisito soggettivo di Coltivatore Diretto e/o di Imprenditore Agricolo Professionale e/o la titolarità di azienda svolgente effettiva e prevalente attività agricola. .
Nel caso di particolari esigenze aziendali e tipologie di intervento, proposte dall’imprenditore agricolo a titolo principale, da Imprese Agricole Professionali, e/o Aziende Zootecniche, Imprese Florovivaistiche, Imprese ortofrutticole intensive e simili, l’indice può essere elevato con delibera del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 4 D.P.G.R. 20.12.1983 n. 2266/U, come segue:
per aziende della superficie fondiaria < 0 = a 20 Ha indice massimo 0,10 mc/mq;
per aziende della superficie fondiaria > a 20 Ha e < o = a 30 Ha, indice massimo 0,15 mc/mq;
per aziende della superficie fondiaria > a 30 Ha, indice massimo 0,20 mc/mq;
Possono essere considerati più corpi aziendali separati, ai sensi dell’Art. 3, comma 5 del D.P.G.R. 3/8/ 1994, n. 228, esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul lotto interessato dall’intervento, i quali devono invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo su cui si edifica, ferma restando la possibilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra fondi contigui, intendendo come tali quelli confinanti.
Le particolari esigenze aziendali, devono essere dimostrate previo dettagliato piano di sviluppo aziendale, in stretta relazione con la consistenza degli allevamenti, registri ASL, quote vitivinicole e/o parametri di riferimento similari.
Ai fini edificatori, per questa tipologia di intervento, ai sensi dell’Art. 3 comma 3 del DPGR 228/94, la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in Ha. 1,00 salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in piano campo, impianti frutticoli, vigneti e impianti vivaistici, per i quali detta superficie è stabilita in Ha 0,50. In tal caso, è prescritto il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo (Art 2135 C.C. come sostituito dall’Art 1 Comma 1 DLgs 18 maggio 2001, n. 228), o di IAP ( Imprenditore Agricolo Professionale: imprenditore regolarmente registrato che, nelle zone svantaggiate come quella di Arzachena, dedica almeno il 25% del proprio tempo lavorativo all’attività agricola, ricavandone almeno il 25% del proprio reddito annuo), o di C.D. ( Coltivatore Diretto: lavoratore autonomo impegnato nella coltivazione diretta del terreno agricolo e/o nell’allevamento, per un minimo di 104 giorni lavorativi annui, impegnando esclusivamente e prevalentemente manodopera familiare). O deve trattarsi di Azienda Agricola similare.
0,01 mc/mq PER LE STRUTTURE DI CUI AL PUNTO 2), incrementabile con delibera del Consiglio Comunale a 0,015 mc/mq nei termini di cui al successivo punto E. Per tali fini l’Art. 9 del DPGR 228/94 si intende integralmente recepito.
Lotto minimo Agriturismo ha 7,00; turismo rurale ha 3,00 0,01 mc/mq PER LE STRUTTURE DI CUI AL PUNTO 4) precedente comma, PUNTO 7) E PUNTO 3);
Per gli interventi di cui al punto 4 l’indice è derogabile fino a 0,10 mc/mq con delibera del Consiglio comunale; il volume massimo realizzabile è pari a 2100 mc con vincolo di destinazione d’uso perpetua, superficie minima di intervento 3 Ha.
Con deliberazione del C.C. per gli interventi di cui al punto 7), l’indice è derogabile fino allo 0,10 mc/mq.
0.03 PER LE RESIDENZE DI CUI AL PUNTO 6) l’indice di edificabilità fondiaria è stabilito come segue:
0,03 mc/mq per il primo ettaro, 0.015 per il secondo ettaro, 0.0075 mc/mc per il terzo ettaro.
In ogni caso prima di intraprendere la nuova costruzione di fabbricati residenziali si dovrà procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente in azienda.
0,01 mc/mq PER I PUNTI DI RISTORO DI CUI AL PUNTO 5) precedente comma, incrementabile con deliberazione del Consiglio Comunale sino a 0,03 mc/mq. Il lotto minimo vincolato comunque deve essere almeno di 7,00 Ha.
Per fondi di superficie eccedente i 7 Ha e fino a 10 Ha l’incremento dell’indice è di 0,02 mc/mq con deliberazione del Consiglio Comunale In ogni caso il volume massimo consentito è di 2700 mc anche per superfici superiori.
C/1) PUNTI DI RISTORO
Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle Direttive per le zone agricole. (Art 26 comma 5 L.R. 8/2015)
Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di 20 per un massimo di 12 camere. Sono consentite altresì strutture sportive e ricreative annesse ai punti di ristoro in questione.
Non sono consentiti punti di ristoro con dotazione inferiore a 10 posti letto.
Quando il punto di ristoro, è incluso in un fondo agricolo comprendente attrezzature e residenze, alla superficie minima di 7 Ha vincolata per il punto di ristoro, deve essere aggiunta quella a suo tempo asservita per le attrezzature e le residenze in questione, che in ogni caso non può essere inferiore a 3 Ha, se la residenza è stata autorizzata successivamente alla fissazione di tale lotto minimo.
- Per i “Punti di Ristoro” dovrà essere osservata la distanza minima di 2 (due) Km. dal mare e 1 (uno) Km dai centri urbani come individuati e riconosciuti con specifica deliberazione dall’Amministrazione Comunale.
- I relativi fabbricati dovranno essere ubicati entro una fascia di 150 mt. dalle strade Statali, Provinciali e dalle strade comunali nel caso di nuova edificazione; qualora si proceda al recupero di fabbricati esistenti, per le finalità di cui al presente punto, questi ultimi ed eventuali unità aggiuntive, potranno essere ubicati entro una fascia di 500 m. Dalle strade in parola.
- Tra un punto di ristoro di nuova costruzione ed analoghe strutture di ristorazione esistenti, dovrà essere osservata la distanza minima di mt.500.
C/2) STRUTTURE DI APPOGGIO NON RESIDENZIALI
Ai sensi dell’Art. 83 comma 1 lett. b) delle NTA del PPR, è consentita l’edificazione di strutture di appoggio non residenziali per una superficie coperta non superiore ai 30 mq , per fondi da 3 fino a 10 ettari, raddoppiabili fino a 60 mq per superfici superiori a 10 ettari, comunque per volumetrie non superiori rispettivamente a 90 e 180 mc.
La superficie minima di intervento è stabilita in 3 Ha e non è prescritto il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo (Art 2135 C.C. come sostituito dall’Art 1 Comma 1 DLgs 18 maggio 2001, n. 228), IAP ( Imprenditore Agricolo Professionale: imprenditore regolarmente registrato che, nelle zone svantaggiate come quella di Arzachena, dedica almeno il 25% del proprio tempo lavorativo all’attività agricola, ricavandone almeno il 25% del proprio reddito annuo), C.D. (Coltivatore Diretto: lavoratore autonomo impegnato nella coltivazione diretta del terreno agricolo e/o nell’allevamento, perun minimo di 104 giorni lavorativi annui, impegnando esclusivamente e prevalentemente manodopera familiare). o azienda Agricola similare similare.
In ogni caso deve trattarsi di strutture di ridotte dimensioni, la cui realizzazione è subordinata alla verifica, finalizzata ad escludere, sia in base alle caratteristiche distributive interne che per le caratteristiche complessive del manufatto, la destinazione residenziale o per altri usi diversi dal ricovero e dalla custodia delle attrezzature agricole.
La struttura di appoggio potrà essere autorizzata a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori circa la avvenuta realizzazione del 100% del P.A.M.A., che è sempre necessario e dovrà essere presentato nei termini e modi di cui al successivo p. H.
C/3) RESIDENZE
Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari. (Art 26 comma 4 L.R. 8/2015)
La edificazione della residenza è ammessa solo ed esclusivamente se sussiste ed è dimostrata la stretta connessione tra la medesima e l’attività di conduzione agricola e zootecnica del fondo, nonché l’indispensabile esigenza di realizzazione della stessa (art. 83 comma a) N.T.A. del P.P.R.) per gli stessi fini, secondo le risultanze del programma di cui al successivo punto H.
Ribadito che per le residenze, la superficie minima d’intervento, è stabilita in Ha 3,00, i locali a destinazione non residenziale (magazzini, depositi, legnaie, cantine, vinaie, garages e simili), da dislocare nel piano interrato, del fabbricato principale, non possono superare in termini volumetrici il 100% del volume residenziale fuori terra di progetto. Qualora la richiesta di concessione edilizia riguardi unicamente locali interrati, questi non possono superare in termini volumetrici la cubatura assentibile fuori terra per la destinazione residenziale.
Per qualsiasi tipo d’intervento che comporti opere di miglioramento fondiario, la superficie territoriale del fondo necessaria a giustificare la cubatura di progetto, deve essere asservita per almeno 20 anni all’attività edificatoria assentita. All’uopo dovrà essere sottoscritto atto di vincolo di non frazionabilità e di inalienabilità della superficie in questione, da trascriversi in apposito repertorio comunale.
Possono essere considerati più corpi aziendali separati, ai sensi del D.P.G.R. 3/8/ 1994, n. 228, esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte, ma per l’edificazione a fini residenziali, i fondi devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue. (Art 26 comma 3 L.R. 8/2015).
Ai sensi dell’Art. 83 comma 1 lett. A) delle NTA del PPR, gli edifici residenziali di nuova edificazione dovranno essere localizzati all’esterno della fascia costiera, salvo venga dimostrata l’indispensabile esigenza della residenza stessa per la conduzione dell’attività agricola esercitata;
D) ALTEZZA
Tutti i nuovi edifici possono avere massimo 2 piani fuori terra ed altezza non superiore a m. 6,50, tale altezza può essere superata per fabbricati e manufatti in genere, connessi all’attività aziendale che necessitano di altezze maggiori per la loro specifica funzione produttiva (es. silos, serre, cabine elettriche ecc.).
E) AGRITURISMO E TURISMO RURALE
E’ consentito in queste zone l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale, quali attività collaterali od ausiliarie a quella agricola e/o zootecnica.
Per turismo rurale, si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, archeologici, faunistici, venatori e culturali del territorio rurale.
L’attività di turismo rurale può essere esercitata unicamente nei fabbricati esistenti, non più necessari alla conduzione agricola del fondo ovvero nei punti di ristoro di cui all’Art. 10 delle direttive per le zone agricole. Per gli stessi è ammessa la modifica di destinazione d’uso senza incrementi volumetrici, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, orientata alla utilizzazione dei manufatti stessi per interventi di turismo rurale ai sensi degli articoli 8, 9, 10 della L.R. 12.8.1998 n. 27.
Per la realizzazione di nuove strutture per l’attività agrituristica sono ammessi tre posti letto per Ha da adibire alle attività in questione. Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione ricettiva (agriturismo) sono aggiuntive rispetto ai volumi esistenti per la residenza ed i locali a stretto servizio dell’attività agricola nella medesima azienda in cui si esercita l’attività. Successivamente all’attuazione dell’intervento di agriturismo, non sono ammesse nello stesso fondo volumetrie nuove per la residenza del conduttore qualora queste siano già state previste negli interventi di cui sopra.
La superficie minima del fondo per l'agriturismo, non deve essere inferiore a 7 Ha con le seguenti prescrizioni:
Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 Ha il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto;
Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per
ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto.
I fabbricati per agriturismo devono essere ubicati ad una distanza maggiore o uguale a 4 Km dal mare e a 2 Km dai centri urbani come individuati e riconosciuti con specifica deliberazione dell’Amministrazione Comunale.
I fabbricati per agriturismo da attuarsi in aziende agricole gestite da Imprenditore Agricolo a titolo principale, o figura professionale equipollente, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., non sono vincolati al rispetto delle distanze di cui al precedente punto.
Per l’agriturismo, possono essere considerati più corpi aziendali separati, ai sensi del D.P.G.R. 3/8/ 1994, n. 228, esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica.
La superficie minima del fondo per il turismo rurale, non deve essere inferiore a 3 Ha I fabbricati per turismo rurale dovranno essere ubicati ad una distanza maggiore o uguale a 1 km dal mare e 1 km dalle zone omogenee A, B, C.
F) DISTANZE
I nuovi fabbricati residenziali ricettivi o agrituristici, devono essere costruiti ad una distanza di m. 6,00 dal confine ad eccezione dei locali tecnici interrati o seminterrati che potranno essere costruiti in aderenza al confine. Per gli interventi su fabbricati esistenti, costituiti da unità immobiliari accorpate, è ammesso l’ampliamento degli stessi in aderenza alla linea di confine tra le unità immobiliari medesime.
Le costruzioni per allevamenti zootecnico-intensivo debbono distare almeno 50 m. dal confine di proprietà. Detti fabbricati devono osservare le seguenti distanze dalle zone territoriali omogenee A, B, C, F, G:
500 m. se trattasi di allevamento per suini;
300 m. se trattasi di allevamento per avicunicoli;
100 m. se trattasi di allevamenti per bovini, ovicaprini ed equini.
G) TIPOLOGIA
L’edificazione dei fabbricati residenziali, dei punti di ristoro, delle strutture per il turismo rurale dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri essenziali e schietti dell’architettura rurale Gallurese. Non sono ammessi caratteri architettonici derivanti dai tipi usuali della fascia costiera, analogamente non è consentito, in sede di progettazione, l’inserimento di elementi estranei agli organismi edilizi rurali quali:
Archi con qualsiasi tipo di sesto, ad esclusione del portale e zone d’ingresso;
Sono ammessi rivestimenti in pietrame faccia-vista purché nelle forme tipologico-costruttive degli “stazzi”;
Movimentazione delle masse volumetriche (che devono essere compatte), per realizzare mansarde e simili;
Articolazioni in pianta e in alzato, ad andamento prevalentemente curvilineo;
I tetti dovranno essere prevalentemente, realizzati a due falde e coperti con manto di coppi alla sarda.
Per gli "stazzi" tipici galluresi (notoriamente riconosciuti come tali), presenti nelle zone agricole, sono consentiti
interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, mentre gli ampliamenti sono possibili unicamente per
dotare tali strutture dei necessari servizi (bagni, cucine, disimpegni, pergole), indispensabili per migliorare la funzionalità
dell'organismo edilizio nel suo complesso. Non sono ammessi interventi di totale demolizione e ricostruzione dei fabbricati
in questione.
Il dimensionamento dei volumi degli edifici deve essere effettuato tra l’altro, sulla base della natura orografica del
fondo interessato dagli interventi, privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non interessate dalla presenza di
rilievi e riducendo al minimo, gli sbancamenti. I progetti di intervento devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici
esistenti e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso e le recinzioni. Le opere previste devono
inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali, non recare
pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e non determinare interferenze visive negative rispetto al patrimonio culturale
esistente nell'intorno;
Ancora i nuovi interventi devono rispettare le forme e i caratteri del contesto locale di riferimento mediante tipologie,
materiali, colori, sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi della tradizione locale, con particolare riguardo
alle forme, ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti. Sono ammesse soluzioni re
interpretative dei caratteri costruttivi tradizionali, che partendo dalle matrici originarie portino a organismi di nuova e attuale
concezione anche sul piano del rendimento energetico, tali da consentire inserimento coerente nel contesto paesaggistico
ambientale di riferimento. Essi devono inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto delle trame e dei reticoli, non
devono alterare l’andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, privilegiando la localizzazione nelle parti del
fondo non interessate dalla presenza di rilievi e di vegetazione.
H) P.A.M.A. PIANO AMBIENTALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO
Gli interventi di cui ai precedenti punti B) 1), 3), e 6) sono assentibili previa presentazione di un PIANO
AMBIENTALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO a firma di un tecnico abilitato.
Il PAMA può essere presentato dal proprietario, affittuario del fondo, dal conduttore dell’azienda agricola, dal legale rappresentante di cooperative agricole e/o di associazioni di imprenditori o società cooperative, di associazione con finalità di gestione agricola del fondo o di promozione delle attività connesse al turismo venatorio, all’educazione ambientale, all’agriturismo e simili.
Le attività connesse all’utilizzo agricolo del fondo, sono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli e sono finalizzate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti principalmente dalla coltivazione del fondo o del bosco, dall’allevamento di animali. Sono attività connesse anche quelle dirette a fornire beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio rurale e forestale, di ricezione e ospitalità.
Il P.A.M.A deve contenente:
a) Una descrizione dell'attuale situazione dell'azienda.
b) Caratteristiche fisiche prevalenti del fondo, con particolare riferimento alla giacitura, esposizione, altimetria, alla consistenza e natura del suolo coltivabile, modalità di approvvigionamento idrico per le esigenze di coltivazione del fondo e per gli usi di tipo civile, viabilità interpoderale, tare improduttive e rocciai che opportunamente perimetrale e decurtate dal totale non possono mai determinare una superficie fondiaria residua minore o uguale a 1,5* ha, pena l’improcedibilità della richiesta di concessione edilizia.
Per tare improduttive si intendono esclusivamente: rocciai, strade interpoderali, sedimi di manufatti per attività non pertinenti con l’uso prettamente agricolo produttivo del fondo quali piscine, solarium annessi, strutture sportive connessi alla residenza.
c) Una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e/o delle attività connesse, atta a dimostrare la necessità di una presenza costante in azienda del coltivatore del fondo o dell'allevatore, e la stretta connessione tra le opere di miglioramento fondiario e la residenza necessaria allo scopo.
d) Esatta elencazione del tipo e numero delle essenze vegetazionali produttive da mettere a dimora, indicazione del Reddito Netto Minimo previsto, il fabbisogno delle ore lavoro nei vari periodi dell’anno e quant’altro necessario per dimostrare i giustificativi economici dell’attività che si intende avviare o preesistente, a dimostrazione dell’interconnessione tra attività agricola e struttura residenziale. Si considera quale fabbisogno minimo inderogabile un Reddito Netto Minimo di produzione equivalente pari a 4000 € e un minimo di 500 ore/lavoro annue da dedicare alla gestione del fondo.
e) Una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché, al potenziamento delle strutture produttive esistenti.
f) L'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare, le relative aree da vincolare all'inedificabilità secondo gli indici di cubatura utilizzati e in correlazione con i contenuti del Programma di Miglioramento delle Colture e dell’Ambiente.
g) L'individuazione dei fabbricati presenti in azienda ritenuti non più necessari con le finalità del programma.
h) La definizione dei tempi, le fasi di realizzazione e i costi del programma in oggetto, raffrontatati con i benefici che dallo stesso ne derivano.
*le parole 2 ha sono state modificate in 1,5 ha con emendamento in sede di adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale.
Il rilascio dei titoli abilitativi per attuare le opere di miglioramento fondiario, avverrà come segue:
Prima Fase:
Rilascio di Autorizzazione Edilizia per la realizzazione delle opere previste nel Programma di Miglioramento delle Colture e dell’Ambiente.
Seconda Fase:
Una volta realizzate interamente (al 100%), le opere previste nel Programma di Miglioramento delle Colture e dell’Ambiente, di cui al precedente punto, e previa presentazione di idonea perizia da parte del Direttore del Lavori,
completa di dettagliata descrizione delle migliorie attuate, corredate di adeguata documentazione fotografica dimostrativa, planimetria riportante punti di scatto in numero sufficiente a descrivere le migliorie stesse; potrà essere rilasciata la Concessione Edilizia (oggi permesso di costruire) per la costruzione del fabbricato residenziale e/o dell’annesso agricolo.
La relazione di cui sopra dovrà certificare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, la esatta rispondenza delle opere in questione con i contenuti del Programma a suo tempo autorizzato.
I) SMALTIMENTO DEI REFLUI
Fino all’entrata in vigore di nuove norme statati o regionali in materia, le abitazioni in zona agricola, gli agriturismi, punti di ristoro e turismo rurale, ecc. che non siano allacciati a fognature pubbliche devono essere dotati di apposito sistema di smaltimento eliminando qualunque scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto.
Il sistema di smaltimento dovrà prevedere l’utilizzo di apposito sistema di depurazione o smaltimento tramite imhoff con recapito finale in impianto di fitodepurazione con effluente finale conforme alle vigenti norme (tabella 1, 2 Dlgs 152/99).
All’uopo dovrà essere presentato apposito progetto. Entro tre anni dovranno essere adeguati alla presente direttiva tutti gli
scarichi delle acque usate per gli immobili in fase di realizzazione o non dotati ancora di agibilità o abitabilità.
Entro la stessa data gli insediamenti agro alimentari e gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati di sistemi analoghi di smaltimento o depurazione approvati dall’Amministrazione comunale.
LE MISURE DI SALVAGUARDIA CONSEGUENTI ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON, SI APPLICANO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE EDILIZIA, PRESENTATE ANTERIORMENTE ALLA DATA DI PRIMA ADOZIONE, EX ART 20 1° COMMA DELLA L.R. 45/89, DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
ART. 60 ZONA E/2 – ZONA AGRICOLA AL CENTRO ABITATO DI ARZACHENA
Valgono per la presente zona tutte le norme previste dal precedente art. 59 per le zone E/1 con esclusione della possibilità di deroga prevista al comma b) art. 4 del D.P.G.R. 1.8.1977 n. 9743 – 271.
ART. 61 ZONA E/3 – ZONA AGRICOLA DI PARTICOLARE INTERESSE IN LOCALITA’ MONTE MORO
a) ATTUAZIONE.
Eventuali interventi da attuarsi in detta zona dovranno essere preventivamente definiti con opportuno piano di studio esteso all’intera zona prevista dal P. di F.
b) DESTINAZIONE.
Usi agricoli, valorizzazione di parco, insediamento di modeste attività di supporto turistiche.
c) DENSITÀ EDILIZIA.
La densità edilizia territoriale di zona è di 0,03 mc/mq. con possibilità di deroghe previste dal D.D.G.R. 9743 – 271 del 1.8.77.
d) ALTEZZA.
L’altezza massima degli edifici per residenze agricole in questa zona è prevista in metri 6,00. si potrà raggiungere l’altezza massima di mt. 7,50 per edifici in deroga.
e) DISTANZE.
Gli edifici dovranno essere costruiti ad una distanza di metri 6 dal confine.
f) DISTANZE DALLE STRADE.
La viabilità interna delle zone E/3 in sede di piani di attuazione, dovrà essere classificata per ordine di importanza prevedendo:
STRADE PRIMARIE quelle di collegamento della zona con centri abitati, frazioni, borgate, comuni, insediamenti turistici, insediamenti industriali e artigianali.
In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alle distanze previste dal D.M. 1.4.68.
STRADE SECONDARIE con viabilità principale di collegamento tra diverse zone del centro abitato.
In fregio a tali strade l’edificazione dovrà avvenire alla distanza minima di mt. 6,00 per lato a partire dal ciglio stradale o dal lato esterno del marciapiede, e misurato in proiezione orizzontale.
STRADE TERZIARIE di viabilità limitata relativa alle sole esigenze di disimpegno di lotti.
In fregio a tali strade l’edificazione potrà avvenire sul filo del marciapiede, ed in ogni caso ad una distanza minima di mt. 6,00 dall’asse stradale.
ART. 62 ZONA F/1 – ZONA TURISTICA DELLA FASCIA COSTIERA
a) ATTUAZIONE
- Piani pluriennali d’Attuazione salvo le eccezioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.04.78 n°50;
- Piano di Lottizzazione convenzionata esteso ad una intera sub-zona individuata dalla presente variante;
- Concessione singola rilasciata successivamente al convenzionamento del Piano di Lottizzazione.
Gli ambiti contraddistinti con il simbolo F1 costituiscono le sub-zone omogenee di cui all’art. 11 L.R. 19.05.1981 n°17.
b) DIVIETO di realizzare accessi automobilistici alla fascia di rispetto di 150 mt. Dal mare (art. 62 comma 9 del R.E. approvato dalla Regione): tale divieto, pertanto, resta fermo con la precisazione espressa dal T.A.R. nella sentenza che i parcheggi pubblici possono essere realizzati al di fuori della fascia di rispetto e con ulteriore chiarimento, risultante dal testo dell’art. 62 comma 9 del R.E. approvato dalla Regione, nella parte non interessata dal ricorso al T.A.R. che gli accessi alla fascia costiera possono e devono essere realizzati con sentieri pedonali e con le strade campestri esistenti, precludendo comunque il traffico automobilistico all’interno della fascia costiera medesima.
c) DESTINAZIONE
Residenze, complessi ricettivi, servizi ed attrezzature di tipo stagionale. Attività artigianali di servizio purchè non siano rumorose, ne moleste, ne classificabili tra le attività insalubri di prima e seconda categoria.
d) STANDARDS
Il 50% della superficie territoriale dell’insieme costituito dalle F/1, deve essere destinato a spazi per attrezzature di interesse comune, per parcheggi, per verde ambientale, per verde attrezzato a parco, gioco e sport. Il 30% della superficie territoriale dell’insieme suddetto, che deve essere localizzato all’interno della quota del 50% sopraindicata, deve essere trasferito in proprietà al Comune.
e) DENSITA’ EDILIZIA
L’indice territoriale per residenze è di 0,16 mc/mq.
Onde incentivare l’edificazione turistico – alberghiera e di interesse pubblico, il 20% di detta cubatura è sottratta alla destinazione residenziale e può essere utilizzata esclusivamente per le attrezzature di cui sopra con ulteriore incentivo determinato applicando sul 20% della superficie territoriale globale, l’incremento di 0,34 mc/mq.
Per guisa che sul 20% della superficie territoriale globale, potrà applicarsi l’indice di mc/mq 0,50. Pertanto se verranno eseguite le potenzialità residenziali sommate a quelle turistiche – alberghiere e di interesse pubbliche, il superveniente volume pubblico sarà sovra calcolato in funzione della utilizzazione scelta al momento della lottizzazione.
L’indice fondiario di zona non potrà superare i limiti indicati dal Decreto Presidente Giunta Regionale 01/08/1977 n°9743-271 per le zone F
f) ALTEZZA
L’altezza massima degli edifici in questa zona è prevista in m. 7,50 con non più di due piani fuori terra.
E’ consentita l’edificazione del terzo piano per complessi edilizi superiori a mc. 1000 per esigenze di migliore articolazione delle masse volumetriche e nell’estensione massima del 20% della superficie coperta.
g) DISTANZE
Gli edifici potranno essere costruiti in aderenza sul confine, oppure ad una distanza di almeno m. 5,00 dal confine. Potranno essere consentite distanze inferiori, previo accordo tra i proprietari confinanti, purchè le distanze, in presenza di pareti finestrate, non siano inferiori a quelle indicate nel comma successivo.
Tra pareti di cui almeno una finestrata è prescritta una distanza minima pari all’altezza della parete più alta dei fabbricati fronteggianti, con un minimo di mt. 10.
La distanza si misura tra pareti o parti di parete fronteggianti e perpendicolarmente alle medesime.
Non si considerano finestrate le pareti che comprendono solo finestre per locali di servizio igienico-sanitario, per le quali la distanza minima è quella prevista dall’art. 873 c.c
h) DISTANZE DALLE STRADE
Si osservano le disposizioni generali dell’art. 106 del presente regolamento.
ART. 63 ZONA F/2 – COMPLETAMENTO DI INTERVENTO TURISTICO
a) ATTUAZIONE.
- Programmi Pluriennali di Attuazione salvo le eccezioni previste dall’art. 3 della L.R. 28.4.1978, n. 30.
- Lottizzazione convenzionata per superfici continue, inedificate o non asservite a costruzioni già realizzate, di oltre 5.000 mq.
- concessioni dirette per lotti inferiori a mq. 2000 e, previa approvazione di piano di utilizzo, riguardante le infrastrutture primarie, per estensioni continue di superficie compresa tra 2000 e 5000 mq. con assunzione di atto d’obbligo per le cessioni.
b) DESTINAZIONE.
In dette zone sono ammesse tutte le edificazioni di carattere residenziale e di servizio di tipo stagionale turistico.
Sono vietate le attività artigianali classificate tra quelle insalubri di 1° e 2° categoria, quelle moleste e non compatibili con l’insediamento residenziale turistico.
c) STANDARDS.
Il 50% della superficie territoriale di ciascuna lottizzazione deve essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per parcheggi, per verde attrezzato a parco, gioco e sport.
Almeno il 50% della superficie suddetta, pari al 30% della superficie territoriale di ogni lottizzazione, devo essere trasferito in proprietà al Comune.
Ove non sia obbligatoria la lottizzazione convenzionata per mancanza della superficie minima continua gli standards dovranno essere monetizzati solo nel caso di impossibilità di cessione e di inutilizzabilità del lotto.
La monetizzazione delle mancate cessioni – salvo cessioni parziali non destinate a viabilità – avverrà a prezzi corrispondenti a quelli di mercato e la superficie minima da valutarsi non potrà essere inferiore al 30% di quella del lotto.
e) INDICE DI FABBRICABILITÀ.
Indice di fabbricabilità massimo: 0,30 mc/mq.
Indice di fabbricabilità territoriale: 0,16 mc/mq.
L’indice territoriale si applica solo alle lottizzazioni.
Per interventi diretti non subordinati al piano di lottizzazione si applica l’indice fondiario pari allo 0,16 mc/mq sulla totalità del lotto, senza considerare la percentuale degli standards.
f) ALTEZZA.
Altezza massima 7,50 con non più di due piani fuori terra.
g) DISTANZE.
Si osservano le norme stabilite dall’art. 62 (lettera f).
h) DISTANZA DALLE STRADE.
Si osservano le distanze stabilite dall’art. 106 successivo.
i) DISTANZE DAL MARE.
È prescritta la distanza di 150 m. dal mare così come stabilito dall’art. 14 L.R. 19.05.1981 n.17.
l) TIPOLOGIA.
Le costruzioni devono rispettare la tradizionale tipologia edilizia degli insediamenti locali.
ART. 64 ZONA F/3 – AREE TURISTICHE OGGETTO DI LOTTIZZAZIONI APPROVATE
La disciplina urbanistica ed edilizia di dette zone è quella stabilita dalle convenzioni e dallo strumento attuativo esistente.
ART. 65 ZONA G – AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
a) ATTUAZIONE.
L’edificazione nella zona G è determinata da apposito strumento attuativo (piano dei servizi) e delle norme specifiche relative agli edifici ed impianti di interesse pubblico.
b) DESTINAZIONE.
Dette zone sono destinate alla realizzazione di edifici ed impianti di interesse generale, per l’istruzione secondaria superiore, per complessi sportivi, ospedalieri, per impianti tecnologici quali depuratori, inceneritori, stazioni ENEL e simili; per parchi comunali e quanto specificatamente indicato nell’art. 3 del D.P.G.R. 1.8.1977 n. 9743 – 271.
c) DENSITÀ EDILIZIA.
La densità edilizia verrà definita per le diverse attrezzature dal piano dei servizi. In ogni caso non potrà superarsi la densità territoriale di zona di 1,5.
d) ALTEZZA.
Le altezze sono definite dallo strumento attuativo. In ogni caso non potrà superarsi l’altezza massima di mt. 15.
e) DISTANZE.
Le distanze tra i corpi di fabbrica sono quelle determinate dalle specifiche normative previste dalle vigenti norme per edifici o impianti in cui trattasi.
f) TIPOLOGIA.
La tipologia degli edifici non è subordinata a particolari schemi ma è riferibile alla specifica destinazione.
In ogni caso le opere dovranno inserirsi armonicamente nell’ambiente architettonico o paesaggistico circostante.
ART. 66 ZONA H – DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DI RISPETTO O VINCOLO PARTICOLARE
Detta zona riguarda le parti del territorio che rivestono particolare pregio naturalistico geomorfologico, archeologico ed ambientale in genere.
L’edificazione di opere pubbliche limitatamente ai casi di motivata necessità è disciplinata dall’indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq. con possibilità di deroga ai sensi dell’art. 16 della legge 6.8.1967 n. 765 dell’art. 4 del D.P.G.R. 1.8.1977 n. 9743/271.
Le altezze ammissibili e le caratteristiche tipologiche deriveranno dalla attenta valutazione dell’ambiente circostante.
In ogni caso non saranno consentite altezze superiori a ml. 7,00.
ART. 67 ZONA S/1 – AREE DI SUPPORTO PER LA BALNEAZIONE
Dette aree si intendono quali standards delle zone turistiche e pertanto appartengono al comparto di lottizzazione.
Per tali aree è stabilito l’indice territoriale massimo di 0,04 mc/mq. e la cubatura corrispondente dovrà realizzarsi nel comparto F di appartenenza, al di fuori della stessa zona S/1.
In convenzione dovrà risultare l’apposito vincolo di inedificabilità e di destinazione pubblica.
ART. 68 ZONA S/2 – AREE SPORTIVE PRIVATE
Dette aree si intendono come standards delle zone F e pertanto appartengono al comparto di lottizzazione.
L’indice territoriale di dette aree è di 0,04 mc/mq. La cubatura corrispondente dovrà realizzarsi nel comparto F di appartenenza, al di fuori della stessa zona S/2.
In convenzione dovrà risultare l’apposito vincolo di inedificabilità e di destinazione per attrezzature sportive.
ART. 69 ZONA S/3 – STANDARDS ACQUISITI O DA ACQUISIRE CON LOTTIZZAZIONI
Dette aree si intendono come standards di superfici urbanizzabili o urbanizzate e pertanto appartengono ai comparti di lottizzazione.
L’indice territoriale di dette aree è quindi quello relativo alla zona di appartenenza.
Si precisa che le indicazioni cartografiche delle superfici da acquisire non hanno valore di norma. Dette superfici devono essere specificate in quantità, qualità e localizzazione nel progetto di lottizzazione.
L’edificazione pubblica prevista su tali zone secondo le destinazioni indicate dalle norme relative alle diverse zone è disciplinata dalla stessa normativa della zona cui appartengono.
ART. 70 ZONA G/2 – CENTRO IPPICO
ARTICOLO ANNULLATO
CAPITOLO IV: CAMPEGGI.
ART. 71 DISCIPLINA GENERALE
I campeggi sono ammissibili soltanto nelle zone F ed il numero dei posti letto va calcolato in funzione delle volumetrie ammesse nelle zone. Anche per la realizzazione dei campeggi è necessario lo studio di un preventivo piano di lottizzazione, secondo le procedure prescritte dalla vigente legge urbanistica e secondo la disciplina particolare delle zone interessate.
ATTUAZIONE.
- Piani di lottizzazione;
- Singole concessioni rilasciate successivamente all’approvazione e convenzionamento del Piano Attuativo.
ART. 72 DOCUMENTAZIONE
A corredo della domanda di cui all’articolo precedente è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in cinque copie:
a) Corografia in scala 1:5000 ed 1:10.000 con stralcio dello strumento urbanistico;
b) Planimetria catastale del terreno e sue adiacenze, con tutte le indicazioni atte all’individuazione della località;
c) Planimetria quotata della località in scala non inferiore ad 1:1000 con l’indicazione delle alberature d’alto fusto esistenti, delle zone di macchia e i sottobosco esistenti, delle colture esistenti, degli edifici o di ogni altro manufatto esistente, dalla larghezza delle strade esistenti, dei nomi dei proprietari confinanti;
d) Planimetria come al precedente punto c) con indicate tutte le opere da realizzare di qualsiasi tipo e consistenza con le quote principali sufficienti alla completa individuazione delle opere stesse;
e) Prospetti e piante delle opere murarie secondo le prescrizioni dell’art. 3 del presente regolamento;
f) Dettagli esecutivi di tutti i servizi igienici, sanitari e dei sistemi di scarico, evacuazione, depurazione, ecc.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costrutivi e decorativi in scala maggiore, nonché ulteriori disegni, fotografi e plastici che siano ritenuti necessari per l’esame dell’opera progettata.
La domanda dovrà essere inoltre corredata da una relazione che indicherà la natura giuridica del diritto di uso del suolo per cui si chiede la lottizzazione, il modo di alimentazione dell’acqua potabile ed il fabbisogno giornaliero, il tipo ed il numero delle installazioni sanitarie, il modo di evacuazione delle acque luride, il modo di rimozione quotidiana e di distruzione quotidiana delle immondizie, il modo di illuminazione, il numero massimo dei campeggiatori, le descrizioni dei tipi di tende, cabine, tucul ecc. adottati stabilmente; la descrizione dei materiali e colori da impiegare nelle rifiniture esterne dei fabbricati o delle opere murarie, le disposizioni adottate per la manutenzione e la conservazione del patrimonio vegetale e per la pulizia nel camping, i modi di recinzione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in merito il parere delle competenti autorità igienico-sanitario-forestale, ecc., anche quando ciò non sia espressamente richiesto dalle disposizioni vigenti.
Gli elaborati tecnici allegati alla domanda convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm 21x31.
ART. 73 OCCUPAZIONE E STATO DEL SUOLO
Edifici ed altre installazioni debbono essere compresi in una parte dell’area del campeggio non superiore ad 1/3 dell’area totale.
Dei 2/3 restanti;
- 1/3 dovrà restare allo stato naturale salvo opere di piantumazione o di rimboschimento nel caso di cui al successivo comma;
- 1/3 potrà essere attrezzato con esclusione di qualsiasi manufatto coperto.
Qualora a non più di 33 metri dal camping si trovi una zona sportiva o comunque attrezzata per il tempo libero effettivamente in grado per dimensione o per impianti, di servire i frequentatori del camping potrà essere per la metà dell’area totale occupata da edifici, tende, servizi, piazzole, parcheggi ecc. e per l’altra metà tenuta per 2/6 allo stato naturale e per 1/6 modestamente attrezzata con esclusione di qualsiasi manufatto coperto.
L’uso delle attrezzature esterne del camping di cui sopra dovrà essere gratuito, e ciò dovrà risultare da apposito atto allegato alla domanda di lottizzazione stipulato tra il gestore del camping ed il proprietario o il gestore delle attrezzature.
È fatto assoluto divieto di procedere a movimenti di terra, spianamento di dune, scavo di trincee,ecc.
È vietato procedere all’abbattimento di alberi per più di 1/5 dell’area del camping. Nel camping in prossimità del mare i primi 150 metri del limite dell’arenile demaniale devono essere lasciati allo stato naturale salvo la sola apertura di sentieri pedonali che non debbono comunque alterare l’altimetria del terreno.
Debbono essere ugualmente lasciati allo stato naturale, salvo in corrispondenza degli accessi, i primi 5 metri lungo i confini del camping.
Il terreno deve essere tenuto a prato secondo le caratteristiche vegetali del manto erboso naturale della zona.
Qualora il terreno destinato a camping non sia alberato, è fatto obbligo al gestore di provvedere alla sua sistemazione mettendo a dimora non meno di un albero di grande sviluppo ogni 100 mq. le cui assenze ed il suo raggruppamento dovranno figurare nel progetto ed avere l’autorizzazione dell’Autorità comunale.
ART. 74 STRADE E PARCHEGGI
Nell’area destinata a camping è consentita l’apertura di sentieri e di strade pedonali, mentre la transitabilità automobilistica deve essere prevista solo in caso di emergenza.
È comunque vietato effettuare movimenti di terra o abbattere alberi per l’apertura di qualsiasi strada.
Nel camping in prossimità del mare è comunque vietata l’apertura di strade carrabili è facoltativo; esso deve essere comunque realizzato con sistemi che garantiscano la permeabilità almeno parziale e non alterino il regime superficiale delle acque piovane.
All’ingresso del camping debbono essere predisposte una o più aree appositamente segnalate per la sosta dei veicoli dei campeggiatori.
La sosta delle automobili nel resto del camping sarà di regola vietata.
Le aree per parcheggio saranno situate in modo da non doversi procedere al taglio di alcuna alberatura. Per gli alberi che potrebbero essere danneggiati dalle manovre degli autoveicoli dovrà essere disposta adeguata protezione.
Nell’area destinata a camping dovranno essere appositamente indicate le zone in cui è consentito il passaggio e la sosta delle roulottes; tali zone saranno scelte in modo da non arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.
Per le zone percorribili dalle roulottes dovrà indicarsi la dimensione massima delle roulottes ammesse.
ART. 75 DIMENSIONAMENTO DEL CAMPING E DEI SERVIZI
L’area minima per l’attrezzatura di un camping è di mq 20.000.
Il numero massimo di campeggiatori presenti non può oltrepassare il numero di 200 per ettaro.
Il numero delle installazioni fisse o mobili di qualsiasi genere (tende, caravan, tucul, ecc.) deve essere in ragione di una installazione ogni 100 mq dell’area effettivamente utilizzabile per il campeggio.
I servizi igienici dovranno comprendere al minimo:
- una doccia ogni 30 campeggiatori o frazione di 30;
- un lavabo o affine ogni 20 campeggiatori o frazione di 20;
- un wc ogni 20 campeggiatori o frazione di 20;
Nel camping in cui un certo numero di docce, lavabi, WC, sono individuali, le quantità minime sopraindicate dovranno essere verificate per i campeggiatori senza servizi individuali.
L’approvvigionamento idrico dovrà essere totalmente ed esclusivamente di acqua potabile.
La distribuzione di acqua non potabile all’interno del camping è vietata.
Per lo scarico delle immondizie dovrà essere predisposto al minimo un recipiente chiuso, inodore, lavabile, di almeno 75 litri di capacità ogni 30 campeggiatori.
I recipienti dovranno essere disposti all’ombra, ad almeno metri 20 dalla più vicina installazione, quotidianamente svuotati, lavati, disinfettati e disinfestati.
Dovranno poggiare su terreno solido e facilmente lavabile.
In ogni camping dovrà esserci almeno un estintore anti-incendio, in provato stato di funzionamento, ogni 100 campeggiatori.
Gli estintori dovranno essere ubicati in modo da non distare più di m. 50 dall’installazione più lontana.
ART. 76 NORME IGIENICHE
Per quanto concerne i servizi igienico-sanitari del progetto dettagliato presentato secondo la lettera f) dell’ art. 72 precedente, dovrà risultare l’adozione dei più aggiornati ed efficienti sistemi atti a garantire:
- la distribuzione dell’acqua senza dispersioni;
- la massima pulizia e l’assoluta assenza di odori nei locali doccia, lavabi, WC, comunque disposti;
- la perfetta tenuta antiesalazione, antiodore, e nessuno spandimento nel sottosuolo delle fogne, pozzetti, fosse di raccolta, ecc.
L’emissione delle acque di scarico in acque pubbliche dovrà avvenire solo previa depurazione centralizzata di provato idoneo funzionamento e nei punti che saranno indicati dall’Amministrazione.
È fatto comunque divieto di immettere acque di scarico non depurate nel mare o nelle acque pubbliche fluviali.
La fruizione turistica del territorio, salvo le zone destinate a campeggio, non può essere consentita con roulottes e campers per più di sei ore.
ART. 77 COSTRUZIONI FISSE
Le costruzioni fisse di qualsiasi tipo non potranno coprire più di 1/20 dell’area totale e non potranno comunque superare l’altezza massima di metri 4,50. Sono consentiti nelle costruzioni in muratura:
- servizi igienici;
- guardiania e custodia;
- ristorante, cucine, bar e servizi connessi;
- residenze per non più del 15% del totale dei campeggiatori:
- eventuali servizi tecnici connessi con attività speciali del camping.
Per le costruzioni fisse valgono tutte le altre disposizioni del presente regolamento edilizio per i fabbricati in genere.
ART. 78 DIVIETI
È vietato l’allestimento dei campings:
- lungo le strade statali, provinciali, comunali e locali ai sensi del D.M. 1.4.1968 per le distanze ivi stabilite;
- nelle zone differenti da quelle classificate come F;
- in un raggio di m. 10 dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile nonché da impianti di depurazione fognaria centralizzata.
È vietato parimenti l’allestimento dei campeggi entro la fascia di 1 Km dal mare, fatta eccezione per quelli già preesistenti nella zona F sita a valle della strada provinciale di accesso a Cannigione.
CAPITOLO V: CARATTERISTICHE EDILIZIE – URBANISTICHE GENERALI.
ART. 79 VERDE PRIVATO
I parchi, i giardini, le ville, le alberature – escluse quelle di carattere agricolo – di proprietà privata, indipendentemente dai vincoli speciali, debbono essere considerati come elementi di bellezza del paese e del paesaggio, e come tali non possono essere di norma alterati, modificati o distrutti.
ART. 80 STRADE
I progetti di strade, pubbliche, vicinali, private, gravate o no da servizi di pubblico transito, sono soggetti all’approvazione del Comune, con l’osservanza del presente Regolamento.
Tutte le strade pubbliche extraurbane debbono avere una larghezza minima carrabile di m. 6; sono consentite strade private con larghezza minima carrabile di m. 4. Sono ammesse lunghezze inferiori per le strade pedonali.
Tutte le strade pubbliche urbane devono avere una larghezza minima carrabile di mt. otto, più marciapiede di mt. 2 per lato, ad eccezioni di quelle preesistenti per le quali è possibile il completamento rispettando gli allineamenti preesistenti.
Le strade, le piazze e gli spazi di accesso pubblici, per quanto riguarda la fabbricabilità, la manutenzione, lo smaltimento delle acque piovane, l’illuminazione, sono soggetti alle norme stabilite dal presente Regolamento ed a quelle relative alle pubbliche.
L’approvazione dei progetti di strade private sarà subordinata all’impegno formale dei proprietari di sistemare il sottofondo di massicciata e di provvedere agli oneri per l’allacciamento con le strade pubbliche.
In caso di inadempienza il Sindaco avrà la facoltà di provvedere direttamente, addebitando le spese sostenute agli interessati.
Le strade statali, comunali, provinciali, e di interesse locale sono protette da fasce libere non soggette ad edificazione in relazioni alle prescrizioni del D.M. 1.4.1968 nonché alle prescrizioni contenute nell’art. 106 successivo.
Per l’esecuzione da parte di privati di tagli stradali su strade pubbliche comunali urbane ed extraurbane, relativamente ad allacci idrici, fognari, elettrici, telefonici, carrabili è necessaria la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Per il rilascio della stessa gli interessati dovranno produrre domanda in bollo con allegati grafici esecutivi dell’opera.
Il parere tecnico di fattibilità è espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale, che contestualmente determina l’entità del deposito cauzionale, a garanzia, da costituirsi prima del rilascio dell’autorizzazione. Tale deposito sarà restituito agli interessati di avvenuto accertamento di esecuzione dei ripristini a perfetta regola d’arte.
ART. 81 ESTETICA DEGLI EDIFICI
Tutte le pareti esterne degli edifici, sia nuovi, sia esistenti, compresi i muri di recinzione, vetrine, bacheche, insegne prospicienti vie e piazze pubbliche o comunque da queste visibili, nonché le pareti interne visibili da luoghi pubblici o d’uso pubblico (anditi, portici, ecc.) devono soddisfare le esigenze dell’estetica caratteristica della zona.
Tali esigenze si riferiscono all’insieme architettonico della composizione e dell’ambientazione, agli elementi costruttivi, ai materiali impiegati, alle tinte.
ART. 82 FACCIATE E MURI DI CINTA
Nelle località più frequentate, lungo le strade e le piazze principali, nelle pubbliche passeggiate o nei giardini pubblici, le fronti esterne delle case, degli edifici, dei muri, le pareti interne visibili da luoghi pubblici o d’uso pubblico nonché le pareti degli anditi e delle scale devono essere in tutta la loro superficie mantenute in buono e decoroso stato di materiali e di tinte.
ART. 83 TERRAPIENI
I muri di sostegno di terrapieni soprastanti al livello di strade o spazi pubblici devono rispondere alle esigenze della sicurezza e dell’estetica del luogo ed essere muniti di canali per la raccolta ed il convoglio delle acque piovane nelle pubbliche condotte.
ART. 84 TINTE
Tutti i muri dei caseggiati, gli infissi, le ringhiere ecc. dovranno essere tinteggiati con colori uniformi ed intonati tra loro e con gli edifici vicini; essi dovranno essere mantenuti in decente stato.
Sono vietati i colori che offendono il buon gusto con eccessiva vivacità e per violenti contrasti; o i materiali non tradizionali o che comunque non risultino intonati all’ambiente.
Quando le fronti di case, edifici, muri ecc. formanti un complesso architettonico unitario si debbono restaurare o tinteggiare, anche per quanto concerne le persiane ed anche se appartengono a diversi proprietari, il restauro e la tinteggiatura dovranno essere eseguiti contemporaneamente in tutte le parti, se ciò sarà riconosciuto necessario dalle autorità comunali.
ART. 85 TETTI
Le coperture degli edifici di qualunque forma non potranno avere inclinazione maggiore del 30% sull’orizzonte né minore del 10% - quando non si tratti di terrazze.
Le coperture sono considerate elementi di rilevante interesse figurativo e pertanto devono essere progettate in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante. Di norma i manti esterni dei tetti devono essere in elementi di laterizio conformi alla prevalente tradizione locale.
Nei centri abitati e nelle zone turistiche sono vietate le coperture in lastre prefabbricate.
ART. 86 SOVRASTRUTTURE DI SERVIZIO
Quando un fabbricato è coperto a terrazza le eventuali botole di accesso ai lastrici o ai lucernai delle scale dovranno far parte del progetto ed essere approvate dal Comune.
Comunque non potranno essere in vista e dovranno essere contenuti nella costruzione o occultate convenientemente.
Nelle coperture a terrazza i lastrici solari e tutti gli elementi sovrastanti dovranno essere sistemati in armonia con l’insieme architettonico; potranno essere provvisti di giardini pensili, - fioriere, pavimentazioni con ciottoli, a mosaico o a mattoni.
Tale sistemazione dovrà essere già prevista ed indicata nel progetto, poiché in tali condizioni la copertura sarà considerata alla stregua di un prospetto principale e parte integrante del panorama.
ART. 87 LOGGETTE
Sono vietate le soggette chiuse che sporgano sul suolo pubblico.
Quelle sporgenti sul suolo di proprietà privata dovranno formare parte integrante dell’architettura dell’edificio.
ART. 88 CORPI SPORGENTI O AGGIUNTI NELLE FACCIATE
Nelle nuove costruzioni sono vietate le latrine, i casotti, le condotte di scarico fognario, le canne fumari e simili, i tubi della condotta idrica, e, per le sole zone rivierasche, le mensole per le linee elettriche e telefoniche sporgenti a vista dai muri di perimetro.
ART. 89 POGGIOLI
La sporgenza di poggioli su suolo pubblico potrà essere consentita al massimo fino ad un decimo della larghezza della strada e per un’altezza da terra – o dal paino di marciapiede se esiste o se già progettato – non inferiore a mt. 4,20. In nessun caso comunque tale sporgenza potrà superare i mt. 1,20 dal ciglio stradale.
ART. 90 RETI ELETTRICHE E TELEFONICHE
Le condotte elettriche e telefoniche di norma dovranno essere effettuate in cunicolo e non per via aerea.
Nelle zone turistiche e rivierasche è obbligatoria l’esecuzione di tali servizi in cunicolo interrato.
ART. 91 SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO
Sono vietate le vetrine, mostre, cornici, zoccoli sporgenti dal filo della costruzione prevista sul limite del ciglio stradale.
Sono altresì vietate le porte ribaltabili sui muri di facciata, a filo strada.
Le gelosie che si aprono all’esterno e le inferriate sporgenti sul suolo pubblico sono consentite ad un’altezza superiore a mt. 2,20 dal suolo, solamente nel caso che la via interessata sia provvista di sufficiente marciapiede.
ART. 92 TENDE
È vietato collocare davanti alle botteghe e ad altre aperture a piano terreno tende che creino incomodo e deturpino la facciata delle costruzioni.
In ogni caso l’autorizzazione può essere rilasciata dal Sindaco previa presentazione di domanda o di grafici illustrativi di progetto.
Le tende ed i relativi sostegni, nel punto più basso, non possono essere posti ad un’altezza minore di mt. 2 dal piano di calpestio.
La sporgenza dovrà essere limitata al filo di marciapiede e sarà quindi consentita solamente se esiste sufficiente marciapiede.
ART. 93 CORNICIONI
La sporgenza massima del cornicione di gronda non potrà essere superiore a mt. 0,70.
ART. 94 INSEGNE, TARGHE, PUBBLICITA’
Nelle adiacenze dell’accesso ai locali pubblici od ai negozi potranno essere installate delle insegne, limitate ed in armonia con la costruzione e con l’ambiente; esso non dovranno occultare né deturpare archi o altre elementi architettonici.
I relativi disegni di progetto non dovranno occultare né deturpare archi od altri elementi architettonici.
I relativi disegni di progetto dovranno essere presentati al Comune per l’approvazione.
Sono proibite le insegne poste a squadra o a bandiera aggettanti sulla strada.
Ove esista il marciapiede tali insegne devono essere poste ad un’altezza superiore a mt. 2,20.
Nelle zone prospicienti il mare sono di norma vietate insegne o pubblicità luminose o luminescenti.
Per ogni deroga dovranno essere presentati progetti al Comune ed alla Soprintendenza competente per l’approvazione.
Le sorgenti luminose all’interno dei negozi dovranno essere opportunamente mascherate affinché all’interno non risulti uno stridente contrasto con l’illuminazione generale e la colorazione di dette sorgenti dovrà essere simile a quella delle lampade ad incandescenza.
Gli impianti di illuminazione esterni o comunque l’installazione di punti luminosi sono soggetti, per quanto applicabili alle norme di cui all’art. 2 – 3 – 8 del presente Regolamento.
Prima dell’installazione di qualsiasi insegna pubblicitaria, oltre all’autorizzazione del Sindaco devono essere assolti i pagamenti previsti dalle specifiche norme in proposito.
ART. 95 TABELLE STRADALI, NUMERI CIVICI
Al Comune è riservata la facoltà di applicare, nelle proprietà private, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
b) segnaletica stradale e turistica;
c) piastrine dei capisaldi per indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
d) mensole, ganci, tubi, palline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
e) quadri per affissioni e simili;
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.
ART. 96 DECORO DEGLI EDIFICI
Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
A tale riguardo il Sindaco su conforme parere della C.C.E. ha facoltà di imporre al proprietario l’esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiatura), e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture, di ogni genere ecc.) anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, contrastanti con le caratteristiche ambientali.
Quando, per effetto dell’esecuzione di un’opera edilizia autorizzata, taluna parte di un edificio esistente venga a trovarsi esposta alla pubblica vista e venga a costituire, a motivato giudizio della C.C.E., deturpamento al decoro della città, è in facoltà del Sindaco di intimare ai proprietari il rifacimento di tali parti secondo un progetto da approvare ai sensi del R.C.E.
Ove si verifichi un’ipotesi contemplata nei comma precedenti il Sindaco notifica al proprietario dell’edificio invito a predisporre il progetto di sistemazione del prospetto interessato o di eliminazione della superfetazione deturpante entro il termine massimo di giorni centottanta dalla notifica.
ART. 97 RECINZIONE DEI LOTTI
La recinzione dei lotti, salvo diverse prescrizioni delle norme tecniche per l’attuazione dello strumento urbanistico o prescrizioni specifiche, non è obbligatoria.
È fatto obbligo però per il richiedente la concessione di delimitare chiaramente i lotti entro i quali si intende costruire, onde consentire ai funzionari preposti al controllo, la verifica della disponibilità di area fabbricabile attribuita al fabbricato o ai fabbricati da realizzare.
Ove i proprietari intendano procedere a recinzione, dovranno rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico ed alla visibilità richiesta in base alle norme vigenti dall’ente proprietario della strada o dalle autorità preposte alla sicurezza del traffico.
Inoltre i cancelli d’ingresso su qualsiasi strada pubblica, ove consentiti, dovranno essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta dell’automobile in entrata o in uscita, dinnanzi al cancello stesso all’esterno della sede stradale ed in perfette condizioni di viabilità.
Per esigenze di allineamento il Comune potrà imporre arretramenti o rettifiche dei confini prospicienti le strade pubbliche senza che il proprietario possa richiedere particolari indennizzi.
Di norma le recinzioni dovranno essere costituite da siepi di qualunque essenza, da cancellate e murature di sostegno di altezza massima di mt. 1,20; sono ammesse tuttavia recinzioni di rete metallica e fil di ferro zincato purché non prospicienti la pubblica via e ricoperte da siepi o rampicanti di qualunque essenza.
Nelle zone rivierasche le sole recinzioni ammesse sono le siepi ed i muri sardi tradizionali fino ad un’altezza di m. 1,20.
Al fine di determinare o salvaguardare particolari visuali panoramiche, potranno essere imposte speciali caratteristiche di recinzione secondo i suggerimenti che per singoli casi darà la Commissione Edilizia.
ART. 98 VEGETAZIONE
Nei territori coltivati ad ulivi, piante o alberi di alto fusto ( ginepri, olivastri, corbezzoli, carrubi ) è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione anche quando le aree sono utilizzate a scopo edificatorio, salvo quelle destinate a zona agricola.
Di norma nelle ville, nei parchi e nei giardini è fatto divieto di abbattere alberi di alto e medio fusto.
Quando per l’esecuzione di opere edilizie sarà necessario abbattere alberi di alto e medio fusto, si dovrà avere la preventiva autorizzazione del Comune e si dovrà provvedere, nella restante area alla messa a dimora di altrettanti alberi della stessa essenza o di altre essenze similari.
Le nuove costruzioni dovranno essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.
ART. 99 PANORAMI E BELVEDERE
A valle dei tratti di strada a mezza costa di salite panoramiche, di passeggiate con belvedere, di strade in prossimità di giardini ed in genere di luoghi aperti al pubblico, anche quando non esistono particolari vincoli, il Comune può prescrivere quelle norme e quelle limitazioni necessarie per impedire che costruzioni o altre opere occultino o disturbino o comunque siano di pregiudizio alle visuali panoramiche che si godono dagli spazi pubblici.
È facoltà del Comune di espropriare – seguendo la procedura di legge e previa dichiarazione di pubblica utilità – tutte o in parte le proprietà adiacenti ai suddetti spazi pubblici aventi prerogative panoramiche, allo scopo di valorizzare o di migliorare il godimento delle stesse.
Le suddette previdenze di tutela dei belvedere e delle vedute panoramiche sono valide sia per proprietà adiacenti alle località di belvedere, sia per le proprietà, che, pur essendo lontane, interferiscono palesemente con le visuali che si intenda salvaguardare.
ART. 100 MONUMENTI STORICO – ARTISTICI, AMBIENTI TRADIZIONALI
Per qualsiasi modifica all’aspetto interno ed esterno di immobili di interesse turistico, monumentale, o archeologico di cui alla L.
1.6.1939 n. 1069, oltre all’approvazione del Comune è richiesta quella della Soprintendenza competente.
Nuove costruzioni o modifiche di quelle esistenti situate in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti di interesse estetico, tradizionale, o storico possono essere limitate in altezza e dimensioni nei limiti prescritti dal Comune o dalla Soprintendenza competente, allo scopo di non alterare o turbare le visuali ed il carattere del monumento o del complesso ambientale.
Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse paleontologico, archeologico, artistico, storico ecc. il proprietario, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono obbligati a fare immediata denuncia al Sindaco, il quale è tenuto a far sorvegliare il quartiere e a dare comunicazione agli organi statali competenti come previsto dalla L. 1.6.1939 n. 1069.
Sono considerati monumenti di importante interesse archeologico quelli qui di seguito riportati:
- circoli megalitici di Monte Incappiddatu ( foglio 41 mapp. 146 );
- Nuraghe Albucciu ( foglio 42 mapp.27 );
- Nuraghe La Pisciona ( foglio 51 mapp.56 );
- Circoli megalitici in loc. Li Muri ( foglio 38 mapp. 85 );
- Tomba di giganti in Loc. Li Muri ( foglio 38 mapp. 85 );
- Tempietto nuragico di Malchittu ( foglio 41 mapp. 155 );
- Grotta e circoli megalitici in loc. Macciunitta ( foglio 25 mapp. 59 );
- Tomba di giganti in Coddu Vecchiu ( foglio 51 mapp. 7 )
- Recinto nuragico di Monte Mazzolu ( foglio 25 mapp.17 )
- Circoli megalitici di Punta Candela ( foglio 38 mapp.51 )
- Nuraghe Cascione;
- Nuraghe Punta la Ettica.
Detti monumenti sono tutelati da un’area di rispetto di m. 200 di raggio all’interno della quale non potrà avvenire alcuna edificazione fatta eccezione per i circoli megalitici di Monte Incappiddatu ove l’area di rispetto è quella fissata dalla cartografia del P.di F.
ART. 101 COSTRUZIONI PREFABBRICATE
Gli edifici prefabbricati di qualsiasi natura sia stabilmente connessi al suolo, sia semplicemente appoggiati allo stesso sono soggetti a concessione edilizia del Sindaco nel rispetto delle procedure previste del presente Regolamento.
Fanno eccezione:
- Le baracche di cantiere installate per esigenze contingenti nell’ambito del lotto utilizzato per edificare il fabbricato oggetto di concessione;
- Le roulottes ed i campers provvisti dei regolari documenti di circolazione che le rendano veicoli a tutti gli effetti, purché in sosta di semplice deposito temporaneo su aree destinate a parcheggio o su aree attrezzate a campings autorizzati, o su cortili privati e sempreché prive di connessione stabile a terra con la rete dei servizi primari.
Per esigenze di rispetto delle caratteristiche costruttive dei fabbricati che dovranno rispettare la tradizionale tipologia edilizia degli insediamenti esistenti, così come prescritto per le singole zone omogenee dallo strumento urbanistico, è vietata in tutto il territorio comunale l’edificazione mediante prefabbricazione pesante, intendendo per essa l’intera realizzazione di edifici completamente prefabbricati.
È emessa la prefabbricazione leggera intendendo per essa l’esecuzione di fabbricati con impiego di singole arti realizzati in stabilimenti esterni, purché le caratteristiche architettoniche ed esteriori dell’opera siano consone alla tradizionale architettura di zona.
ART. 102 COSTRUZIONI PROVVISORIE
Le costruzioni realizzate per soddisfare necessità contingenti e costituite da manufatti e/o elementi prefabbricati aventi caratteristiche di precarietà sono considerate provvisorie;
la realizzazione delle stesse è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
La richiesta degli interessati, redatta in carta da bollo e indirizzata al Sindaco, deve contenere:
- Planimetria con l’ubicazione dell’opera;
- Titolo di proprietà o di disponibilità dell’area;
- Grafici in scala 1:100;
- Relazione illustrativa con specificazione dell’esigenza contingente e temporanea che ha determinato la richiesta, e con impegno di costituzione di garanzia per lo smantellamento dell’opera allo scadere del termine concesso, che non potrà essere superiore a due anni.
Le baracche di cantiere potranno essere autorizzate per il medesimo tempo di validità della concessione edilizia che ha dato luogo al cantiere.
È vietato qualsiasi provvedimento di proroga del tempo concesso con autorizzazione dl Sindaco.
In caso di mancato tempestivo smantellamento dell’opera, il Sindaco dispone, senza alcun preavviso o notifica, l’incameramento della garanzia e lo smantellamento dell’opera nelle forme più economiche di rimozione e senza cura di recupero delle strutture.
ART. 103 PARCHEGGI
- Ciascun edificio di nuova realizzazione dovrà essere dotato, in aggiunta ai parcheggi pubblici di zona, di area di sosta per autoveicoli nella misura minima di 1 mq di superficie di sosta per ogni 10 mc di costruzione.
- In ogni caso a ciascun alloggio dovrà essere assicurato un posto macchina effettivo nell’ambito delle aree private di pertinenza dello stesso.
- Gli alberghi dovranno avere una dotazione minima di un posto macchina effettivo per ogni camera utile destinata ai clienti o al personale.
- Gli edifici destinati ad attività direzionali, commerciali, terziarie e di carattere ricettivo e pararicettivo dovranno essere dotati di un idoneo parcheggio in relazione alla capacità ricettiva prevista nelle seguenti quantità minime;
- Locali fino a 400 mq di superficie coperta o scoperta utilizzabile per l’attività prevista; parcheggio minimo con area netta per posti macchina pari al 50% della superficie sopraddetta;
- Locali oltre 400 mq di superficie coperta o scoperta utilizzabile per l’attività prevista: parcheggio minimo con area netta per posti macchina pari al 75% della superficie sopraddetta.
Detti edifici commerciali e/o direzionali dovranno in tutti i casi disporre per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, di uno spazio pari a 80 mq, escluse strade carrabili o pedonali, destinate all’uso collettivo, ivi compreso il parcheggio.
Il progetto dell’opera edilizia dovrà dimensionare in forma esecutiva le aree di parcheggio, per le quali la C.E. dovrà fornire nel proprio parere specifica accettazione e ridimensionamento delle stesse.
NOTA: vedere prescrizioni art. 13 L. 11.6.1971 n. 426
ART. 104 FASCIA COSTIERA
È vietato eseguire costruzioni o opere soggette a concessione e/o autorizzazione del Sindaco:
- Nel mare territoriale;
- Nel demanio marittimo;
- Nel decennio militare prospiciente le coste;
- All’interno della fascia costiera per una larghezza di m. 150 dalla linea del D.M. escluse le zone C costiere per le quali detto divieto è limitato ad una fascia di m. 50 dalla linea del D.M., salvo che la normativa delle singole zone C consenta distanze inferiori a m. 50.
Tale norma non si applica:
- Alle aree comprese in lottizzazioni provviste, alla data di entrata in vigore del presente R.E., di nulla osta regionale ed approvazione del Consiglio Comunale;
- Alle aree oggetto di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;
- Alle opere pubbliche eseguite direttamente dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;
- Alle opere connesse ai servizi pubblici;
- Alle opere di consolidamento, restauro, ristrutturazione senza alterazione di volumi e di superfici rispetto al preesistente stato delle costruzioni;
- Alle opere relative a porti turistici e loro servizi infrastrutturali.
Per i fabbricati e le opere ammissibili, ricadenti nell’area prospiciente il demanio marittimo, entro una fascia di m. 30 dalla delimitazione dovrà essere preventivamente acquisito a cura degli interessati il nulla-osta della Capitaneria di Porto, che deve essere esibito al Sindaco prima del rilascio della concessione.
Le zone S/1 aventi indice territoriale di 0,04 mc/mq, debbono essere comprese negli studi di pianificazione esecutiva riguardante le zone turistiche ad esse adiacenti, delle quali dovranno costituire la quota standards.
ART. 105 LOCALIZZAZIONE STANDARDS TURISTICI
Sia per le zone F, sia per le zone C costiere, gli standards devono essere accorpati e dislocati preferibilmente in adiacenza e lungo la fascia costiera, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione Comunale.
ART. 106 DISTANZA DALLE STRADE DA OSSERVARE NELL’EDIFICAZIONE
La viabilità interna nei piani di lottizzazione deve essere classificata come segue:
1) STRADE PRIMARIE: Collegamento della zona con centri abitati, borghi, frazioni, comuni, insediamenti turistici o artigianali – Distanza nell’edificazione: quella prevista dal D.M. 1.4.1968;
2) STRADE SECONDARIE: viabilità con funzione esclusiva di penetrazione nell’ambito insediativo – Distanza nell’edificazione: m. 6 dal ciglio o bordo del marciapiede;
3) STRADE TERZIARIE: viabilità di distribuzione ai lotti – Distanza nell’edificazione: m. 6 dall’asse stradale.
CAPITOLO VI: NORME IGIENICO – SANITARIE.
ART. 107 IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
Prima di intraprendere nuove costruzioni o di modificare costruzioni esistenti devono essere garantite la salubrità del suolo e del sottosuolo secondo le buone regole dell’arte del costruire e le norme del regolamento di igiene vigente.
È vietato in particolare impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come depositi di immondizie, letame e residui putrescibili, se non quando in riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall’Ufficiale Sanitario e dall’ U.T.C.
ART. 108 TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI
Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni a cui esse sono sottoposte.
In particolare le edificazioni di fondazioni in zone interessate da escussioni della falda freatica devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.
ART. 109 PROTEZIONE DALL’UMIDITA’
Tutti gli edifici devono essere protetti dall’umidità del suolo e del sottosuolo.
Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l’imbibizione delle murature per capillarità.
I locali di piano-terra abitabili devono essere sopraelevati di almeno cm. 30 rispetto alla quota del terreno circostante interessato dalla costruzione.
I pavimenti relativi debbono perciò essere impostati su vespaio dallo spessore di almeno cm. 30, oppure su solaio con sottostante camera d’aria e scantinato.
Per i locali abitabili, le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementiti sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un parametro interno che consenta la formazione di un’intercapedine.
ART. 110 ISOLAMENTO TERMICO
Particolari accorgimenti ed adeguati materiali debbono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico dei locali abitabili.
Qualora nei locali sia previsto l’impianto di riscaldamento è fatto obbligo di isolare termicamente le strutture edilizie ai sensi della L. 30.4.1976 n. 373, del D.P.R. 28.6.1977 N. 1052, del D.M. 10.3.1977, e del D.P.G.R.S. 13.7.1978 n. 59.
In relazione alle norme di cui sopra il Comune di Arzachena è classificato con i seguenti parametri:
ZONA CLIMATICA B
Valore gradi giorno 890
Valore massimo del coefficiente volumico dei dispersione termica:
0,53 Kcal/h mc °C
- per S / V 0,3
0,62 Watt/mc °C
1,03 Kcal/h mc °C
- per S / V 0,9
1,20 Watt/mc °C
Ai valori intermedi di S/V si applicano i coefficienti volumici ottenibili per interpolazione lineare.
Cd = Potenza termica dispersa per trasmissione per ogni unità di volume mc e per ogni °C di differenza termica.
V = volume lordo espresso in mc delle parti di edificio riscaldato definito dalle superfici esterne degli elementi che lo delimitano.
S = superficie esterna espressa in mc che delimita il volume.
Kcal. = chilocalorie.
h = ora.
mc = metro cubo.
°C = grado centigrado.
Deve essere depositata presso l’U.T.C. e deve riportare la prescritta approvazione, la documentazione inerente la protezione termica comprendente:
- Progetto dell’impianto;
- Relazione tecnica;
- Calcolo revisionale del consumo energetico;
- Dimostrazione del rispetto delle norme i isolamento;
ART. 111 ISOLAMENTO ACUSTICO
Particolari accorgimenti ed adeguati materiali debbono essere adattati al fine di realizzare un sufficiente isolamento acustico dei locali abitabili.
ART. 112 FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI
Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha facoltà d’imporre l’adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.
Il Sindaco fissa i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori, riferendo al medico provinciale ed al Prefetto e adottando gli opportuni interventi di repressivi e sostitutivi, ai sensi dell’art. 217 T.U. L.S.
ART. 113 CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO
Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è fatto divieto di immettere acque usate per usi domestici, industriali ecc. diverse da quelle meteoriche, sotto comminatoria delle sanzioni di cui all’art. 227 T.U.L.S. ed alla legge 10.5.1978 n. 319 e successive modificazioni.
Le acque reflue di lavorazione ed altri resi devono essere immessi in condotti chiusi di materiale adeguato e di idonee sezioni e pendenze e convogliati verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferiti in corsi d’acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.
ART. 114 DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene.
Il Sindaco, indipendentemente da concorrenti interventi del Presidente dell’Amministrazione Provinciale, ha facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio ed il decoro delle acque.
Il Sindaco può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai comma precedenti, indicare le modalità di esecuzione o fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, salvo l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 217 del T.U. L.S.
ART. 115 ALLACCIAMENTI
Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e metaforiche), sono concessi otto l’osservanza delle norme contenute in appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi di qualità dei manufatti.
ART. 116 FOGNATURE DELLE LOTTIZZAZIONI
Le reti di fognatura delle lottizzazioni debbono essere dello stesso tipo di quelle comunali.
Il Sindaco ha comunque la facoltà, sulla base dei programmi deliberati dal comune, di richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle esistenti o costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali.
Nel caso in cui manchino le reti comunali o consorziali o non siano stati ancora perfezionati i programmi relativi, il lottizzante deve prevedere, in sede di progetto, lo sviluppo della rete secondo le prescrizioni del Comune ed impegnarsi, per se e per gli aventi causa, alla costruzione a proprio carico di tali impianti, quando siano realizzate tali reti comunali.
L’attivazione delle reti, in ogni caso, è subordinata al nulla-osta dell’Ufficiale Sanitario, indipendentemente da altre concorrenti autorizzazioni d’esercizio.
ART. 117 FOGNATURE SINGOLE
In mancanza di rete comunale o consorziale idonea, non è ammesso l’inserimento di acque usate nella rete pluviale.
Le fosse, private, debbono essere del tipo a camera stagna.
ART. 118 PRESCRIZIONI PARTICOLARI – FOGNATURE
Le condutture che convogliano le acque usate debbono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; debbono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; debbono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto.
Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.
Le acque meteoriche debbono essere convogliate dalla copertura al suolo mediante apposite tubazioni. Il tratto terminale di esse nel caso in cui fronteggino spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni di ghisa ed acciaio per un’altezza non inferiore a m. 2 e prolungato fino al pozzetto di raccolta.
Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche; comunque mai su spalti aperti al pubblico.
ART. 119 IMMONDIZIE
La raccolta dei rifiuti solidi urbani ed industriali è disciplinata dall’apposito Regolamento Comunale.
ART. 120 LOCALI ABITABILI (NORMA MODIFICATA)
Deliberazione di Consiglio Comunale n°51 del 25.07.2011.
Verifica di Coerenza di cui all’art. n°31, 3° Comma, Lettera c), Legge Regionale 22 Aprile 2002 n°7.
Sono locali di abitazione e di lavoro quelli destinati alla permanenza o all’attività delle persone e si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto, uffici, studi privati, sale d’attesa, gabinetti medici, camere di medicazione, laboratori di parruccheria, barbieri, estetisti, atelier di sartoria, piccoli laboratori artigiani (con uno massimo due addetti);
b) Negozi di vendita, sale da esposizione, sale da riunione, sale da gioco, laboratori scientifici, di analisi, di ricerca, di collaudo, officine meccaniche, laboratori industriali, o di montaggio, cucine collettive, parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle automobili, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite, magazzini di stoccaggio e lavorazione per la grande distribuzione;
c) Sono locali accessori o di servizio quelli in cui la permanenza delle persone è limitata al tempo necessario per eseguire determinate operazioni: servizi igienici e bagni, corridoi e disimpegni, cantine, magazzini, depositi, ripostigli, garage, autorimesse di solo posteggio, lavanderie, stenditoi, stirerie;
Fatto salvo quanto prescritto dal successivo Art. 128, nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano l’edilizia speciale, (scuole, ospedali, case di cura, palestre scolastiche e simili), l’altezza interna minima dei locali è stabilita come segue:
1) M. 2,70 per le categorie a);
2) M. 3,00 per le categorie b);
3) M. 2,40 per le categorie c);
I locali non espressamente indicati nell’elenco devono essere inclusi per analogia nelle rispettive categorie, salvo diversa indicazione contenuta in altro articolo del presente Regolamento;
I soppalchi nei locali abitabili sono conteggiati nella superficie utile e sono ammessi quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
- La proiezione orizzontale del soppalco, non ecceda 1/3 della superficie del locale;
- L’altezza minima del locale inferiore ottenuto col soppalco dovrà essere maggiore o uguale a m. 2,50, mentre la parte superiore, nel caso di tetto inclinato, dovrà avere altezza minima di m. 2,00 con altezza media sempre pari a 2,50 m.;
- Le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore sia munita di balaustra;
- Il rapporto aeroilluminante del locale è calcolato sulla base delle superfici spettanti alla parte del locale libero e alle superfici inferiori e superiori del soppalco.
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie dei pavimenti.
Per i locali non destinati ad abitazione, quando le caratteristiche tipologiche diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
È comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.), prima che si diffondano.
Anche nei fabbricati esistenti è vietato adibire ad abitazione locali sprovvisti di aria e luce dall’esterno, nonché i locali interrati e seminterrati.
Per locali con soffitto a copertura inclinata l’altezza minima interna utile all’imposta non potrà essere inferiore a m. 2,40 e l’altezza media interna utile non inferiore a m. 2,70.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie utile abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq 14 se per due persone con lato minimo non inferiore a m. 3,00.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. utili abitabili.
Le stanze da letto, il soggiorno, e la cucina, devono essere provvisti di finestre apribili.
Qualsiasi alloggio, escluso il monolocale non potrà avere superficie utile inferiore a mq. 50.
Sono consentiti nell’ambito di edifici plurifamiliari in misura del 20% sul numero complessivo delle abitazioni, i monolocali per una persona, che dovranno avere una superficie minima utile abitabile, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 30.
In tali alloggi non sono ammesse tramezzature oltre a quelle necessarie per il bagno ed il punto di cottura.
Il pavimento dei locali a piano terreno dovrà essere elevato almeno di m. 0,10 dal marciapiede nei centri urbani o di m. 0,30 dal terreno circostante in caso di case isolate.
ART. 121 ALBERGHI
Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in mc. 24 e quella delle camere a due letti in mc.42.
La superficie minima sarà rispettivamente di mq. 8 e mq. 14.
L’altezza utile interna sarà quella stabilita dal presente regolamento comunale.
Le su indicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
Nel caso di camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestre all’esterno o dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente in mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati.
Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita l’illuminazione artificiale e l’aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica.
ART. 122 CUCINE
Le cucine, oltre ai requisiti dell’art. 103 devono comunque essere fornite di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del tetto per l’eventuale convogliamento dei fumi di combustione o di un equivalente impianto di aerazione forzata (aspiratore elettrico o simile).
La superficie utile della cucina non può essere inferiore a mq. 9,00.
Sono ammesse misure inferiori per cucine aperte per almeno un lato di m. 2,00 su altro locale abitabile sufficientemente illuminato ed areato naturalmente.
ART. 123 SERVIZI IGIENICI
Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di: WC, Bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente illuminazione diretta dall’esterno con aperture non inferiori a mq. 0,70.
Le pareti debbono essere rivestite di materiale lavabile fino all’altezza di almeno metri 1,60.
Sono ammessi servizi igienici supplementari a condizione che:
a) Ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte le cubatura degli ambienti stessi.
b) Gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzia di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria.
c) In ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.
ART. 124 SCALE ED ASCENSORI – RINGHIERE E PARAPETTI
Tutte le scale principali dei fabbricati debbono essere convenientemente areate.
È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature all’esterno a condizione che:
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di un’idonea ventilazione diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni.
Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
Negli edifici di abitazione i pianerottoli delle scale non possono dare accesso a più di quattro abitazioni per ogni piano e per ogni corpo scala.
In tutti i fabbricati con quattro o più piani abitabili, oltre il piano terreno, deve essere previsto l’impianto di ascensore.
Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente art. 111.
L’impianto d’ascensore, in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.
In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l’eccesso delle carrozzine dei bambini e dei disabili.
Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a m. 2 dal piano in cui prospettano, dovranno avere altezza minima di m. 1, eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera da cm. 12 di diametro.
ART. 125 CORRIDOI E DISIMPEGNI
I corridoi ed i disimpegni possono essere illuminati ed areati in modo indiretto fino alla lunghezza massima di m. 8,00.
L’altezza minima è fissata in m. 2,40, la larghezza minima è fissata in m.0,90.
ART. 126 SEMINTERRATI E SCANTINATI
I locali non adibiti ad abitazione ed ubicati in seminterrati e/o scantinati debbono avere un’altezza minima di m. 2,40.
I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante debbono rispettare le prescrizioni del primo e secondo comma del precedente art. 120.
ART. 127 CORTILI
I cortili chiusi dovranno avere una superficie non inferiore al quinto della superficie delle pareti che li recingono o comunque non inferiore a mq. 25; il lato minore non potrà avere una lunghezza inferiore a m. 4,00. I cortili aperti non potranno avere larghezza inferiore di m. 3,00.
ART. 128 EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO
Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all’esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:
a) l’illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
b) l’aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; in ogni caso deve essere assicurato il ricambio d’aria
adeguato all’uso del locale;
c) tutti i locali dovranno avere un’altezza minima di m. 3,00, nel caso di copertura piana, per coperture inclinate, tale verifica sarà riferita all’altezza media, in tal caso l’altezza minima all’imposta non può essere inferiore a mt. 2,70, eventuali mezzanini e soppalchi asserviti e direttamente comunicanti con l’unità sottostante, potranno eccezionalmente avere un’altezza minima di m. 2,40 purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale ad uso collettivo.
Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento ecc. valgono le norme di cui agli artt. 120 – 121 – 123 – 125, precedenti, per i locali destinati ad uso individuale.
Inoltre:
a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, ecc., debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino ad un’altezza di m. 2,00;
b) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti distinti per sesso;
c) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc 15,00 per letto.
Debbono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi, regolamenti, e dal P.di F. relative alle varie tipologie; in particolari i locali abitabili, inseriti in edifici e complessi a speciale destinazione, dovranno rispettare le norme dettate per tale destinazione.
ART. 129 IMPIANTI A SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA
I ricoveri per gli animali debbono essere serati ed illuminati dall’esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; debbono essere inoltre ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati alle pareti ed inclinato verso cabaletta di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducano i liquami all’esterno in appositi pozzi stagni.
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi debbono essere costruiti con materiali di facile levatura e disinfezione.
Le porte debbono aprirsi verso l’esterno.
Tutte le stalle debbono distare dalle abitazioni non meno di m. 30,00, debbono essere provviste di concimaia situata a distanza non inferiore a m. 50,00 da cisterne e prese d’acqua potabile e non inferiore a m. 10,00 dalle stalle stesse.
Le concimaie debbono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, debbono essere poste a valle di pozzi, fontane ecc.
I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinati agli usi agricoli, debbono essere dotati di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Non sono annessi nel corpo del fabbricato destinato a residenze locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienili o depositi di materiali soggetti a fermentazione.
Per le acque usate valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 118.
Nelle zone agricole, fermo restando tutte le prescrizioni del P. di F. per le zone E, è consentita l’edificazione anche se la proprietà del richiedente è divisa in appezzamenti non continui.
ART. 130 PARERE SANITARIO SUI PROGETTI
Il parere sanitario previsto dall’art. 220 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, viene espresso dall’Ufficiale Sanitario contestualmente alla istruttoria dei progetti durante la riunione della C.E..
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
ART. 131 POTERI DI DEROGA
Il Sindaco, previo Nulla-Osta degli Assessori Regionali competenti, in materia Urbanistica e Beni Ambientali e deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente R.E., per le opere pubbliche e di interesse pubblico, nel rispetto della legislazione vigente.
ART. 132 SANZIONI
Le violazioni al presente Regolamento sono perseguite con le sanzioni previste da tutta la legislazione Urbanistica vigente:
- Legge Comunale e Provinciale R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche (art. 106 e segg.);
- Legge 17.8.1942 n. 1150;
- Legge 06.8.1957 n. 765;
- Legge 5.11.1971 n. 1086;
- Legge 30.4.1976 n. 373;
- Legge 28.1.1977 n. 10;
- L.R. 19.5.1981 n. 17;
ART. 133 APPLICABILITA’ NORME DI LEGGE
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento, si intendono applicabili tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia.
ART. 134 NORME ABROGATE
L’entrata in vigore del presente R.E. determina l’abrogazione di tutte le norme regolamentari emanate in precedenza dal Comune, contrarie se incompatibili con la presente normativa.
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